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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 22 MARZO 2007

 

Il giorno 22 marzo 2007, alle ore 16.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi per discutere e deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, la Sig.ra E. Bruni ed il Sig. S. Amati.
Sono assenti giustificati: Prof. C. Schaerf, il Prof. G. Santoni, il Prof. M. Rizzoni il Prof. M. Perniola, il Prof. C. F. Perno, il Prof. U. Tarantino, il Prof. F. Maceri, il Sig.G. Rizzo e la Sig.ra S. De Rosa.
Sono, altresì, assenti: la Sig.ra A.M. Surdo, il Dott. S. Ciccone, il Sig. G. Fortugno ed il Sig. M. Siclari.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario.

 

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Modifiche di Statuto;
3) Regolamento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti (attuazione dell'art.16 r.d.l. 20 giugno 1935 n. 1071);
4) Varie, eventuali

 

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che il dr. Diddi, che era stato pregato dalla Commissione di elaborare – alla luce del dibattito svoltosi nella seduta scorsa – una nuova versione del Regolamento per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, non ha potuto, per giustificabilissimi motivi, completare il lavoro. La Commissione prende atto e, rinnovato il ringraziamento al dr. Diddi, conviene sull’opportunità di rinviare la trattazione del punto 3.

2) MODIFICHE DI STATUTO
La Commissione riprende l’esame delle proposte emendative agli artt. 17 e 21 che di seguito si riportano:

- Eliminare la lett. a), del comma 1, dell’art.17 spostando alla lett a) l’attuale lett.b). Questo il testo risultante da tali emendamenti:
“E’ costituito il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche, il quale è composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestiste dagli studenti.

- Aggiungere alla fine del comma 1, dell’art. 21, il seguente testo: “Può, altresì, costituire una Giunta, con funzioni consultive, composta, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da sei membri in rappresentanza delle sei macro-aree formativo-culturali dell’Ateneo, ciascuno designato dai membri della medesima area”.

- Aggiungere alla fine del comma 2, dell’art. 21, il seguente testo: “, anche con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie, logistiche e di personale destinate alla ricerca, di cui all’art. 4, comma 1.

La Commissione, completata la discussione avviata nella precedente seduta, delibera di trasmettere le proposte emendative di cui sopra al Senato Accademico per le valutazioni di competenza.

3) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI (ATTUAZIONE DELL’ART.16 R.D.L. 20 GIUGNO 1935 N. 1071)
La trattazione del punto è rinviata ad una prossima seduta.

4.1) VARIE, EVENTUALI - PROPOSTA DI MODIFICA AL COMMA 3, DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI ISTITUITI AI SENSI DEL D.M. 3.11.1999, N. 509 E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO EX D.P.R. N.162/82E L. 341/90.
Il Presidente sottopone alla Commissione il seguente emendamento al Regolamento “Master”:
- art. 8, comma 3: aggiungere, in fine: “tale numero può essere superato, qualora almeno uno dei master sia realizzato in convenzione e con il sostegno economico di entità esterne”. Questo il testo risultante per effetti di tale emendamento: “Uno stesso docente non può essere Direttore di più di 2 Master universitari. Tale numero può essere superato, qualora almeno uno dei master sia realizzato in convenzione e con il sostegno economico di entità esterne”.
Il Presidente illustra l’emendamento sottolineando che esso è rivolto – tra l’altro – a non limitare le possibilità di scelta del Consiglio di Facoltà, in sede di nomina del Direttore del Master, quando tale limitazione possa compromettere l’acquisizione di risorse esterne.
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera di proporre l’emendamento di cui sopra al Senato Accademico.

4.2) VARIE, EVENTUALI - REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Dopo averlo esaminato, , la Commissione esprime parere favorevole in ordine al regolamento in oggetto, nel testo che di seguito di riporta:

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Art. 1 Indizione delle elezioni
1. Le elezioni per la nomina di 4 rappresentanti del personale docente, di 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e di 4 rappresentanti della componente studentesca nel Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (nel prosieguo Università) vengono indette ogni triennio con decreto rettorale.
2. Del decreto viene data pubblicità con congruo preavviso mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito web, nonché idonea comunicazione a tutto il personale dell’Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori
1. L’elettorato attivo spetta:
• a tutti i professori ordinari, straordinari e associati, anche fuori ruolo dell’Università;
• a tutti i ricercatori, confermati e non confermati, dell’Università, nonché dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e dalle altre figure eventualmente assimilate dalla legge.
2. Ha titolo all’elettorato passivo tutto il personale docente di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori confermati e non confermati .

Art. 3 Elettorato attivo e passivo del personale tecnico amministrativo
1. Ha titolo all’elettorato attivo e passivo tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo degli studenti
1. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti, che risultino in regola con il pagamento delle tasse al momento della votazione.
2. L’elettorato passivo spetta agli studenti, in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura che, conformemente all’art. 82 comma 4 dello Statuto, non abbiano ricoperto nell’arco della propria carriera universitaria, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.

Art. 5.Candidature
1. Le candidature, per ciascuna categoria, devono essere presentate entro le ore 14.00 del quattordicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni con dichiarazione sottoscritta dal candidato consegnata all’Ufficio elettorale dell’Università.
2. Le sottoscrizioni debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell’Ufficio elettorale a ciò deputata che procederà, all’identificazione degli interessati.
3. L’Ufficio elettorale dell’Ateneo, accertata la legittimità delle candidature, cura la tempestiva pubblicazione dei manifesti elettorali da affiggere presso l’Albo dell’Ateneo e l’Albo delle singole Facoltà. In detti manifesti sono riportati l’elenco nominativo dei candidati, ordinati per categoria e alfabeticamente, nonché, in caso di omonima con le indicazioni delle rispettive date di nascita.
3. Le candidature vengono altresì pubblicate nel sito telematico dell’Ateneo.
4. Entro 3 giorni dall’affissione i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale Centrale, la quale, in caso di accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.
5. I manifesti indicano modalità e tempi di svolgimento della propaganda elettorale, che dovrà comunque terminare entro le ore 13.00 del giorno precedente le elezioni.

Art. 6 Modalità di voto
1. Lo svolgimento delle elezioni può avvenire con le modalità previste nel Regolamento elettorale dell’Università oppure con procedure telematiche che assicurino l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto.
2. Nel cato di ricorso al voto telematico, la procedura è stabilita nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

Art. 7 Quorum elettorali
1. L’esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna singola categoria di elettori. Per gli studenti tale percentuale è del 10%.
2. In caso di mancato raggiungimento, per una o più categorie di eleggibili, del quorum di cui al comma precedente si procede, per la categoria (o le categorie) in questione, ad una seconda votazione il cui riscontro è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 8 Risultato delle elezioni
1. Per ogni categoria risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo.
3. A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano d’età.
4. Per gli studenti, a parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione ed, a parità di iscrizione, è eletto il più anziano di età.
5. Conformemente a quanto previsto dall’art. 82, comma 6, dello Statuto dell’Università, per i rappresentanti degli studenti, l’anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all’Università di Roma “Tor Vergata”.

Art. 9 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive
1. Nei casi di decadenza, di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque ragione subentra, fino al termine del mandato del componente da sostituire, il primo dei non eletti.
2. In caso di esaurimento dell’elenco si procede ad elezioni suppletive.
3. L’esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 10 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento elettorale dell’Università.

4.3) VARIE, EVENTUALI - REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI - ART. 57 CCNL
Viene distribuito, a cura dell’Amministrazione, il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali, nel testo che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROGRESSIONI VERTICALI - ART. 57 CCNL

Art.1
1. Con il presente Regolamento l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” definisce le procedure selettive per l’accesso alle categorie C, D ed EP riservate al personale in servizio a tempo indeterminato nell’Ateneo, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore.

2. Il presente Regolamento, formulato in applicazione del CCNL 9.8.2000, è stato oggetto di informazione alle 00.SS. ai sensi dell’art. 6 del citato Contratto collettivo.

Art.2- (Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per Università: l‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
b) per personale: il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso l’Università;
c) per progressione interna verticale: il procedimento attraverso cui l’Amministrazione, tramite apposite procedure selettive volte a consentire progressioni di carriera al personale già in servizio, realizza una copertura del 50% dei posti, calcolati su base annua, previsti nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3- (Principi e finalità)
1. L’Università persegue, nell’ambito delle proprie politiche del personale, l’obiettivo di valorizzare le risorse umane presenti nella propria organizzazione, di riconoscere le professionalità e l’esperienza acquisita, di realizzare programmi di aggiornamento e riqualificazione, di promuovere sistemi di formazione permanente.

2. Il presente regolamento si ispira a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente, nonché verificate da apposite prove selettive dimensionate e proporzionate correlate ai diversi livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione.

Art. 4- (Avviso di selezione)
1. Le procedure selettive sono indette con avviso emanato dal Rettore.
2. Il bando sarà affisso nell’Albo Ufficiale dell’Amministrazione; inserito nel sito web dell’Università ed inviato, per informazione, alle 00.SS ed RSU, ai Presidi, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri Autonomi di Spesa.
3. Il bando indicherà il numero dei posti da ricoprire, ripartito per aree, i requisiti richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di selezione e i titoli valutabili.

Art.5 - (Requisiti per la partecipazione alle selezioni)
1. Possono partecipare alle procedure selettive i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

 

Categoria

Requisiti

 

C

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Ovvero
- Anzianità di servizio di 5 anni nella categoria B

D

- Laurea
Ovvero
- Anzianità di servizio di 5 anni nella categoria C

EP

- Laurea e particolare qualificazione professionale
Ovvero
- Anzianità di servizio di 5 anni nella categoria D

2. Non possono partecipare alle procedure coloro che siano incorsi nell'irrogazione di una sanzione disciplinare più grave della censura nel corso del biennio immediatamente precedente l'emanazione dell'avviso di selezione.

3. Per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 57 si applica l'art. 18 del secondo biennio del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che richiama la disciplina prevista dall'art. 16 L . 808/77.

  Art. 6- (Commissioni)

1. Le commissioni sono nominate con decreto del Rettore con la seguente composizione:

•  un dirigente in qualità di Presidente; due esperti nelle materie attinenti alle professionalità richieste, scelti tra i dirigenti e quadri dell'Università; un impiegato di categoria non inferiore alla C in qualità di segretario.

Non possono far parte delle commissioni i componenti eletti negli organi dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti e dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne. Alle commissioni, ove necessario, saranno aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 7- (Compiti delle Commissioni)

1. Valutazione dei titoli e comunicazione dell'esito prima delle operazioni di cui al successivo comma.

2. Verifica e accertamento tramite colloqui e/o prove teorico pratiche delle competenze e dell'esperienza professionali (conoscenze e capacità).

Art.8- (Verifica e accertamento delle competenze ed esperienze professionali - conoscenze e capacità)

1. La verifica ed accertamento delle competenze e dell'esperienza professionali (conoscenze e capacità) consisteranno in colloqui e/o prove scritte e/o teorico pratiche differenziate a seconda della categoria e delle professionalità da selezionare.

In particolare si prevede che:

Selezioni per passaggio alla categoria

strumenti per la verifica e/o l'accertamento

C

Colloquio sull'esperienza acquisita nell'attività svolta e relativi elementi dell'ordinamento universitario

D

1 prova scritta: quiz a risposta multipla sull'ordinamento universitario e colloquio in riferimento all'attività svolta

EP

1 prova scritta sull'ordinamento universitario 1 prova teorico-pratica e un colloquio per le aree della cat. EP previste dalla Tab. A del CCNL 9.8.2000.

Art. 9- (Modalità di selezione)
Il punteggio complessivo da assegnare è ripartito come segue:
Accesso alla categoria C
Punti 30 per il colloquio
Punti 70 per titoli
Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato in enti del comparto Università: punti 1,5 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato nella P.A.: punti 0.5 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Lavoro subordinato prestato alle dipendenze di aziende o imprese private e Co.Co.Co. svolto all’interno dell’Ateneo: punti 0.25 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

massimo 60 punti
Attività formativa o di aggiornamento massimo 2 punti
Titoli di studio richiesto per l’accesso dall’esterno massimo 3 punti
Curriculum autocertificato massimo 5 punti

Accesso alla categoria D

Punti 50 per la prova scritta e per il colloquio
Punti 50 per titoli

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato in enti del comparto Università nella categoria C o nei profili in essa confluiti: punti 1,25 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato in enti del comparto Università nella categoria B e nelle qualifiche antecedentemente eventualmente ricoperte: punti 1 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato nella P.A.: nella categoria corrispondente alla cat. C: punti 0,50 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato nella P.A. nella categoria corrispondente alla cat. B e Co.Co.Co. svolte all’interno dell’Ateneo: punti 0,25 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

massimo 38 punti
Attività formativa o di aggiornamento massimo 2 punti
certificata e attinente all’attività svolta
Titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno massimo 4 punti
Curriculum autocertificato e titoli professionali massimo 6 punti

Accesso alla categoria EP

Punti 60 per la prova scritta e per il colloquio
Punti 40 per titoli

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato in enti del comparto Università nella categoria D o nei profili in essa confluiti: punti 1 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato in enti del comparto Università nella categoria C e nelle qualifiche antecedentemente eventualmente ricoperte: punti 0,75 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato nella P.A.: nella categoria corrispondente alla cat. D: punti 0,40 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

Anni di servizio di lavoro subordinato anche a tempo determinato nella P.A. nella categoria corrispondente alla cat. C e Co.Co.Co. svolte all’interno dell’Ateneo: punti 0,20 ogni 6 mesi o frazione superiore o uguale a 3.

massimo 28 punti
Attività formativa o di aggiornamento massimo 2 punti
certificata e attinente all’attività svolta
Titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno massimo 4 punti
Curriculum autocertificato e titoli professionali massimo 6 punti

Art. 10- (Valutazione dei titoli)
Sono titoli valutabili:
a) anzianità di servizio;
b) attività formativa o di aggiornamento: partecipazione a corsi di formazione, con valutazione finale, certificati e attinenti alle attività svolte;
c) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno; ulteriori titoli di studio, specializzazioni, dottorati, master, ecc.;
d) curriculum e titoli professionali:
titoli scientifici quali pubblicazioni, articoli, comunicazioni:
titoli di servizio: quali incarichi speciali rivestiti all’interno della struttura di appartenenza; lavori originali elaborati per l’ufficio; funzioni di coordinamento/responsabilità di progetti e/o gruppi di lavoro e/o strutture semplici o complesse di servizio;
idoneità conseguite in procedure selettive bandite dalle pubbliche amministrazioni. Abilitazioni professionali attinenti.

Art. 11- (Graduatoria)
1. Conclusa la fase di valutazione ed accertamento e di valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito. Nel caso di parità di merito trovano applicazione le norme sui titoli preferenziali previste nel D.P.R 487/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dell’età anagrafica); nel caso di ulteriore parità si valutano nell’ordine:
l’anzianità di servizio nella categoria attuale; nella categoria o qualifica precedente; l’età anagrafica secondo le attuali previsioni di legge.
2. La graduatoria è approvata con provvedimento del Rettore.
3. Il provvedimento sarà affisso all’Albo dell’Ateneo, pubblicato sul sito web dell’università ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità adottate per la diffusione dell’avviso dell’inizio delle procedure. Il termine di 15 giorni per eventuali rilievi, da indirizzarsi al Rettore, decorre dalla data di affissione al predetto albo.
4. Le nomine saranno compiute entro il limite dei posti da coprire.

Art. 12- (Periodo di prova)
Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive disciplinate nel presente regolamento non è sottoposto al periodo di prova.

- Art.13- (disposizioni finali)
A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel Capo II (Concorsi riservati al personale dell’Ateneo) del decreto rettorale n. 1685 del 20 luglio 1998, approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 22 maggio 1998, recante disposizioni regolamentari per l’accesso a posti di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato presso l’università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

La Commissione – considerato che tale testo ha formato oggetto di contrattazione decentrata e ritenuto che la sollecita approvazione del Regolamento corrisponda ad esigenze obiettive dell’Amministrazione e del personale tecnico ed amministravo – prende atto e trasmette al Senato Accademico.

Alle ore 17.55, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 27 marzo 2007

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