
VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2005
Il giorno 12 ottobre alle ore 15.00, nei
locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce
la Commissione Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata
in data 4 ottobre 2005.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. G. Santoni,
il Prof. C. F. Perno e la Sig.ra A.M. Surdo.
Sono assenti giustificati: il Prof. M. Perniola, il Prof. M. Rizzoni,
il Prof. U. Tarantino, il Prof. C. Schaerf, il Prof. F. Maceri,
la Sig.ra V. Vegna ed il Dott. S. Ciccone.
Sono, altresì, assenti: il Sig. L. Cavaliere ed il Sig. R. Iuppa.
Partecipano, inoltre, alla seduta: la Dott.ssa D. Carnicelli, la
Sig.ra A. Sanfile e la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario
.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento per il conferimento di assegni aggiuntivi per la
collaborazione ad attivitià di ricerca ex art. 51, comma
6, legge 27 dicembre 1997 n. 449 proposti dal Comitato Ricerca Scientifica
d'Ateneo;3) Varie, eventuali;
3) Varie, eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che è stato sollecitato dal Rettore
a mettere allo studio un'ipotesi di riforma sulle norme statutarie
per l'elezione del Rettore, anche per aumentare il peso dei voti
del personale tecnico amministrativo.
I presenti prendono atto con soddisfazione e si impegnano a dare
il proprio contributo a tale elaborazione.
2) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITIÀ DI RICERCA
EX ART. 51, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI DAL
COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO
Si svolge un'approfondita discussione sul testo proposto dal Comitato
della Ricerca Scientifica.
Nel corso della discussione forniscono i chiarimenti richiesti la
Dott.ssa D. Carnicelli e la Sig.ra A. Sanfile.
Al termine della discussione, la Commissione esprime, all'unanimità,
parere favorevole sul testo, che di seguito si riporta:
"REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA'
DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N.
449 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO
ART. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure
per il conferimento di assegni aggiuntivi, sulla base dell'art.
13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 25.9.1998.
I suddetti assegni sono finalizzati a collaborazione
ad attività di ricerca e possono essere conferiti a cittadini
di qualsiasi nazionalità in possesso dei requisiti previsti
dal successivo articolo 3. L'attività di ricerca in parola
deve avere:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente
definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento
rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione di
un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto
del rapporto;
c) svolgimento in condizione di autonomia,
nei limiti del programma predisposto dal responsabile, senza orario
di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche responsabilità
nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche
in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.
ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione
degli assegni)
Gli assegni aggiuntivi di ricerca possono essere attivati con cofinanziamento
da parte dell'Ateneo o integralmente finanziati con fondi a carico
del bilancio del dipartimento interessato.
Per gli assegni aggiuntivi cofinanziati dall'Ateneo,
i docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al
Dipartimento/Centro Interdipartimentale di afferenza entro la data
di scadenza deliberata dal Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica,
nella quale dovrà essere specificato il piano di attività
scientifica che il titolare dell'assegno dovrà svolgere ed
il progetto di ricerca a cui è collegato.
I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale
valuteranno le richieste pervenute indicando un ordine di priorità
delle stesse. Tali delibere, unitamente alla garanzia di copertura
dell'importo del cofinanziamento, saranno valutate dal Comitato
Ricerca Scientifica di Ateneo, il quale ne proporrà la ripartizione.
ART. 3
(Requisiti)
Possono essere titolari degli assegni coloro che sono in possesso
della laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre
2004 ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento,
il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento
della ricerca specifica per cui viene richiesto l'assegno.
ART. 4
(Incompatibilità)
Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile
con il personale di ruolo in servizio presso le università,
gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici
e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre
il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può
essere collocato in aspettativa senza assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Gli assegni
di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti
da lavoro autonomo o dipendente, a qualsiasi titolo e a condizione
che le prestazioni non interferiscano con l'attività di ricerca
da svolgersi nell'ambito della collaborazione. Il titolare all'assegno
può frequentare corsi di dottorato di ricerca, secondo le
modalità stabilite dall'art. 51, 6° comma, della Legge
449/97.
ART. 5
(Bando)
Su proposta del Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, l'Amministrazione
procede con cadenza trimestrale all'emanazione dei bandi per il
conferimento degli assegni aggiuntivi.
Il bando contiene il numero, la durata e l'importo
degli assegni, nonché l'indicazione dei piani di formazione
collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione,
il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati,
nonché i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Università
e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo ed eventuali altre
forme di diffusione che saranno ritenute opportune.
ART. 6
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate
al Rettore dell'Università degli Studi di Roma" Tor
Vergata"- Divisione I - Ripartizione III - Alta Formazione
e Ricerca - Settore Ricerca e presentate o fatte pervenire all'Ateneo
- Ufficio Protocollo a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento entro il termine indicato nel bando stesso. Alla domanda
dovrà essere allegato l'elenco sottoscritto dei documenti
e dei titoli posseduti che si ritengono utili ai fini della selezione
e delle eventuali pubblicazioni.
I candidati dovranno, inoltre, inviare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnare a mano, in apposito
plico separato dalla domanda, i seguenti documenti:
a) l'elenco sottoscritto dei documenti e dei
titoli posseduti che si ritengono utili ai fini della selezione
e delle eventuali pubblicazioni;
b) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli
esami e valutazione finale;
c) eventuale certificato relativo al conferimento del dottorato
di ricerca o di titolo accademico equivalente conseguito all'estero;
d) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica
e professionale;
e) tesi di laurea in copia cartacea o su supporto informatico;
f) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso
(diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia e all'estero,
nonché una documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi,
sia in Italia che all'estero);
g) eventuali pubblicazioni a stampa con indicazione della data e
del luogo di pubblicazione, o la lettera di accettazione da parte
dell'editore.
I documenti, i titoli nonché le pubblicazioni
potranno essere presentati in originale o copia conforme all'originale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i documenti e i titoli potranno
essere presentati con dichiarazioni sostitutive. Le pubblicazioni
potranno essere prodotte in copia con dichiarazione sostitutiva
attestante la conformità all'originale delle stesse. Alle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve essere
allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli
che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
ART. 7
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore,
su proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta dal responsabile
del progetto di ricerca e da due esperti della materia scelti tra
professori e ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il
presidente ed il segretario.
ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)
La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali,
nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio
di cui al comma successivo.
Ai fini della valutazione di cui al precedente
comma, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività
di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse
di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
Ai fini della valutazione comparativa la Commissione
dispone di un massimo di 100 punti dei quali massimo 40 per i titoli
e massimo 60 per il colloquio. Per risultare idonei, i candidati
devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un
punteggio di almeno 42 punti nel colloquio.
La Commissione esaminatrice, valutati i titoli,
convoca i candidati risultati idonei per il colloquio.
Al termine della selezione la Commissione
compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati
a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nel colloquio
e designa, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione
per ogni candidato verrà reso pubblico mediante affissione
all'albo dell'Ateneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione
nonché la graduatoria di merito vengono approvati con decreto
del Rettore.
Nel caso di rinuncia del vincitore subentra
il candidato utilmente collocato in graduatoria. Nel caso di risoluzione
anticipata del contratto, su proposta del responsabile del progetto
di ricerca, il Consiglio di Dipartimento può conferire la
frazione residua dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria.
ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)
Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo
il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante.
Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli dell'Università.
ART. 10
(Durata e rinnovo)
Gli assegni di ricerca hanno una durata semestrale o annuale. In
entrambi i casi gli assegni sono suscettibili di rinnovo fino alla
durata complessiva massima di ventiquattro mesi.
Lo stesso soggetto può essere titolare
di assegni nel limite massimo fissato dalla legge.
La fissazione delle modalità di svolgimento
dell'attività e la relativa valutazione spettano al Consiglio
di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione, su relazione
del responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno
(tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo,
la decisione sul rinnovo spetta al Comitato Ricerca Scientifica
di Ateneo, che dovrà tener conto della disponibilità
finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.
L'erogazione dell'assegno è sospesa
nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, malattia o per motivi
debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore
ad un anno. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per
il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività
scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della
causa di sospensione.
ART. 11
(Importo dell'assegno)
Sia in caso di assegno di ricerca annuale che di assegno di ricerca
semestrale, i relativi costi sono stabiliti con delibera del Consiglio
di Amministrazione dell'Ateneo. Gli assegni di ricerca verranno
corrisposti rispettivamente in dodici e in sei rate mensili posticipate.
L'Università provvede alla copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso
terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della
loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto
dal corrispettivo spettante.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo,
ogni Dipartimento richiedente deve garantire la copertura finanziaria
residua con fondi propri nella misura di volta in volta stabilita
dal relativo bando .
ART. 12
(Medici titolari di assegni)
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, titolari
di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche
ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità
previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle
strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine di aver accesso
ai dati utili all'espletamento dell'attività di ricerca in
questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate
ai pazienti, purché nel rispetto del d.lgs. 196 del 30 giugno
2003 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali nonché del Regolamento emanato da quest'Ateneo
in attuazione di detta legge.
ART. 13
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono
esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni
ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale
ai sensi della normativa vigente.
ART. 14
(Risoluzione del contratto)
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
L'accettazione del contratto va manifestata
entro trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della
selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi
nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza
maggiore debitamente comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto
l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del
codice civile da parte del titolare dell'assegno.
ALLEGATO
Schema di contratto:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA " TOR
VERGATA"
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO AGGIUNTIVO PER LA COLLABORAZIONE
AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 6, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449
L'anno -------------------, il giorno ---------------------
del mese di ------------------------------, nella sede del Rettorato
in Via Orazio Raimondo, n. 18, tra l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583, in
persona del Rettore Prof. -------------------------, domiciliato
per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, e il dott.----------------------,
nato a ------------------------ il ----------------------- residente
in ----------------------------------, Via ------------------------------,
c.a.p. --------------------------- , cod. fiscale: ------------------------;
PREMESSO CHE
- l'art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede
per le università l'erogazione di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito
bando e valutazione comparativa dei candidati;
- il regolamento d'Ateneo per gli assegni aggiuntivi di ricerca
è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del -----------------------;
- con bando emanato con decreto rettorale n. ----------------------
del --------------------------------, l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a concorso un assegno
aggiuntivo di durata ---------------------------- a totale carico
del Dipartimento/Centro richiedente (o cofinanziato dall'Ateneo)
per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi
presso il Dipartimento/Centro ---------------------------------
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
relativo al programma di ricerca: "------------------------------
", settore disciplinare -------------------- ;
- il dott. ---------------------------- ha superato la valutazione
comparativa;
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA
IN DUPLICE COPIA, VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:
ART. 1 - Il dott. ----------------------------------si
impegna a collaborare con il Dipartimento/Centro -------------------------------
nello svolgimento dell'attività di ricerca di cui alle premesse,
al fine di sviluppare la propria professionalità.
ART. 2 - L'attività di cui al precedente articolo 1 deve
essere svolta dalla dott. ---------------- secondo le indicazioni
del prof./dott. ---------------------- (tutor), della Facoltà
di ----------------------- , Dipartimento/Centro --------------------------,
settore disciplinare -----------------------, viene resa dal dott.-----------------------------------------
nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non
avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non
darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università,
essendo destinato alla formazione.
ART. 3 - Il presente contratto avrà durata pari a ----------------------
mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà
essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento/Centro,
in conformità alle modalità indicate nel regolamento.
ART. 4 - L'importo del corrispettivo dovuto per l'assegno, da corrispondere
in ----------------- rate mensili posticipate, ammonta a €
---------------------------- al lordo delle ritenute di legge a
carico del percipiente e del premio assicurativo che verrà
a gravare interamente sulla prima rata.
ART. 5 - L'Università provvede alle coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore
degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività.
L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo
spettante. L'assegnista, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara
di aver preso visione ed accettare le coperture assicurative Infortuni
e Responsabilità Civile verso Terzi che l'Università
contrarrà per suo conto nei termini di capitali, garanzie
e condizioni indicate nelle polizze.
Preso atto delle condizioni e delle garanzie prestate, l'assegnista
dà atto che tali coperture non modificano il rapporto di
responsabilità nascente dalla sua attività sia nei
confronti dell'Università che di Terzi, per quanto non previsto
dalle coperture in oggetto e/o per una loro qualsivoglia inoperatività.
L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza
dovuti a gravidanza, malattia o per motivi debitamente documentati
e comunque per un periodo non superiore ad un anno. In tali casi
la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini
della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere
dalla data di cessazione della causa di sospensione.
ART. 6 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio
alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto
ed al regolamento.
ART. 7 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo,
scientifico, didattico di cui il dott. -------------------------
entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività
di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.
ART. 8 - Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà
registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, della
Tariffa del DPR n. 13/01/86. Le spese di bollo del presente contratto
sono a carico del dott. -----------------------------------. Le
spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE
(PROF. ---------------------------)
DOTT. ---------------------------"
La Commissione ritiene di sottoporre al Senato
Accademico la valutazione dell'opportunità di elevare la
durata massima dell'assegno a trentasei mesi, nei casi in cui esista
un finanziamento per tale durata, come accade talora con i finanziamenti
dell'Unione Europea.
Alle ore 16.00 la seduta è tolta.
LETTO E APPROVATO SEDUTA STANTE
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli |
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2005
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