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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 21 APRILE 2008

Il giorno 21 aprile 2008, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi.
Sono presenti: il Prof. Antonio D’Atena e il Dott.Giancarlo Di Santi. Sono assenti giustificati: il Prof. Gian Piero Giuseppe Milano, il Prof. O. Aurelio Simone, il Prof. Umberto Tarantino, il Prof. Carlo. Schaerf e il Sig. Simone Amati. Sono altresì assenti: la Prof.ssa Alessandra Filabozzi, il Prof. Marco Rizzoni, il Sig. Francesco Posca, il Dott. Rocco Stelitano, la Sig.ra Sara De Rosa, la Sig.ra Chiara Ricagni, il Sig. Marco Siclari, il Sig. Adriano Barba ed il Sig. Giuseppe Fortugno.
Partecipano alla seduta: il Dott. Salvatore Pinca, il Dott. Giovanni La Rosa e la Dott.ssa Paola Calvitti, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
3) Proposte di modifiche al Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
4) Varie eventuali.

2) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Il Presidente ringrazia il Dott. Pinca per la sua partecipazione alla seduta e, successivamente, con l’ausilio dello stesso Dott. Pinca, illustra il contenuto degli emendamenti.
Dopo approfondita discussione, il Collegio esprime parere favorevole sul testo che di seguito si riporta, nel quale gli emendamenti figurano in carattere grassetto:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è finalizzato all’individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.


Art. 2
Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai professori, ai ricercatori ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento (nel prosieguo indicati con “docenti”) in servizio presso questa Università e collocati nel regime d’impegno a tempo pieno.
2. La materia dello svolgimento dell’attività libero-professionale dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui all’art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che svolgono l’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o altre istituzioni convenzionate, è regolata dalla specifica normativa.

Art. 3
Criteri

1. L’Università adegua la propria valutazione ai criteri di compatibilità:
a) istituzionale, nel senso che l’incarico deve essere compatibile con lo svolgimento dei carichi didattici e di ricerca, senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della normale attività;
b) temporale, nel senso che l’incarico deve essere limitato nel tempo.

Art. 4
Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione:
a) gli incarichi gratuiti;
b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
c) le ipotesi previste dal comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, di seguito, si riportano:
1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. l’utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. la partecipazione a convegni e seminari;
4. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
6. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 5
Incarichi soggetti a mera comunicazione

1. Sono autorizzati dal presente regolamento e soggetti a mera comunicazione preventiva, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione:
a) gli incarichi conferiti e regolamentati nell’ambito di convenzioni stipulate tra l’Ateneo e/o Dipartimenti e/o Centri interdipartimentali con altri soggetti pubblici o privati;
b) la partecipazione a Comitati scientifici;
c) le conferenze e le attività di docenza inferiori a 10 ore;
d) gli incarichi, conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, aventi ad oggetto: studi, consulenze, perizie, partecipazione a commissioni di dottorato di ricerca, valutazione di progetti di ricerca, valutazioni di congruità tecnico-economica, partecipazione a commissioni di selezione di personale nel pubblico impiego, partecipazione a commissioni giudicatrici di gare e concorsi di idee, attività di docenza, formazione e simili, salvo, per quest’ultima attività, quanto disposto dai successivi articoli 9 e 10;
e) gli incarichi di relatore ai corsi di formazione continua, previsti dall’art. 16-bis e seguenti, per l’aggiornamento professionale ed la formazione permanente dei laureati in Medicina e Chirurgia e degli altri operatori delle professioni sanitarie (corsi ECM).
2. La comunicazione contiene la dichiarazione che l’incarico non incide negativamente sull’attività didattica, nonché le informazioni relative al soggetto conferente, alla natura, alla finalità dell’incarico, al compenso presunto, alla durata ed alla modalità di svolgimento.
3. Il Rettore può, con provvedimento motivato, inibire lo svolgimento dell’incarico, quando da esso possa derivare pregiudizio all’attività istituzionale del richiedente. La decisione è comunicata all’interessato senza indugio anche con strumenti elettronici.
4. Resta fermo quanto disposto dai commi 11 e seguenti dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di anagrafe delle prestazioni.

Art. 6
Procedura autorizzativa

1. La procedura di autorizzazione è così articolata:
a) istanza dell’interessato al Preside della Facoltà di appartenenza, utilizzando il modello predisposto dall’amministrazione;
b) adozione del provvedimento di autorizzazione da parte del Preside;
c) immediata comunicazione del provvedimento all’interessato ed al Rettore.
2. Il Preside può chiedere il parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente e/o quello dei Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio nei quali il medesimo richiedente svolge l’attività didattica nel periodo di esecuzione dell’incarico.
3. Sulle istanze presentate dai Presidi decide il Direttore del Dipartimento di afferenza e il provvedimento è immediatamente comunicato all’interessato e al Rettore.
4. Il Rettore può, con provvedimento motivato, inibire lo svolgimento dell’incarico, quando da esso possa derivare pregiudizio alla attività istituzionale del richiedente. La decisione è comunicata all’interessato senza indugio anche con strumenti elettronici.

Art 7
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile della Divisione che ha la competenza sulla gestione del personale.

Art. 8
Termini

1. L’Amministrazione si pronuncia sull’istanza di autorizzazione entro i trenta giorni dalla sua acquisizione.
2. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Art. 9
Svolgimento di incarichi di insegnamento presso questa Università

1. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 in materia di supplenze, gli incarichi retribuiti di insegnamento presso corsi di studio attivati presso le Facoltà di questo Ateneo conferiti ai Docenti afferenti ad altre Facoltà di questa Università sono autorizzati dal Preside della Facoltà di appartenenza degli interessati.

Art. 10
Svolgimento di supplenze

1. Per la concessione del nulla osta allo svolgimento di supplenze presso altra Facoltà di questo Ateneo o presso altre Università si applica l’art. 9, commi 4 e 5, della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 11
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 12
Abrogazione


1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ex art. 26, comma 7, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80, emanato con il D.R. n. 2727 del 30/11/1998.

Art. 13
Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione “Bollettino Ufficiale di Ateneo” del sito web dell’Università.

 

3) PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA;
Il Presidente ringrazia il Dott. G. La Rosa per la sua partecipazione. Quest’ultimo riferisce che la Commissione Senatoriale Didattica e Ricerca intenderebbe valutare l’opportunità di inserire il regolamento in oggetto nel corpus del Regolamento didattico di Ateneo. Si svolge sul punto una breve discussione, al termine della quale, la Commissione esprime l’avviso che, indipendentemente dall’eventuale nuova collocazione sistematica della normativa in oggetto, sia il caso di formulare un parere sugli emendamenti predisposti dal Comitato Esecutivo della Scuola di Dottorato.
Si svolge, quindi, un’approfondita discussione, nel corso della quale, con l’ausilio del Dott. La Rosa, sono esaminati gli emendamenti. Al termine della discussione, la Commissione esprime parere favorevole sul testo che si riporta di seguito, nel quale gli emendamenti figurano in carattere grassetto e sottolineato:

Art. 1 - Istituzione dei dottorati di ricerca
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere favorevole del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo e del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
4. Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.

Art. 2 - Obiettivi Formativi e programma di studi
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.

Art. 3 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca
1. Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Collegio dei docenti è composto di massima da almeno dieci non più di nove docenti (o equiparati) designati dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i docenti professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.

Art. 4 - Durata dei corsi
1. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici né superiore a quattro anni accademici, per i dottorandi a tempo pieno, e a cinque anni accademici per i dottorandi a tempo parziale. I dottorandi che non concludano nei termini predetti il loro corso di dottorato presentando al Collegio la tesi finale, qualora non siano stati autorizzati a prolungare, per non più di un anno, il corso medesimo, sono considerati decaduti dal corso ed esclusi tramite decreto rettorale.

Art. 5 Modalità di ammissione ai corsi
1. Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea magistrale, della laurea specialistica o della laurea vecchio ordinamento ovvero che conseguano entro la data della prima prova dell’esame di ammissione uno dei titoli predetti o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per l’esame di ammissione. I candidati stranieri, ai fini dell’ammissione al concorso, devono presentare il giorno della prova d’esame alla Commissione esaminatrice la documentazione necessaria alla valutazione della equipollenza della laurea (certificato di laurea con gli esami sostenuti e la valutazione tradotto in lingua italiana o inglese) e sono ammessi a sostenere le prove con riserva, in attesa della valutazione della Commissione stessa sulla documentazione predetta. I candidati stranieri ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno degli stranieri.
2. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove orale e/o scritta indicate dal Coordinatore in fase di rinnovo del corso e pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due membri scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti. Il Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti. Al termine della prova di tutte le prove d’esame la commissione compila una graduatoria generale di merito che viene affissa fuori dalla sede d’esame.
3. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentrano gli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi
5. L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6 Modalità di conferimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale che può essere ripetuto una sola volta. L’Università, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. L’Università assicura inoltre la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo, l’Università provvede al deposito di copia della tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti Coordinatore, sentito il collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti. Tale Commissione è composta da tre docenti universitari italiani o stranieri di cui non più di uno sia componente del Collegio dei docenti e può essere integrata da ricercatori di enti di ricerca italiani o stranieri. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
5. L’esame finale si dovrà svolgere, pena la decadenza, entro il mese di giugno successivo alla conclusione dell’ultimo anno accademico utile ai sensi del precedente art. 4. I dottorandi che non sostengano l’esame entro tale termine possono presentare alla Segreteria della Scuola di Dottorato la domanda di proroga ai sensi del precedente art. 4. In caso di mancata presentazione o di reiezione di tale domanda, sono considerati decaduti.
6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
7. Le tesi di dottorato che rientrano in una delle seguenti categorie non saranno rese pubbliche prima di dodici mesi (o nel diverso termine fissato dai soggetti esterni di cui alle lettere he seguono):
a) tesi di cui alcune parti siano già state sottoposte a un editore e sono in attesa di pubblicazione;
b) tesi finanziate da enti esterni che vaniano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione.
c) tesi i cui risultati scientifici non siano ancora stati pubblicati dai centri di ricerca preposti.

5. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione abbia concluso i sui lavori, il Rettore può decretarne la decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora il ritardo sia dovuto a fatto od impedimento di uno o più componenti la sostituzione riguarda soltanto tali componenti.

Art. 7 Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponi
bili per il funzionamento del corso sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall’Ateneo, dal 90 per cento dei contributi per l’accesso e la frequenza di cui all’art.9 nonchè dal 90 per cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso per la documentata attività di organizzazione e gestione del corso di dottorato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze. Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l’ammontare del contributo per l’accesso la frequenza e può disporre l’esonero (totale o parziale) dai contributi per l’accesso e la frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.

Art. 8 Procedure contabili
1. Al bilancio di Ateneo è destinato il 10 per cento dei contributi per l’accesso e la frequenza, oltre la quota per l’assicurazione obbligatoria, nonchè il 10 per cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria. La restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 9 Contributo per l’accesso e la frequenza
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
2. L’esonero (totale o parziale) dal contributo per l’accesso e la frequenza può essere annualmente disposto dal Collegio dei docenti Coordinatore in fase di rinnovo del corso o successivamente all’espletamento del concorso previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, l’esonero parziale del contributo per l’accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.

Art. 10 Borse di studio
1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato annualmente in fase di rinnovo dal Consiglio dei docenti, Coordinatore e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per l’esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l’assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere oltre che a totale o parziale carico dell’Ateneo, anche a carico totale o parziale di enti esterni sulla base di convenzioni. In tale ultimo secondo caso il cofinanziamento della borsa di studio ammonta al 50% del totale.
4. L'importo delle borse di studio, per i dottorandi che si recano all'estero, può essere aumentato per un periodo non superiore a diciotto mesi per periodi inferiori ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
5. I titolati di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate. Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione alla Scuola di Dottorato dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
6. Il collegio docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore ad un anno per maternità e servizio militare e non superiore a due anni per grave e documentata malattia.
7. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla graduatoria di merito del concorso.
8. I titolari di borse di studio fermi restando i loro doveri possono svolgere altre attività retribuite giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di Euro 13.000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il superamento stesso si sia determinato) e l’applicazione, agli interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza borsa.
9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 11 Attività di supporto alla didattica
1. L’attività di insegnamento costituisce parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso, le Facoltà, con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata attività di supporto alla didattica, tanto all’interno dei corsi di dottorato quanto all’interno dei corsi di diploma o di laurea. Tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni caso, compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita essa può dar luogo all’esonero dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza.

Art. 12 Incompatibilità
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore a un anno diciotto mesi. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
2. L’iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal corso, con l’iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

Art. 13 Valutazione
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Coordinatore farà pervenire all’ufficio competente dell’Università una particolareggiata relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare, fra l’altro e per l’ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni circa l’attività didattica e di ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione dovrà essere allegata una valutazione scritta della situazione del corso redatta dal Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi di dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa dei corsi effettuata dal Comitato Esecutivo della Scuola di Dottorato e dal Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo che propongono l’attribuzione dei finanziamenti. quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma precedente.

Art. 14 Abbreviazioni di corso
1. Il collegio dei docenti può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale.

Alle ore 16,00 la seduta è tolta.

LETTO E CONFERMATO

IL SEGRETARIO
Dott.ssa PAOLA CALVITTI
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:28 APRILE 2008

 
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