VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2005
Il giorno 20 luglio alle ore 15.00, presso
i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi, regolarmente
convocata in data 13 luglio 2005.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente e il Prof. M. Perniola.
Sono assenti giustificati: il Prof. G. Santoni, il Prof. U. Tarantino,
il Prof. C. Schaerf, il Prof. C. F. Perno, il Prof. F. Maceri, la
Sig.ra A.M. Surdo ed il Dott. S. Ciccone.
Sono, altresì, assenti: il Sig. L. Cavaliere, la Sig.ra V.
Vegna ed il Sig. R. Iuppa.
Partecipano, inoltre, alla seduta il Sig. G. Mucciolo e la Dott.ssa
S. Ranelli, che funge da Segretario.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Modifiche di Statuto;
3) Varie, eventuali.
2) MODIFICHE DI STATUTO
La Commissione esamina anzitutto l'emendamento all'art. 33, comma
2, dello Statuto sul quale, dopo approfondita discussione, esprime
all'unanimità parere favorevole.
Il testo dell'emendamento è di seguito riportato:
"al termine del comma 2 dell'art. 33 aggiungere: "Non
vale, inoltre, tra corsi di studio in presenza e corsi di studio
a distanza, anche di pari livello".
La Commissione passa successivamente all'esame dell'emendamento
all'art. 30, comma 1, lett. b) dello Statuto, proposto dal Consiglio
della Facoltà di Lettere e Filosofia.
In base alla predetta proposta, il C.d.F. sarebbe facoltizzato ad
aumentare, con proprio regolamento, la percentuale dei ricercatori
chiamati a far parte del Consiglio medesimo. Questo, in particolare,
il tenore dell'emendamento proposto: "dopo il termine triennio,
aggiungere le seguenti parole: "o dalla percentuale maggiore
stabilita dal Consiglio di Facoltà, con proprio regolamento".
Si apre un'approfondita discussione, nel corso della quale emerge
l'esigenza di un approfondimento della riflessione, soprattutto
con riferimento alle considerazioni che di seguito si riportano.
Anzitutto ci si chiede se sia opportuno ammettere differenze strutturali
nella composizione del Consiglio tra le diverse Facoltà dell'Ateneo.
In secondo luogo, si osserva che, per effetto dell'art. 30, comma
1, lett. c), incrementi del numero dei ricercatori implicherebbe
paralleli incrementi del numero dei rappresentanti degli studenti
membri del C.d.F. Tale incremento avrebbe, inoltre, l'effetto di
squilibrare la composizione del Consiglio degli Studenti a vantaggio
delle Facoltà che elevassero il numero dei ricercatori nel
proprio Consiglio di Facoltà. Come è noto, infatti,
in base all'art.22, comma 1, dello Statuto, il Consiglio degli Studenti
è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà
e nel Senato Accademico.
Entra la Sig.ra A.M. Surdo.
3) VARIE, EVENTUALI. - REGOLAMENTO AUTORITA'
INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI
La Commissione esamina il Regolamento sulla
Figura dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti
(A.I.G.S.) e, dopo approfondita discussione esprime parere favorevole
sul Regolamento il cui testo è di seguito riportato:
REGOLAMENTO
SULLA FIGURA DELL'AUTORITA' INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina la figura
dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti (d'ora
in poi A.I.G.S.)
ARTICOLO 2
FUNZIONI
1. L'A.I.G.S. opera quale garante dell'imparzialità
e della trasparenza delle attività dell'Università
che possono avere riflessi sui diritti, sugli interessi e sulla
tutela della riservatezza degli studenti.
2. Anche di propria iniziativa, l' A.I.G.S. può segnalare
agli Organi accademici e di governo eventuali disfunzioni, irregolarità,
carenze, ritardi nei confronti degli studenti.
3. L' A.I.G.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso
richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente alla
struttura responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto
dello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento.
4. L' A.I.G.S. è organo indipendente sia gerarchicamente
che funzionalmente dagli organi di Ateneo
5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'A.I.G.S. è comunque
tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono alla
sua struttura e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle
informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 3
DESIGNAZIONE E DURATA DEL MANDATO
1.Il titolare dell'A.I.G.S. è nominato
dal Rettore tra persone che, per formazione culturale ed esperienza
professionale acquisita, diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa,
di imparzialità e di indipendenza di giudizio.
2. Il titolare dell'A.I.G.S. dura in carica sette anni e non è
rinnovabile.
3. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede
alla nomina del nuovo titolare dell'A.I.G.S.
ARTICOLO 4
REVOCA DELL' AUTORITA' GARANTE
1. Il titolare dell'A.I.G.S. può essere
eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all'esercizio
delle sue funzioni; in tal caso la revoca è adottata dal
Rettore con decreto motivato a seguito di delibera del Senato Accademico,
sentito l'interessato.
ARTICOLO 5
UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE
1. L'amministrazione universitaria assicura
all'A.I.G.S. il personale, i locali e le attrezzature necessarie
per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dall'A.I.G.S. ed
è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti dei
quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie
mansioni.
ARTICOLO 6
MODALITA' DI INTERVENTO
1. L'A.I.G.S. interviene di propria iniziativa
o su istanza di studenti, che rilevino ritardi, omissioni, violazioni
di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere
nell'ambito dell'attività universitaria.
2. Istanze e richieste di intervento, possono essere rivolte all'A.I.G.S.
anche per via telematica.
3. L'A.I.G.S., valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza
o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente
o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento
oggetto del suo intervento, eventualmente acquisendo documentazione
presso i competenti uffici. L'A.I.G.S., in ogni caso, nell'adempimento
delle proprie funzioni e convoca, se del caso, la persona che ha
attivato il procedimento per avere i necessari chiarimenti sugli
atti e comportamenti, anche omissivi, dell'Ateneo. Sulla base dei
dati acquisiti l'A.I.G.S., investe della questione il responsabile
della struttura interessata per acquisire elementi utili alla definizione
della pratica.
4. Al termine dell'attività istruttoria l'A.I.G.S. può
trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura
competente. Può, altresì, invitare l'organo o la struttura
competente a rimuovere le situazioni lesive dei diritti o degli
interessi degli studenti.
5. Qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione
amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità
da parte degli organi o dei dipendenti dell'Ateneo, è tenuta
ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo
per gli atti di rispettiva competenza, allegando una relazione sui
fatti.
6. La persistenza, nei confronti degli studenti, di disfunzioni
conseguenti ad attività in contrasto con norme di legge,
regolamenti e principi di buona amministrazione, legittima l'A.I.G.S.
ad investire formalmente gli organi di governo di Ateneo.
7. L'A.I.G.S. informa gli istanti dell'esito del proprio accertamento
e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro
60 giorni dall'istanza; può altresì metterli a conoscenza
delle iniziative che potranno essere intraprese in sede amministrativa
e giurisdizionale.
8. All' A.I.G.S. è interdetto ogni intervento su fatti per
i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa,
civile o penale.
9. L' A.I.G.S. esercita tutte le facoltà
inerenti al diritto di accesso in conformità alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti di ateneo. In particolare all'A.I.G.S.,
senza limiti di segreto d'ufficio o di altra natura, è riconosciuto
il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e
documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio
di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. L' A.I.G.S. che nel corso della sua attività
riscontri carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata
collaborazione dei dipendenti dell'Università, investe della
questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti
di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione.
2. L'A.I.G.S. può partecipare, in accordo con il Presidente,
alle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo.
3. L'A.I.G.S. partecipa in veste di osservatore permanente alle
riunioni del Consiglio degli Studenti.
4. L'A.I.G.S. elabora la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti
da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere
del Consiglio degli Studenti.
ARTICOLO 8
RELAZIONE ANNUALE
1.L'A.I.G.S. invia annualmente al Rettore
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali, contenente ogni elemento
utile alla cognizione delle attività svolte, anche sulla
base di dati statistici, nonché eventuali segnalazioni, considerazioni
e suggerimenti per una più adeguata tutela dei diritti e
degli interessi della componente studentesca.
2. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono
essere presentate anche in corso d'anno.
Alle ore 15.50 la seduta è tolta.
LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli |
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 25 luglio 2005
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