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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DELL'8 APRILE 2009

Il giorno 8 aprile 2009, alle ore 15.30, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi.
Sono presenti: il Prof. Antonio D’Atena, che presiede, il Prof. Carlo Schaerf, il Prof. Marco Rizzoni, la Dott.ssa Alessandra Filabozzi, il Dott. Giancarlo Di Santi ed il Sig. Francesco Di Ludovico.
Sono assenti giustificati: il Prof. Giampiero Milano, il Prof. Umberto Tarantino, il Prof. O. Aurelio Simone, il Dott. Rocco Stelitano, il Sig. Francesco Posca, la Sig.ra Sandra Silvestri ed il Dott. Stefano De Cristofaro.
Sono, altresì, assenti: il Sig. Francesco Lettieri ed il Sig. Giuseppe Fortugno.
Partecipano alla seduta: la Prof.ssa L. Silvestri e la Dott.ssa Simona Ranelli, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Integrazioni e modifiche al D.R. 29 agosto 2007, n. 2436, Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti;
3. Organizzazione lavori del Senato Accademico;
4. Bozza del Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali;
5. Bozza di Regolamento della Commissione Istituzionale per la cura e l’utilizzo degli animali (IACUC);
6. Varie, eventuali.

2) INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL D.R. 29 AGOSTO 2007, N, 2436, REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI
Il Presidente illustra l’emendamento e le sue ragioni al Collegio. Si svolge una approfondita discussione, al termine della quale, la Commissione, all’unanimità, formula le seguenti proposte di emendamenti aggiuntivi al regolamento in oggetto, nelle quali le integrazioni di cui si propone l’accoglimento sono rese in carattere corsivo:

Art. 3, comma 1, lett. c) l’esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea.

Art. 6 bis Commissione disciplinare del Consiglio di Facoltà
Per assicurare allo studente la speditezza degli atti nella salvaguardia del contraddittorio, il Consiglio di Facoltà può delegare le proprie funzioni, determinate nell’art. 15, comma 2, ad una Commissione permanente. Tale Commissione è presieduta dal Preside, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un professore ordinario da lui delegato, e composta da un membro del Consiglio per ciascuna componente di questo. Resta salva per lo studente la facoltà di essere ascoltato direttamente dal Consiglio a norma dello stesso art. 15, comma 2.

Art. 15, comma 1 l’esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea.

3) ORGANIZZAZIONE LAVORI DEL SENATO ACCADEMICO;
Si svolge una approfondita discussione sulle tecniche utilizzabili per razionalizzare il lavoro del Senato, al fine di creare condizioni favorevoli ad un impegno più intenso sulle questioni di maggior rilievo per la vita dell’Ateneo. Al termine della discussione la Commissione propone, all’unanimità la seguente delibera:

Il Senato Accademico

- Ravvisata l’esigenza di razionalizzare i propri lavori;
- Ravvisata, in particolare, l’esigenza di dedicare spazio alle questioni di maggior rilievo per la vita dell’Ateneo;

delibera quanto segue

Salvo casi di comprovata urgenza, le delibere da discutere nel Senato Accademico sono previamente istruite dalle Commissioni competenti per materia.
In sede di istruttoria, la Commissione distingue le delibere sulle quali ritiene indispensabile la discussione nel plenum del Senato, da quelle per le quali non ravvisi tale esigenza. Di tale distinzione dà atto nel verbale.
I verbali delle Commissioni e la documentazione ad essi allegata sono trasmessi ai membri del Senato Accademico almeno 5 giorni prima della seduta.
Nella seduta del Senato Accademico, le delibere del secondo gruppo vengono singolarmente approvate senza discussione. Sono sottoposte, comunque, a discussione quelle tra esse per le quali ciò sia richiesto da un membro del Senato.

4) BOZZA DEL CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI E MORALI
Il Presidente ringrazia la Prof.ssa L. Silvestri, Presidente del Comitato Pari Opportunità, per la sua partecipazione alla seduta. Esprime anche un ringraziamento al Dott. A. Diddi, che, a sua richiesta, ha effettuato una lettura del Regolamento preoccupandosi anche di raccordarlo con il Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.
Si svolge successivamente una approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti.
Al termine della discussione la Commissione esprime parere favorevole sul regolamento in oggetto nella versione che di seguito si riporta:

CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE
DELLE MOLESTIE SESSUALI E MORALI

Art.1

1. L’Università degli studi di "Tor Vergata", richiamandosi alla Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, garantisce a tutti coloro che lavorano e studiano nell’Università, un ambiente in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all’eguaglianza di opportunità e al reciproco rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. . Garantisce altresì il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e che discrimini, anche in via indiretta le studentesse o gli studenti, le lavoratrici o i lavoratori. Le presenti disposizioni interano il Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti, approvato in D.R. 2436 del 29/08/2007.

Art. 2
Definizione di molestia sessuale

1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non verbale con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato, a connotazione sessuale. E’ da considerare altresì molestia sessuale ogni tipo di discriminazione basata sul sesso, che offenda la dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di studio o di lavoro.
2. Le molestie sessuali, in quanto discriminazioni fondate sul sesso, violano il principio della parità di trattamento fra uomini e donne.
3. I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestia sessuale:
a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;
b) affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente dell’Università, anche sotto forma elettronica;
c) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
d) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi, oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
e) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
f) contatti fisici indesiderati e inopportuni;
g) apprezzamenti sul corpo.

Art. 3
Definizione di molestia morale

1. Si definisce molestia morale ogni comportamento ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, diretto contro un individuo, protratto o sistematico, e caratterizzato da ripetizione, suscettibile di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell’integrità psicofisica della persona.
2. Può configurarsi come molestia morale anche la discriminazione di genere, di appartenenza etnica, religiosa, così come quella di persona con opinione politica diversa dai colleghi o da chi rivesta incarichi in posizione sovraordinata.
3. I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestia morale:
a) danni all’immagine di sé, quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, rimproveri, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona che inducano la stessa ad assentarsi ripetutamente o ogni altra azione di svalutazione della persona che comporti effetti tali da rendere il soggetto bersaglio di critiche infondate, minando la sua autostima e rendendolo debole e vulnerabile;
b) -danni alla professionalità dell’individuo, quali minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, l’attribuzione di mansioni improprie, azioni che creano demotivazione o sfiducia nella persona, scoraggiando il proseguimento della sua attività;
c) -tentativi di emarginazione e isolamento quali cambiamento indesiderato delle mansioni o dei colleghi di lavoro con intento persecutorio, limitazione della facoltà di espressione o eccessi di controllo;
d) commenti sull’orientamento sessuale.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. Il presente codice opera nei confronti di tutti coloro che studiano e lavorano nell’Università: studenti/studentesse, personale docente e tecnico-amministrativo strutturato, titolari di borse di studio, italiani e stranieri, visitatori o ospiti autorizzati, stagiste/i, titolari di assegno o di contratto, personale in outsourcing, collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, dottorande/i, specializzande/i, tirocinanti e laureate/i.

Art. 5
Dovere di collaborazione

1. Tutte/i le/i dipendenti devono contribuire ad assicurare un ambiente di studio e di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona.
2. I testimoni che non intervengono in difesa della vittima di molestie sessuali e morali possono essere considerate corresponsabili.
3. Le/i responsabili delle strutture e degli uffici hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie sessuali e morali negli ambiti di studio e di lavoro che sovrintendono. Gli organi centrali e periferici dell’Università e i dirigenti sono responsabili della diffusione e del rispetto del Codice di condotta.
4. Le/i responsabili dovranno inoltre sostenere la persona che voglia reagire ad una molestia sessuale o morale, fornendo indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire.

Art. 6
Consigliera/e di fiducia

1. La/il Consigliera/e di fiducia si occupa della tutela civile, penale e amministrativa della vittima di molestia sessuale e morale. È preferibilmente un soggetto di sesso femminile, tenuto conto delle particolari funzioni di sua competenza, pertanto in presenza di più candidature, tra soggetti di pari livello e competenza, la scelta sarà in favore della candidata di sesso femminile. Fornisce consulenza e assistenza alle/gli studenti e alle/i dipendenti, oggetto di attenzioni moleste.
2. È nominata/o dal Rettore su indicazione del Comitato Pari Opportunità, scelta/o tra le persone che possiedono esperienza umana e professionale adatta a svolgere il compito previsto. Nello svolgimento della propria funzione agisce in piena autonomia.
3. Dura in carica 4 anni e può essere rinominata più volte.
4. L’Amministrazione fornisce alla/al Consigliera/re di Fiducia, per adempiere alle proprie funzioni, adeguati mezzi e risorse umane ed economiche, oltre al libero accesso agli atti e alle informazioni. Può avvalersi di consulenti interni e/o esterni all’Amministrazione quali avvocati, psicologi, assistenti sociali.
5. La/il Consigliera/re di Fiducia relaziona ogni anno sulla propria attività al Rettore e al Comitato Pari Opportunità. Suggerisce azioni opportune volte a promuovere un clima idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà alle persone. Propone iniziative di informazione e formazione che verranno promosse dall’Università per tali scopi.
6. Può partecipare su richiesta alle riunioni del Comitato Pari Opportunità in qualità di esperta/o senza diritto di voto.
7. La/il Consigliera di Fiducia percepirà un gettone di presenza appropriato al ruolo professionale all’attività svolta. Tale compenso è fornito dall’Università o dal Comitato Pari Opportunità laddove questo disponga di un budget annuale.

Art. 7
Procedure di denuncia informali e formali

1. Fatta salva la tutela civile e penale entro i prescritti termini di legge, chiunque sia stato oggetto di molestia sessuale o morale può rivolgersi entro 60 giorni dal suo verificarsi o comunque, in caso di comportamenti reiterati nel tempo, dall’ultimo di essi, alla/al Consigliera/re di Fiducia la/il quale, raccolte tutte le informazioni secondo la procedura del consenso, indirizza la persona molestata ad adottare una delle procedure di cui agli articoli seguenti, impregiudicate le eventuali iniziative giudiziarie dell’interessato, in sede civile e/o penale.

Art. 8
Procedura informale

1. La/il Consigliera/e di Fiducia su richiesta dei soggetti di cui all’art 4 assume la trattazione del caso di molestia.
2. Al fine dell’interruzione della stessa:
a) -concorda con la/il molestata/o l’iter più idoneo all’interruzione definitiva del comportamento molestante;
b) -può invitare a colloquio il soggetto indicato dalla/dal molestata/o quale autore della molestia;
c) -acquisisce informazioni necessarie all’espletamento del proprio incarico, anche a mezzo di raccolta di testimonianze da parte di persone informate e può accedere agli atti amministrativi inerenti al caso trattato;
d) -può organizzare incontri tra la/il molestata/o e la/il presunta/o autrice/autore al fine di tentare la conciliazione fra i due;
e) -propone all’amministrazione le misure ritenute idonee per interrompere l’atteggiamento molestante e prevenire il suo ricomparire;
f) -può sostenere la/il molestata/o anche a mezzo di contribuzione economica alle spese legali necessarie per intraprendere un’azione giudiziaria ed eventualmente costituirsi parte civile in un processo penale.
3. La/il Consigliera di Fiducia non può adottare alcune iniziativa senza consenso espresso della persona vittima di molestie. La segnalazione può essere ritirata dalla/dal denunciante in ogni momento della procedura informale.
4. Il termine di definizione della procedura informale è di giorni 120 dalla sottoscrizione del consenso.

Art. 9
Procedura formale interna

1. Qualora la/il molestata/o ritenga non idonea la procedura informale o non soddisfacenti i risultati così raggiunti, è consentito alla/allo stessa/o il ricorso alla procedura formale di denuncia dell’evento lesivo all’amministrazione universitaria a mezzo di segnalazione scritta diretta al Rettore.
2. Fermo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti, quando l’autore del fatto sia uno studente, il Rettore. nomina una commissione disciplinare composta da cinque membri: il Rettore o un suo delegato, una/un componente scelta/o dal Rettore, la/il Consigliera di Fiducia e due componenti scelte/i dal Comitato Pari Opportunità.
3. La commissione può avvalersi della consulenza di un legale anche esterno all’Università.
4. La Commissione disciplinare, accertata la fondatezza della denuncia, deciderà in merito alle azioni da intraprendere e ad eventuali provvedimenti disciplinari, ivi inclusi avvertimenti scritti, lettere di ammonimento, obbligo di partecipare a corsi di sensibilizzazione sul tema, richieste di risarcimento di danno, che saranno proposte al Rettore, il quale decide con decreto notificato all’interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di procedura previste dal Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.
5. La commissione, accertata la fondatezza della denuncia, assicura adeguata tutela da forme di ritorsione o da atti persecutori, considerati a tutti gli effetti illeciti disciplinari.
6. Ove la denuncia si dimostri infondata, la commissione, nell’ambito delle proprie competenze, opera al fine di riabilitare la persona accusata, potendo intraprendere anche adeguati provvedimenti, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.

Art. 10
Procedura formale esterna

1. La/il molestata/o può comunque e indipendentemente dall’avvio di un procedimento interno informale o formale denunciare l’evento molestante alle autorità competenti, al fine dell’avvio di un procedimento civile per il risarcimento del danno o di un processo penale.
2. L’Università “Tor Vergata”, previo consenso della persona offesa, eserciterà il diritto di costituzione di parte civile nei processi a carico di coloro i quali abbiano commesso fatti dai quali derivi responsabilità penale ed a tal fine il Rettore ha il potere di esercitare i diritti di cui all’art. 74 c.p.p. e di conferire le procure speciali necessarie di cui agli artt. 100 e 122 c.p.p.

Art. 11
Assicurazione di riservatezza e protezione da eventuali ritorsioni

1. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. Fermo quanto previsto l’art. 331 c.p.p., in materia di obbligo di denunzia, la diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell’etica professionale perseguibile ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
2. La persona che ha subito molestie sessuali o morali ha diritto di richiedere l’omissione del proprio nome in ogni documento soggetto, per qualsivoglia motivo, a pubblicazione.
3. È vietata ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni. Ogni caso di ritorsione diretta o indiretta è valutabile anche sotto il profilo disciplinare.

Art. 12
Formazione e informazione

1. L’Amministrazione si impegna a:
b) -comunicare a tutti i soggetti di cui all’art. 4 il nome, la reperibilità nonché il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della/del Consigliera/e di Fiducia;
c) -garantire la massima diffusione del presente Codice attraverso la consegna di copie a tutti le/i dipendenti e a tutti le/i nuove/i immatricolate/i, l’affissione in tutte le Facoltà e la pubblicazione nel sito dell’Università;
d) -attuare progetti di prevenzione e di formazione relativi alle tematiche del presente Codice, con particolare attenzione alla formazione di Dirigenti, Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e di ogni responsabile d’ufficio che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona;
e) -definire un budget annuo d’intesa con il Comitato Pari Opportunità per sostenere tali progetti.

5) BOZZA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE PER LA CURA E L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI (IACUC);
Il Presidente comunica che dopo essersi messo in contatto con il Prof. Mattei e con la Prof.ssa Guttinger ha incontrato quest’ultima, dalla quale si è fatto illustrare le esigenze regolative alle quali la precedente bozza di Regolamento intendeva corrispondere. Comunica altresì di aver successivamente riscritto il regolamento, sottoponendolo ai Proff. Guttinger e Mattei, da cui ha ottenuto piena approvazione. Il Regolamento viene discusso dalla Commissione che esprime parere favorevole sul testo che di seguito si riporta.

REGOLAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PER LA CURA E L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI (IACUC)

Art. 1
Principi



1. Il Comitato Etico di Ateneo per la Sperimentazione Animale, denominato Comitato Istituzionale per la cura e l’utilizzo degli animali (Institutional Animal Care and Use Committee -IACUC) del Centro di Servizi Interdipartimentale - Stazione per la Tecnologia Animale (STA) dell’Università di Roma “Tor Vergata” ha il compito di verificare che gli esperimenti sugli animali siano scientificamente corretti, metodologicamente appropriati e statisticamente congrui e che l'impegno degli animali sia insostituibile, in ottemperanza al Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 116, che attua la direttiva CEE n. 609/86.
2. Il Comitato verifica che, ai sensi del suddetto Decreto, i protocolli siano necessari per ricerche mirate ad uno dei fini indicati dall'art. 3 comma 1, che siano inevitabili, ai sensi dell'art. 4, e rispettosi delle condizioni previste dall'art. 5.
3. Alla sua valutazione sono sottoposti i progetti di ricerca comportanti sperimentazioni sugli animali nell’ambito dell’Ateneo.

Art. 2
Organizzazione

1. Lo IACUC è composto da 9 membri, così ripartiti:
• un veterinario
• un esperto di bioetica
• un esperto di statistica
• un funzionario dell'amministrazione di ateneo
• due esperti di fisiologia/anatomia
• un farmacologo
• un chirurgo
• un esperto di patologia
2. I membri dello IACUC sono nominati dal Rettore per cinque anni, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Servizi Interdipartimentale - Stazione per la Tecnologia Animale dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
3. Lo IACUC elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, la presidenza delle sedute è assunta dal membro più anziano nei ruoli dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
4. Il Funzionario dell'Amministrazione svolge la funzione di Segretario, con il compito di redigere i verbali delle sedute. Per questo compito può essere anche utilizzato altro personale.

Art. 3
Funzioni

1. Lo IACUC ha funzioni consultive e di proposta. I pareri da esso espressi sono obbligatori, ma non vincolanti. Essi sono redatti in forma scritta e consistono in valutazioni motivate in ordine alla conformità dei progetti sottopostigli ai parametri indicati nella normativa richiamata dall’art. 1 e fissati dal presente regolamento. Le valutazioni dello IACUC hanno anche ad oggetto le risorse da utilizzare per la realizzazione dei progetti stessi.
2. Spetta, altresì, allo IACUC la promozione di interventi intesi ad assicurare il rispetto delle norme di legge ed a migliorare l'animal care e la preparazione professionale dei ricercatori nella sperimentazione animale.

Art. 4
Procedimento

1. Ogni nuovo progetto di ricerca comportante sperimentazione sugli animali va sottoposto allo IACUC, prima dell’inizio della sperimentazione stessa, con descrizione del back-ground scientifico, degli scopi, delle fasi sperimentali, delle metodiche di lavoro, delle eventuali controindicazioni, dei rischi e dei criteri di scelta degli animali. Al progetto vanno allegati eventuali pareri espressi da altri comitati.
2. I progetti vanno inoltrati in via telematica tramite la Segreteria del Centro Servizi STA, che ne cura la diramazione a tutti i membri dello IACUC.
3. Il presidente nomina uno o più relatori, da scegliere tra i membri dello IACUC, con l’incarico di riferire al plenum, nella prima seduta utile.
4. Nel caso di progetti complessi, a richiesta del relatore, il responsabile del progetto può essere invitato a partecipare alla seduta nella quale il progetto stesso è all’o.d.g.
5. Quando il relatore o il plenum ravvisano l’esigenza di modifiche al progetto o l’esigenza di un supplemento di istruttoria, trasmettono tali richieste al proponente o ai proponenti, fissando un termine per la risposta.
6. Lo IACUC, nel formulare il proprio parere, deve tener conto dei seguenti punti:
- finalità del progetto/protocollo anche in relazione alla novità rispetto allo stato dell’arte, le attese, le condizioni in cui sarà effettuata la sperimentazione, le modalità, gli eventuali precedenti pareri di altri comitati;
- fattibilità della sperimentazione in relazione agli obiettivi che si prefigge rispetto anche ai costi imposti all’animale, affinché non siano realizzate duplicazioni di altre ricerche;
- mancanza di alternative rispetto alla sperimentazione in vitro e all’impiego di animali appartenenti a un grado più basso della scala evolutiva;
- grado, durata e frequenza dell’eventuale sofferenza e/o malessere dell’animale utilizzato a fini sperimentali e confronto con il beneficio atteso per la società;
- procedure previste dal ricercatore per garantire il benessere dell’animale, l’assenza di dolore o sofferenza oppure, ove non possibile la totale eliminazione, la loro minimizzazione mediante impiego di analgesici e altri mezzi per ridurre il distress;
- meccanismi previsti per determinare l’interruzione della sperimentazione in caso di comparsa di gravi effetti collaterali non previsti con rilevante sproporzione nel rapporto costi-benefici o di differenze notevoli di efficacia terapeutica o nel caso di duplicazione di altre ricerche in corso di cui si acquisiscano i risultati;
- eticità della ricerca mediante un giudizio, e ove possibile una comparazione rispetto ad altri progetti similari, sul numero degli animali da utilizzare a fini sperimentali nonché sulla scala evolutiva prescelta al fine di valutare se sia rispettato il criterio della minima quantità rispetto alla possibilità di produrre risultati scientificamente validi;
- previsione di efficacia terapeutica o utilità a favore della specie animale oltre che di quella umana.
7. I pareri dello IACUC sono tempestivamente comunicati ai proponenti, a cura dell’amministrazione del Centro Servizi STA, la quale provvede, altresì, alla trasmissione al Ministero ed agli altri organi competenti dei progetti esaminati, allegando ad essi i pareri dello IACUC.
8. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può ledere la riservatezza che deve essere assicurata a progetti diversi da quello presentato dall’istante.

Art. 5
Lavori

1. Salvo il caso d’urgenza, lo IACUC è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della data di riunione. Alla convocazione, effettuata per via telematica, è allegato il verbale della seduta precedente. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza.
2. I membri dello IACUC eventualmente coinvolti in progetti di ricerca sottoposti alla valutazione del collegio sono tenuti ad astenersi dalla votazione.
3. Alle sedute possono essere invitati i proponenti dei progetti in esame e/o esperti esterni. Tali soggetti non possono comunque presenziare alla votazione.
4. Fermo restando che allo IACUC devono essere obbligatoriamente sottoposti progetti nuovi, è facoltà dei ricercatori richiedere la valutazione del Collegio anche in ordine a progetti in itinere.

Alle ore 17:40 la seduta è tolta.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa SIMONA RANELLI
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 16 aprile 2009

 
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