Barra divisoria

VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2006

 

Il giorno 18 gennaio 2006, alle ore 15.30, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata in data 19 dicembre 2005.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. C. F. Perno, il Prof. M. Perniola, il Prof. M. Tizzoni ed il Sig. R. Iuppa.
Sono assenti giustificati: il Prof. G. Santoni, il Prof. U. Tarantino, il Prof. C. Schaerf, il Prof. F. Maceri e la Sig.ra V. Vegna.
Sono, altresì, assenti: il Dott. S. Ciccone, il Sig. L. Cavaliere e la Sig.ra A.M. Surdo.
Partecipano, inoltre, alla seduta: Il Prof. A.M. Picardello, il Prof. M. Rizzoni, la Prof.ssa A. Celletti e la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Regolamento per il conferimento di assegni aggiuntivi per la collaborazione ad attivitià di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997 n. 449 proposti dal Comitato Ricerca Scientifica d'Ateneo;
3) Varie, eventuali.

2) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITIÀ DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO
Prima di passare all’esame dei singoli punti dell’articolato, si svolge un’ampia discussione, nel corso della quale i presenti esprimono le proprie valutazioni sul giudizio da dare sulla figura del ricercatore a contratto e sugli impieghi cui la stessa si presta. Da più parti si manifesta la preoccupazione che tale figura, venga, nei fatti, a sostituire quella dei ricercatori a tempo indeterminato, con utilizzazione delle risorse che si rendano disponibili con il turn-over di questi ultimi. La Commissione esprime unanime l’auspicio che alla figura del ricercatore a contratto vengano destinate risorse diverse da quelle che si rendano disponibili per il predetto turn-over.
Pur permanendo in alcuni presenti delle perplessità circa la concreta introduzione nell’Ateneo la figura predetta, la Commissione unanime ravvisa l’opportunità di esaminare il Regolamento sottopostole, formulando emendamenti migliorativi.
Al termine di una lunga ed approfondita discussione la Commissione esprime parere favorevole sul testo del Regolamento nella versione di seguito riportata, che comprende già gli interventi migliorativi apportati dalla Commissione Senatoriale Programmazione e Sviluppo.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230.

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato.

Art. 2 Natura del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università di Roma “Tor Vergata” ed il vincitore delle selezioni bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, l’attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi dell’Ateneo che prevedono la valutazione dei titoli.
3. Le strutture che attivano i contratti di cui all’art. 1 sono i Dipartimenti o i Centri Interdipartimentali di ricerca; essi devono deliberarne l’attivazione indicando:
a) il settore scientifico-disciplinare;
b) il programma di ricerca, la sua durata, nonché l’attività di didattica integrativa eventualmente richiesta;
c) la durata del contratto;
d) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico;
e) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
f) la copertura finanziaria, nel caso in cui la spesa complessiva inerente al contratto sia a carico della struttura proponente o di enti esterni pubblici o privati.

Art. 3 Requisiti di partecipazione alle selezioni
1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione; di laurea specialistica e magistrale (o della laurea del vecchio ordinamento). In casi eccezionali, la Commissione, con delibera motivata, può altresì ammettere soggetti di elevata qualificazione scientifica comprovata da pubblicazioni e/o titoli scientifici precedentemente prodotti dal candidato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezioni.
3. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.
4. L’Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 4 Commissione giudicatrice
1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite, mediante designazione da parte degli organi della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da un professore ordinario o associato in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca, o in caso di motivata necessità a settori affini. I componenti della commissione possono essere sia docenti interni che esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito d’Ateneo.
2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 5 Procedura di reclutamento e selezione
1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il bando è pubblicato sul sito-web dell’Ateneo, con indicazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta
2. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata a mano o a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito d’Ateneo.
3. Gli aspiranti sono tenuti, pena l’esclusione dal concorso, ad allegare alla domanda:
a) il proprio curriculum;
b) l’elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
c) le pubblicazioni eventualmente prodotte ed il relativo elenco.
4. I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di valutazione comparativa durante l’espletamento delle prove d’esame.
5. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito indicati, con predeterminazione, da parte della Commissione, del peso a ciascuno attribuito:
a) congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’ interno della comunità scientifica;
d) natura dell’attività didattica, eventualmente, svolta dal candidato e sua congruenza con i contenuti dell’attività didattica integrativa richiesta dal bando;
e) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.
6. Ai fini della valutazione comparativa si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.
7. Costituiscono, in ogni caso, titoli preferenziali da valutare specificamente nelle selezioni fino ad un massimo di 20 punti:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente;
b) il diploma di specializzazione;
c) l’espletamento di insegnamenti universitari anche a contratto;
8. Sono altresì valutabili i seguenti titoli, fino ad un massimo di 20 punti:
a) la posizione di ricercatore a tempo determinato;
b) l’ attività didattica svolta anche all’estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;
f) l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) la partecipazione, in qualità di cultore della materia, in commissioni d’esame in Università italiane o straniere;
i) altri titoli (individuati nei criteri preliminari dalla commissione).
9. Alle pubblicazioni scientifiche è riservato un massimo di 20 punti.
10. La commissione nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli.
11. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
12. Natura e contenuto delle prove sono indicati nel bando. Le prove stesse constano di una prova scritta e/o pratica e di una prova orale.
12. Ai titoli sono riservati 60 punti. Sono riservati 30 punti alla prima prova e 30 punti alla prova orale.
13. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica un voto non inferiore a 21/30.
14. La prova orale non è superata se il candidato non riporta un voto di almeno 21/30; nel corso della prova orale è anche accertata la conoscenza di una lingua straniera, ove questo sia previsto nel bando.
15. Notizia della data, dell’ora e del luogo della prova scritta o pratica è notificata agli interessati, non meno di quindici giorni prima. Ai candidati che conseguono l’ ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’ indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’ avviso per la presentazione alla prova orale è notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
Il calendario delle prove d’esame può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
14. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa dichiara i vincitori.

Art. 6 Accertamento della regolarità degli atti
1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l’ufficio concorsi. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito dell’Ateneo.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Art. 7 Incompatibilità
Il contratto non e’ cumulabile con le attivita’ di lavoro escluse dalla vigente normativa sui professori universitari a tempo pieno, e non e’ cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449.
Per il trattamento giuridico - ivi compreso il regime delle incompatibilità - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 nonché dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti redatto dall’Ateneo.
Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 8 Stipula del contratto individuale di lavoro
1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto deve contenere:
a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
d) l'indicazione della retribuzione;
e) l’indicazione del Dipartimento di afferenza;
f) il settore scientifico-disciplinare:
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore.
3. I titolari del contratto prestano la propria opera didattica presso uno o piu’ Corsi di Studio dell’Ateneo designati dalla struttura di afferenza, i quali fisseranno un monte ore annuo complessivo non superiore a 250 ore, una frazione del quale, stabilita dal Corso di Studi, deve essere di didattica integrativa frontale. I titolari svolgono comunque ricerca scientifica con un impegno adeguato a perseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con un direttore di ricerca designato dalla struttura. La presenza in sede deve essere distribuita nell’arco dell’anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza.
4. Il direttore di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento di questi obiettivi e più in generale sull’attività svolta dal ricercatore a contratto la quale dovrà essere valutata dal Dipartimento del settore disciplinare corrispondente.
5. In caso di valutazione negativa si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
6. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo Art. 10 comma 1, l’attività scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione al Dipartimento di afferenza.

Art. 9 Attività assistenziali
Ai laureati, titolari di contratto è consentito, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, lo svolgimento di attività assistenziali nelle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 10 Durata del contratto e trattamento economico
1. Il contratto ha durata massima triennale.
2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La richiesta di rinnovo è avanzata dal Dipartimento di afferenza, con motivata relazione sull’attività di ricerca svolta.
3. Il trattamento economico per i contratti è pari al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno classe iniziale, con la possibilità di incremento fino al 100% in fase di rinnovo contrattuale.

Art. 11 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto è determinata:
a) dalla scadenza del termine;
b) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
c) dalla valutazione negativa dell’attività svolta da parte della struttura richiedente. Contro tale determinazione il ricercatore a contratto può proporre ricorso ad apposita Commissione composta da cinque membri dei quali uno esperto in diritto del lavoro ed uno in diritto pubblico. La Commissione viene nominata, per un triennio, su proposta del Rettore, con delibera del Senato Accademico.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Ufficio Concorsi, per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura.

3) VARIE, EVENTUALI. CENTRO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DI AREA DELL’UNIVERSITA' TOR VERGATA
La Commissione esamina successivamente lo Statuto del Centro predetto, sul quale esprime parere favorevole a condizione che la parola: “Direttore” venga sostituita dalla parola: “Presidente”.
Il testo con gli emendamenti aggiunti dalla Commissione è riportato di seguito:

CENTRO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DI AREA DELL’UNIVERSITA' TOR VERGATA

STATUTO

Articolo 1 Finalità
E' istituito il Centro di Servizio per la Gestione delle Biblioteche di Area allo scopo di gestire finanziariamente e contabilmente le strutture afferenti. L’adesione delle singole Biblioteche di Area avviene tramite apposita delibera del proprio Comitato Scientifico.
Articolo 2 Finanziamento
I fondi del centro sono costituiti:
a) dai contributi erogati dall'Università;
b) dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, italiani e/o stranieri;

Articolo 3 Organi del Centro
Sono Organi del Centro il Comitato Tecnico-Scientifico e il Presidente.
Articolo 4 Il Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente e dai Responsabili delle Biblioteche
di Area afferenti.
2. Il Comitato tecnico-scientifico si occupa di:
a) applicare le delibere di assegnazione dei finanziamenti annuali alle varie strutture, approvate dal CDA e gestirne le spese di concerto con i Comitati scientifici delle biblioteche di area,
b) amministrare eventuali fondi assegnati per esigenze straordinarie delle strutture afferenti;
c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) adottare le norme necessarie al funzionamento del Centro;
e) gestire e sviluppare, di concerto con il Centro di Calcolo di Ateneo, la Tor Vergata Digital Library, il Catalogo Unico di Ateneo e l’Archivio Open Access di Ateneo;
f) aderire a consorzi interuniversitari;
g) promuovere iniziative e progetti, in ambito locale, regionale e nazionale, nei propri campi di interesse.
3.La convocazione del Comitato tecnico-scientifico è effettuata dal suo Presidente, d'ufficio, o su domanda di un quarto dei componenti, con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 5 - Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico
1. Il Presidente è un docente designato dal Magnifico Rettore e rimane in carica per tre anni accademici; ha la rappresentanza del Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività dello stesso.
2. Spetta, altresì, al Presidente:
a) convocare e presiedere le sedute del Comitato tecnico-scientifico;
b) adottare provvedimenti di urgenza su oggetti riguardanti le competenze del Comitato tecnico-scientifico, sottoponendoli ad esso, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione dell'atto;
c) assicurare l'osservanza, nell'ambito del Centro, delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti;
d) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro, predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile il Presidente è coadiuvato da un segretario amministrativo di adeguata qualificazione professionale, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
4. Il Presidente designa un proprio sostituto, scelto tra i componenti il Comitato tecnico- scientifico, che esercita la funzione vicaria, sostituendolo in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 6 - Autonomia finanziaria e di bilancio
Il Centro è dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile prevista per i Dipartimenti dell'Università.

LETTO E APPROVATO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 26 GENNAIO 2006

TornaBarra divisoriaSali