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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2005

Il giorno 20 luglio alle ore 15.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata in data 13 luglio 2005.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente e il Prof. M. Perniola.
Sono assenti giustificati: il Prof. G. Santoni, il Prof. U. Tarantino, il Prof. C. Schaerf, il Prof. C. F. Perno, il Prof. F. Maceri, la Sig.ra A.M. Surdo ed il Dott. S. Ciccone.
Sono, altresì, assenti: il Sig. L. Cavaliere, la Sig.ra V. Vegna ed il Sig. R. Iuppa.
Partecipano, inoltre, alla seduta il Sig. G. Mucciolo e la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Modifiche di Statuto;
3) Varie, eventuali.


2) MODIFICHE DI STATUTO

La Commissione esamina anzitutto l'emendamento all'art. 33, comma 2, dello Statuto sul quale, dopo approfondita discussione, esprime all'unanimità parere favorevole.
Il testo dell'emendamento è di seguito riportato:
"al termine del comma 2 dell'art. 33 aggiungere: "Non vale, inoltre, tra corsi di studio in presenza e corsi di studio a distanza, anche di pari livello".
La Commissione passa successivamente all'esame dell'emendamento all'art. 30, comma 1, lett. b) dello Statuto, proposto dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.
In base alla predetta proposta, il C.d.F. sarebbe facoltizzato ad aumentare, con proprio regolamento, la percentuale dei ricercatori chiamati a far parte del Consiglio medesimo. Questo, in particolare, il tenore dell'emendamento proposto: "dopo il termine triennio, aggiungere le seguenti parole: "o dalla percentuale maggiore stabilita dal Consiglio di Facoltà, con proprio regolamento".
Si apre un'approfondita discussione, nel corso della quale emerge l'esigenza di un approfondimento della riflessione, soprattutto con riferimento alle considerazioni che di seguito si riportano.
Anzitutto ci si chiede se sia opportuno ammettere differenze strutturali nella composizione del Consiglio tra le diverse Facoltà dell'Ateneo. In secondo luogo, si osserva che, per effetto dell'art. 30, comma 1, lett. c), incrementi del numero dei ricercatori implicherebbe paralleli incrementi del numero dei rappresentanti degli studenti membri del C.d.F. Tale incremento avrebbe, inoltre, l'effetto di squilibrare la composizione del Consiglio degli Studenti a vantaggio delle Facoltà che elevassero il numero dei ricercatori nel proprio Consiglio di Facoltà. Come è noto, infatti, in base all'art.22, comma 1, dello Statuto, il Consiglio degli Studenti è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà e nel Senato Accademico.

Entra la Sig.ra A.M. Surdo.

3) VARIE, EVENTUALI. - REGOLAMENTO AUTORITA' INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI

La Commissione esamina il Regolamento sulla Figura dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti (A.I.G.S.) e, dopo approfondita discussione esprime parere favorevole sul Regolamento il cui testo è di seguito riportato:

REGOLAMENTO
SULLA FIGURA DELL'AUTORITA' INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

ARTICOLO 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la figura dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti (d'ora in poi A.I.G.S.)

ARTICOLO 2
FUNZIONI

1. L'A.I.G.S. opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Università che possono avere riflessi sui diritti, sugli interessi e sulla tutela della riservatezza degli studenti.
2. Anche di propria iniziativa, l' A.I.G.S. può segnalare agli Organi accademici e di governo eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi nei confronti degli studenti.
3. L' A.I.G.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente alla struttura responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto dello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento.
4. L' A.I.G.S. è organo indipendente sia gerarchicamente che funzionalmente dagli organi di Ateneo
5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'A.I.G.S. è comunque tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono alla sua struttura e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 3
DESIGNAZIONE E DURATA DEL MANDATO

1.Il titolare dell'A.I.G.S. è nominato dal Rettore tra persone che, per formazione culturale ed esperienza professionale acquisita, diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio.
2. Il titolare dell'A.I.G.S. dura in carica sette anni e non è rinnovabile.
3. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede alla nomina del nuovo titolare dell'A.I.G.S.

ARTICOLO 4
REVOCA DELL' AUTORITA' GARANTE

1. Il titolare dell'A.I.G.S. può essere eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; in tal caso la revoca è adottata dal Rettore con decreto motivato a seguito di delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.


ARTICOLO 5
UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE

1. L'amministrazione universitaria assicura all'A.I.G.S. il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dall'A.I.G.S. ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

ARTICOLO 6
MODALITA' DI INTERVENTO

1. L'A.I.G.S. interviene di propria iniziativa o su istanza di studenti, che rilevino ritardi, omissioni, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.
2. Istanze e richieste di intervento, possono essere rivolte all'A.I.G.S. anche per via telematica.
3. L'A.I.G.S., valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento, eventualmente acquisendo documentazione presso i competenti uffici. L'A.I.G.S., in ogni caso, nell'adempimento delle proprie funzioni e convoca, se del caso, la persona che ha attivato il procedimento per avere i necessari chiarimenti sugli atti e comportamenti, anche omissivi, dell'Ateneo. Sulla base dei dati acquisiti l'A.I.G.S., investe della questione il responsabile della struttura interessata per acquisire elementi utili alla definizione della pratica.
4. Al termine dell'attività istruttoria l'A.I.G.S. può trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura competente. Può, altresì, invitare l'organo o la struttura competente a rimuovere le situazioni lesive dei diritti o degli interessi degli studenti.
5. Qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte degli organi o dei dipendenti dell'Ateneo, è tenuta ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva competenza, allegando una relazione sui fatti.
6. La persistenza, nei confronti degli studenti, di disfunzioni conseguenti ad attività in contrasto con norme di legge, regolamenti e principi di buona amministrazione, legittima l'A.I.G.S. ad investire formalmente gli organi di governo di Ateneo.
7. L'A.I.G.S. informa gli istanti dell'esito del proprio accertamento e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro 60 giorni dall'istanza; può altresì metterli a conoscenza delle iniziative che potranno essere intraprese in sede amministrativa e giurisdizionale.
8. All' A.I.G.S. è interdetto ogni intervento su fatti per i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa, civile o penale.

9. L' A.I.G.S. esercita tutte le facoltà inerenti al diritto di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti di ateneo. In particolare all'A.I.G.S., senza limiti di segreto d'ufficio o di altra natura, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.

ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L' A.I.G.S. che nel corso della sua attività riscontri carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata collaborazione dei dipendenti dell'Università, investe della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione.
2. L'A.I.G.S. può partecipare, in accordo con il Presidente, alle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo.
3. L'A.I.G.S. partecipa in veste di osservatore permanente alle riunioni del Consiglio degli Studenti.
4. L'A.I.G.S. elabora la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 8
RELAZIONE ANNUALE

1.L'A.I.G.S. invia annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente ogni elemento utile alla cognizione delle attività svolte, anche sulla base di dati statistici, nonché eventuali segnalazioni, considerazioni e suggerimenti per una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi della componente studentesca.
2. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.


Alle ore 15.50 la seduta è tolta.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 25 luglio 2005

 

 

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