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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2007

 

IIl giorno 12 dicembre 2007, alle ore 16.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi, convocata in data 29 novembre u.s.
Sono presenti: il Prof. Antonio D’Atena, il Prof. O. Aurelio Simone, la Prof.ssa Alessandra Filabozzi, il Sig. Francesco Posca (entra alle ore 16.45) il Dott. .Rocco Stelitano, (entra alle ore 16.45) ed il Dott. Giancarlo Di Santi (entra alle ore 17.15).
Sono assenti giustificati: il Prof. G. Giampiero Milano, il Prof. Umberto Tarantino, il Prof. Marco Rizzoni ed il Sig. Simone Amati.
Sono altresì assenti: la Sig.ra Sara De Rosa, la Sig.ra Chiara Ricagni, il Sig. Marco Siclari ed il Sig. Giuseppe Fortugno.
Partecipano alla seduta: la Dott.ssa Daniela Carnicelli, la Dott.ssa Anna Gambogi, il Dott. Daniele Aceto, la Dott.ssa Silvia Quattrociocche e la Dott.ssa Simona Ranelli che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione del Presidente;
2) Iscrizione a singoli corsi di insegnamento - integrazione al Regolamento Didattico di Ateneo;
3) Regolamento sulla mobilità dei professori visitatori;
4) Regolamento in materia di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria;
5) Regolamento per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo e sanitario a tempo indeterminato per le esigenze dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o dell'Azienda Ospedaliera Policlinico "Tor Vergata";
6) Varie, eventuali.

1) ELEZIONE DEL PRESIDENTE;
Si svolgono, a scrutinio segreto, le elezioni del Presidente della predetta Commissione. Concluse le procedure elettorali risulta eletto il Prof. A. D’Atena.

Entrano nella sala il Dott. R. Stelitano ed il Sig. F. Posca.

2) ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO – INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa D. Carnicelli, che ringrazia, invitandola ad illustrare le proposte di emendamento al Regolamento Didattico di Ateneo. Udita la relazione della Dott.ssa Carnicelli, la Commissione, dopo approfondita discussione, formula parere favorevole in ordine all’introduzione, nel regolamento predetto, dell’art. 10 bis, nel tenore che di seguito si riporta:

art. 10 bis “Iscrizione a singoli corsi d’insegnamento”
1. Ai fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento culturale, possono presentare domanda di iscrizione a singoli corsi di insegnamento impartiti in un corso di laurea dell’Ateneo senza essere iscritti al corso stesso , sostenendo il relativo esame, di profitto e ricevendone formale attestazione tutti coloro che:
a) risultano iscritti ad Università estere;
b) siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione dell’Università frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;
c) siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’Ateneo, ai fini di aggiornamento professionale ovvero arricchimento culturale o di integrazione curriculare.
2. Gli organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi con l’esclusione degli studenti stranieri che partecipano a programmi interuniversitari di mobilità.
Non è consentita agli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo, già destinatari delle disposizioni contenute dall'art. 6 del Regolamento studenti di cui al R.D. 1269/38, la contemporanea iscrizione ai corsi di insegnamento a pagamento disciplinati dal presente articolo.
3. I singoli corsi d’insegnamento sono assoggettati alla stessa disciplina generale o speciale dettata dagli ordinamenti di ciascuna facoltà, in particolare per quanto riguarda la frequenza. Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dalla strutture didattiche competenti."
4. Il numero dei corsi che annualmente possono essere frequentati dai soggetti indicati nei precedenti commi è deliberato dalla facoltà su motivata proposta dei corsi di laurea,
previa valutazione del carico didattico sostenibile.
5. I corsi di laurea a numero programmato condizionano le iscrizioni al parere favorevole del relativo consiglio di corso sulla base delle strutture disponibili, del carico didattico sostenibile e dei requisiti richiesti.
6. Non si applicano agli studenti iscritti a singoli corsi i benefici previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo salvo che per gli studenti diversamente diversamente abili e quanto previsto nei programmi di mobilità interuniversitari per gli studenti stranieri

Si passa successivamente a discutere l’emendamento integrativo dell’art. 3, che di seguito si riporta:
1.bis. “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del R.D. 1269/38 i corsi di laurea possono stabilire vincoli rispetto al numero minimo di crediti necessario per sostenere esami fuori facoltà”

La Dott.ssa D. Carnicelli illustra le ragioni che hanno indotto a formulare questo emendamento. Nel corso della discussione, emerge qualche perplessità sull’opportunità di limitare le possibilità di scelta dello studente. Si conviene, quindi, che essendo la valutazione della questione politica sottesa all’emendamento di pertinenza del plenum del Senato accademico, debba essere sottoposta ad esso.

Entra n il Dott. G. Di Santi.

Esce la Dott.ssa D. Carnicelli.

3) REGOLAMENTO SULLA MOBILITA’ DEI PROFESSORI VISITATORI
Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa A. Gambogi, che ringrazia, invitandola ad illustrare la bozza di Regolamento sulla mobilità dei professori visitatori. Sulla base della relazione della Dott.ssa Gambogi, si svolge un’approfondita discussione, al termine della quale, la Commissione, pur ravvisando l’opportunità di una riconsiderazione complessiva della materia, anche tenuto conto dell’imminenza del prossimo bando, esprime parere favorevole sul regolamento, nella formulazione che di seguito si riporta (con, in grassetto e tra parentesi quadra, alcune proposte alternative su singoli punti).

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA’ DEI PROFESSORI VISITATORI

Art 1. Ambito di applicazione
1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nel quadro delle attività istituzionali volte a promuovere il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo, attua un programma di soggiorno in Italia di Professori Visitatori stranieri, affinché gli stessi siano impiegati in attività didattiche e seminariali.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla richiesta di finanziamento per il viaggio e la diaria dei Professori Visitatori da parte dei docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Art. 2 Contributo finanziario
1. L’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali, subordinatamente allo stanziamento di un capitolo di spesa reso disponibile nel bilancio d’Ateneo, eroga annualmente ai Dipartimenti di afferenza dei docenti che ne facciano richiesta, contributi finanziari destinati al rimborso delle spese di viaggio e diaria di Professori Visitatori.
2. Le strutture proponenti hanno facoltà di incrementare con fondi propri il finanziamento erogato dall’Ateneo.
3. Le strutture che hanno usufruito di un finanziamento sono tenute a presentare annualmente all’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali una relazione sintetica che renda conto dell’attività svolta dal Professore visitatore e degli effetti scientifici risultanti dalla visita, contestualmente ad una rendicontazione delle spese.
4. I professori visitatori debbono provvedere autonomamente alla copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e, nel caso di provenienza da Paesi extraeuropei, alla copertura assicurativa per spese mediche.

Art. 3 Bando di selezione
1. Per consentire l’accesso al contributo di cui al precedente Art. 2, l’Ateneo pubblica un bando annuale, generalmente nel mese di gennaio, sulla base del quale raccoglie le richieste di contributo finanziario presentate dai docenti proponenti, corredate dalla delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale vengono approvate le richieste di finanziamento e da un piano finanziario di mobilità, redatto sulla base degli importi stabiliti di anno in anno e pubblicati nel Bando. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, nel caso in cui le richieste siano più di una, redige una graduatoria delle stesse.
2. Le richieste sono valutate, considerando come criterio generale per l’ammissibilità il prestigio scientifico e culturale del docente proposto, nonché l’autorevolezza scientifica degli Atenei di provenienza dei Visitatori.

Art. 4 Commissione di selezione
1. Le richieste sono valutate da una Commissione di docenti nominata dal Rettore, tenuto conto delle Aree Culturali dell’Ateneo [alternativa: dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento], con la presenza del Dirigente dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali d’Ateneo o di un suo delegato.
2. La Commissione ha il compito di formulare una graduatoria delle proposte da sottoporre al Senato Accademico [anche al CdA?] tenendo conto, oltre che dell’esigenza che tutte le aree scientifiche dell’Ateno possano fruire dell’opportunità, dell’eventuale godimento di contributi negli anni precedenti.

Art. 5 Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentarie in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo.

4) REGOLAMENTO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA INTERUNIVERSITARIA

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa A. Gambogi, che ringrazia, invitandola ad illustrare la bozza di Regolamento sulla mobilità dei professori visitatori. Dopo la relazione della Dott.ssa Gambogi, si svolge un’approfondita discussione, al termine della quale, la Commissione, esprime parere favorevole in merito al regolamento, nel testo, che, di seguito, si riporta (con, in grassetto e tra parentesi quadra, alcune proposte alternative su singoli punti).

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA INTERUNIVERSITARIA

Art 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative agli accordi di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e gli Atenei e Centri di ricerca esteri.
2. Gli accordi sono stipulati su proposta delle strutture dell’Ateneo che, in questo modo, formalizzano rapporti di collaborazione culturale e scientifica in determinati settori.

Art. 2 Finalità

1. Per favorire il processo di internazionalizzazione, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” intrattiene da tempo numerosi rapporti con Atenei, Istituzioni e Centri di ricerca esteri, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte di ricerca e di didattica e di favorire lo scambio di docenti e studenti. La formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di cooperazione.
2. L’Ateneo incoraggia tali forme di collaborazione che hanno lo scopo di sviluppare l’innovazione attraverso la ricerca scientifica e di produrre nuove sinergie per la realizzazione di percorsi formativi integrati nei settori strategici delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche-architettoniche, giuridiche, economiche, mediche e umanistiche.
3. Le Università potranno anche procedere allo scambio di esperienze in materie di amministrazione universitaria, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione di visite informatrici e di lavoro e per tirocini di perfezionamento per responsabili accademici e amministrativi.

Art. 3 Contenuto degli accordi e condizioni di reciprocità

1. Negli accordi sono stabiliti:
a. i settori di ricerca e/o didattica, oggetto dell’accordo;
b. gli ambiti e le modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall’accordo;
c. le modalità di scambio del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti;
d. le condizioni in materia di assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.
e. La durata dell’accordo (da 1 a 5 anni)
i. La collaborazione prevista dall’accordo avviene sulla base del reciproco vantaggio, con riserva di definire per mutuo consenso altre aree specifiche di collaborazione.
ii. Per quanto riguarda le spese, vige il regime di reciprocità. Pertanto, le spese relative allo scambio di studiosi sonogestite caso per caso e anno per anno, separatamente dalle Università tra cui l’accordo intercorre.
iii. Qualora non venga disposto diversamente, l’Università ospitante contribuisce ai costi relativi all’alloggio, mentre l’Università di provenienza contribuisce ai costi relativi al viaggio.
iv. Per quanto riguarda la mobilità extraeuropea, ogni individuo in mobilità coinvolto nell’accordo può accendere autonomamente una polizza che copre le spese mediche per il periodo di soggiorno all’estero. Per quanto attiene la polizza assicurativa riguardante gli infortuni sul lavoro, i docenti dell’Università di Tor Vergata, sono coperti dalla polizza INAIL, mentre i docenti stranieri devono provvedere autonomamente.

Art. 4 Procedura di attivazione
1. Gli accordi di cooperazione culturale e scientifica interuniversitari, qualora siano conformi ai modelli allegati al presente regolamento, disponibili nelle lingue italiano, inglese, francese e spagnolo, vanno firmati dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, previa approvazione del Consiglio della Facoltà o del Centro proponente e previo controllo di conformità da parte dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali.
2. Il docente proponente, in qualità di responsabile scientifico dell’accordo, fissato il testo dell’accordo con il partner straniero - compilando tutti i campi necessari - lo sottopone, per l’approvazione, al Consiglio della Facoltà o al Centro di appartenenza del docente, per poi trasmetterlo all’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali in formato elettronico, eventualmente in più lingue, unitamente a:
a) copia della delibera del Consiglio di Facoltà o del Centro, in cui viene approvato l’accordo;
b) documentazione, anche informale, manifestante la volontà dell’Università partner di addivenire alla stipula dell’accordo (messaggio e-mail, lettera di intenti, ecc.);
c) breve piano scientifico delle attività che si prevede di realizzare in virtù di tale accordo;
d) i recapiti telefonici, fax, postali e indirizzi e-mail dei referenti stranieri dell’accordo.
3. l’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali sottopone la documentazione al Senato Accademico per il necessario parere, sulla cui base il Rettore è chiamato a firmare l’accordo in duplice copia.
4. L’originare sottoscritto è trasmesso dall’Ufficio al partner straniero per la controfirma.

Art. 5 Eventuale contributo finanziario
1. Per dare attuazione agli accordi di cui sopra ed in particolare per promuovere la mobilità, l’Ateneo, subordinatamente allo stanziamento di un capitolo di spesa relativo reso disponibile nel bilancio d’Ateneo, eroga annualmente ai Dipartimenti di afferenza dei docenti responsabili scientifici che ne facciano richiesta, contributi finanziari destinati alla realizzazione delle attività previste dagli accordi di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria.
2. Le strutture proponenti hanno facoltà di incrementare con fondi propri il finanziamento erogato dall’Ateneo.
3. Le strutture che hanno usufruito di un finanziamento sono tenute a presentare annualmente una relazione sintetica sui risultati conseguiti, pena l’esclusione dai successivi finanziamenti.

Art. 6 Richiesta di contributo finanziario
Bando di selezione, criteri di ammissibilità e priorità
1. Per accedere al contributo di cui al precedente Art. 5, l’Ateneo pubblica un bando annuale, generalmente nel mese di gennaio, sulla base del quale raccoglie le richieste di contributo finanziario presentate dalle strutture proponenti, corredate da un piano finanziario di mobilità e dalla delibera del Consiglio di Facoltà o del Centro nella quale viene approvata la richiesta di finanziamento.
2. Nel bando possono essere individuate le priorità geografiche ed eventuali altri criteri selettivi, in funzione delle strategie di internazionalizzazione dell’Ateneo.

Art. 7 Commissione di selezione
1. Le richieste sono valutate da una Commissione di docenti nominata dal Rettore, tenuto conto delle Aree Culturali dell’Ateneo [alternativa: dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento], e integrata dal Dirigente dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali d’Ateneo.
2. La Commissione ha il compito di formulare una graduatoria delle proposte da sottoporre al Senato Accademico [anche al CdA?].

Art. 8 Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentarie in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Finazzi Agrò

La Commissione delibera, all’unanimità, di anticipare la trattazione della pratica iscritta nelle varie, eventuali.

6) VARIE, EVENTUALI – PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” AL “PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICCO DELL’UNIONE EUROPEO”.

Il Presidente dà la parola al Dott. D. Aceto, che ringrazia, invitandolo ad illustrare il contenuto della proposta. Dopo l’illustrazione del Dott. D. Aceto, a seguito di approfondita discussione, la Commissione formula parere favorevole in ordine alla delibera che di seguito si riporta

PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” AL “PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO DELL’UNIONE EUROPEA”

IL SENATO

- udita l’esposizione del Presidente;
-vista la Circolare MUR n. ___________ del______________;
- visto il CdA;
-visto il parere favorevole della Commissione Affari Statutari riunitasi in data 12 -dicembre u.s.;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- di adottare per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il modello di esposizione e rendicontazione dei costi eleggibili denominato “Special Transition Flat Rate - STFL”;
- di adottare la quantificazione delle ore di tempo produttivo del personale docente fissata dal MUR in 1.512 ore annue in fase di progettazione, gestione e rendicontazione;
- di adottare il rimborso forfettario dei costi generali fissato dal modello STFR nel 60% dei costi diretti esclusi i subcontratti;
- di destinare al rimborso dei costi generali dell’Ateneo la quota del 3% del finanziamento comunitario.

Escono dalla sala la Dott.ssa A. Gambogi ed il Dott. D. Aceto.
Entra nella sala la Dott.ssa Silvia Quattrociocche, Dirigente della I Divisione

5) REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” O DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO “TOR VERGATA”

Il Presidente invita la Dott.ssa S. Quattrociocche, che ringrazia, ad illustrare il contenuto della proposta. Successivamente i Rappresentanti del Personale trasmettono ufficialmente al Presidente della Commissione una richiesta di incontro urgente da inoltrare al Rettore e chiedono che nella seduta odierna non venga trattata la questione relativa al Regolamento in oggetto. Alla richiesta si associano altri componenti del Collegio, il quale, all’unanimità, delibera il rinvio della trattazione del punto ad una seduta successiva.
Il Presidente consegna alla Dott.ssa Quattrociocche la richiesta consegnatagli dai rappresentanti del personale, pregandola di rendersene latrice al Rettore.

Alle ore 18,45, la seduta è tolta.

LETTO E CONFERMATO

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2007

 
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