6
Barra divisoria

VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2010

Il giorno 4 giugno 2010 alle 15:00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi. Sono presenti: il Prof. Antonio D’Atena, Presidente, il prof. Aurelio Simone ed il prof. Carlo Schaerf.
Sono assenti giustificati: il Prof. Giampiero Milano, il Prof. Umberto Tarantino, il Prof. Marco Rizzoni, il prof. Ernesto Limiti e la Dott.ssa Alessandra Filabozzi.
Sono, altresì, assenti: il Sig. Francesco Posca, il Dott. Rocco Stelitano, il Sig. C. Mosconi il Sig. Giuseppe Fortugno, la Sig.ra Sandra Silvestri, il Sig. Francesco Lettieri, il Sig. Stefano De Cristofaro e il Sig. Francesco Di Ludovico.
Partecipano alla seduta: il Dott. Maurizio De Rosa, la Sig.ra Daniela Vinciguerra e la Dott.ssa Paola Calvitti, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

  1. Comunicazioni
  2. Regolamento sull’associatura
  3. Modifiche Statuto Nast
  4. Varie eventuali

 

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, facendo seguito alla richiesta della Commissione, ha tradotto in emendamenti i rilievi precedente formulati a proposito del Regolamento sulle attività eseguite nell’ambito dei programmi comunitari e internazionali. Rende altresì noto che ha trasmesso tali emendamenti ai competenti uffici dell’Amministrazione, per acquisirne le osservazioni, in vista della successiva istruttoria di questa Commissione. Ringrazia, infine, la sig.ra Vinciguerra ed il Dott. De Rosa, per la partecipazione ala seduta, con riferimento, rispettivamente, al secondo ed al terzo punto all’ordine del giorno.

 

2. REGOLAMENTO SULL’ASSOCIATURA
La Commissione, dopo approfondita discussione, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento, predisposta dagli Uffici, che di seguito si riporta.

REGOLAMENTO
DELL' ISTITUTO DELL' ASSOCIATURA ALLA RICERCA

Art. 1
(Finalità)

1.  Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure relativi all'istituto della Associatura alla ricerca, la quale costituisce un significativo strumento al fine di promuovere, diffondere, valorizzare e sviluppare le attività di ricerca svolte nell'Ateneo, con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale.

2.  Le Associature alla ricerca hanno carattere esclusivamente scientifico e non gestionale; per il loro svolgimento non è previsto alcun compenso.

Art. 2
(Soggetti)



1.  Possono essere Associati alla ricerca soggetti italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie:
a)    professori e ricercatori universitari in quiescenza;
b)    ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, in servizio od in quiescenza;
c)    altri esperti in possesso delle competenze tecnico-scientifiche necessarie.

2.  Gli interessati possono presentare la richiesta di Associatura al Direttore del Dipartimento o del Centro, corredata da curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche o delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'Associatura. Ad essa devono essere allegate le pubblicazioni e ogni altra documentazione scientifica ritenuta utile.

 

Art. 3
(Conferimento – proroga – revoca)

1.  L'Associatura è disposta per programmi di ricerca specifici stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione o per le esigenze di progetti di ricerca, per un periodo non superiore alla durata del programma o del progetto di ricerca, ovvero per un periodo inferiore, con possibilità di proroga fino al raggiungimento del periodo massimo.

2.  Il conferimento dell'Associatura è disposto con provvedimento del Rettore, previa motivata delibera del Consiglio di Dipartimento o del Centro, sentito il Responsabile dell’unità di ricerca o il titolare dei relativi fondi, su domanda dell’interessato.

3.  Con la medesima procedura l'Associatura può essere revocata, con motivato provvedimento, dal Rettore.

4.  L'Associato, dipendente di Enti pubblici o privati, è tenuto ad acquisire e trasmettere al Rettore, ove prescritto, l'autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il provvedimento dell'Associatura è adottato previa acquisizione della suddetta autorizzazione.

 

Art. 4
(Partecipazione alle attività scientifiche)

1.  L'Associato alla ricerca ai sensi del presente regolamento partecipa a programmi specifici stabiliti nell'ambito delle ricerche che si svolgono nella struttura, concordando con il Responsabile dell’unità di ricerca o con il titolare dei relativi fondi, tempi e modi del suo impegno.

2.  L'Associato alla ricerca presenta annualmente al Direttore del Dipartimento o del Centro una breve relazione sull'attività svolta.

3.  Dell’apporto dell'Associato alla ricerca si tiene conto nella valutazione della ricerca dell’Ateneo.

 

Art. 5
(Sede)

L'Associato alla ricerca presta la sua attività presso la sede della struttura per la quale è stata disposta l'Associatura.

 

Art. 6
(Copertura assicurativa)

L'Associato alla ricerca beneficia della copertura assicurativa di tipo generale vigente per responsabilità civile verso terzi, estesa ai prestatori di lavoro e cioè a tutti quelli che hanno con I'Ateneo un rapporto di attività, o di altra assicurazione di tipo concorrente della struttura di appartenenza, la cui spesa  graverà sui fondi della ricerca alla quale collabora o su quelli del Dipartimento.

 

Art. 7
(Diritti e doveri dell'Associato)

1.  L'Associato alla ricerca svolge la sua attività gratuitamente.

2. Qualora, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Centro e sentito il Responsabile dell’unità di ricerca o il titolare dei relativi fondi,  fosse inviato in missione per lo svolgimento delle proprie attività, gli saranno rimborsate le sole spese di missione documentate, che graveranno sui fondi di ricerca alla quale collabora.

2.  L'Associato alla ricerca, per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora, ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature della struttura di ricerca cui afferisce, con modalità specifiche stabilite dal Direttore del Dipartimento o del Centro, su indicazioni del Responsabile dell’unità di ricerca o del titolare dei relativi fondi, che sono responsabili del loro corretto utilizzo.

3.  L'Associato alla ricerca ha pieno titolo a partecipare alle attività in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all’esecuzione delle ricerche.

4.  L’Associato alla ricerca conforma la sua condotta, al pari dei dipendenti dell'Ateneo, al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

5.  I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno che dovessero realizzarsi nell’espletamento delle attività cui partecipa l’Associato alla ricerca, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

6.  Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto dell'Associatura dia luogo a pubblicazioni o a comunicazioni di altro genere, l'Associato dovrà indicare esplicitamente di aver svolto tale attività nell’ambito della sua collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

 

3. MODIFICHE STATUTO NAST

Si svolge un’ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, la Commissione all’unanimità licenzia, nel tenore qui di seguito riportato, il testo del nuovo Statuto del NAST:

“NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONE” (NAST)

ART. 1 (Costituzione, finalità e attività)

1. É istituito il Centro Interdipartimentale: “Nanoscienze, Nanotecnologie, Strumentazione (NAST) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di seguito definito “Centro”.
2. Il Centro organizza, svolge, promuove e coordina attività di ricerca interdisciplinare per lo studio di materiali e biomateriali innovativi e lo sviluppo della strumentazione avanzata, nei settori delle nanoscienze e delle nanotecnologie.
3. Il Centro promuove e coordina accordi di collaborazione scientifica con Università, Enti pubblici e soggetti privati (nazionali ed internazionali), finalizzati allo sviluppo delle attività del Centro ed al perseguimento dei suoi fini.
4. Promuove formazione post universitaria, anche attraverso borse di studio e assegni di ricerca, per la formazione di esperti nel settore specifico.
5. Il Centro promuove e coordina iniziative editoriali, organizza seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio attinenti alle aree di ricerca indicate, nel rispetto delle norme di Ateneo che disciplinano tali attività.
6. Trasferisce i risultati delle ricerche ottenute al settore applicativo ed industriale. Nell’ambito di tali fini, il Centro può anche svolgere attività per conto terzi.
7. Nell’ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il Centro svolge attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati su contratto e/o convenzione, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in conformità con le norme di legge e regolamentari
vigenti.

ART. 2 (Partecipazione)

1. Il Centro è aperto ai professori ed ai ricercatori dell'Ateneo, nonché ai soggetti che, a qualunque titolo, anche con rapporti a tempo determinato, svolgono, nell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, attività di ricerca attinente all’attività del Centro. Il Centro è inoltre aperto ai professori ed ai ricercatori di altre Università, italiane e straniere, e ai ricercatori degli Enti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca scientifica, in tutto o in parte, in temi e problematiche attinenti all’attività del Centro.
2. L’adesione al Centro, su domanda motivata da parte dell’interessato al Rettore, è deliberata dalla Giunta del Centro, sentito il parere del Comitato Scientifico.
3. La composizione iniziale del Consiglio del Centro viene definita dal Rettore, sentiti i Dipartimenti interessati a partecipare al Centro.

ART.  3 (Durata del Centro)

1. Il Centro ha durata novennale. La durata in anni viene computata a partire dalla completa costituzione degli organi del Centro, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto istitutivo del Centro, pena lo scioglimento del Centro stesso. La domanda motivata di rinnovo, corredata della relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e della presentazione del nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Direttore in carica, sentito il Comitato Scientifico del Centro, almeno tre mesi prima della scadenza, approvata dai Consigli delle Strutture di riferimento e deliberata dal Senato Accademico dell’Ateneo e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 (Amministrazione e disciplina di gestione)

1. Il Centro ha autonomia finanziaria, contabile e amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile alla quale sono assoggettati i Dipartimenti.
2. Al Centro è assegnato un Segretario Amministrativo che coadiuva il Direttore negli adempimenti di natura contabile ed amministrativa, controfirmandone gli atti ed assumendone in solido la responsabilità. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo.
3. Il patrimonio è costituito dal fondo del Centro e dai risultati scientifici raggiunti nell’ambito dei progetti di ricerca affidati al Centro, fatti salvi accordi diversi con l’Ente che ha commissionato la ricerca relativamente allo sfruttamento economico dei risultati. Fatto salvo il riconoscimento della paternità intellettuale, tali risultati sono conferiti a titolo gratuito al Centro da parte dei soggetti che hanno collaborato alla loro definizione. Il Centro sarà peraltro libero di disporre di tali risultati e delle successive evoluzioni autonomamente sviluppate dal Centro stesso.

ART. 5 (Organi)

Sono organi del Centro:
1) il Consiglio
2) il Direttore
3) il Comitato Scientifico
4) la Giunta
5) il Vicedirettore

ART. 6 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio è costituito da tutti i docenti e i ricercatori afferenti al Centro.
2. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

1) Individua, su richiesta del Direttore, le linee di sviluppo della ricerca del Centro;
1 bis) elegge i membri della Giunta, garantendo la presenza, qualora possibile, di almeno un eletto per ogni Dipartimento afferente;
2) elegge il Comitato Scientifico su proposta del Direttore;
3) approva le modifiche di Statuto;
4) propone ed approva le proposte di scioglimento del Centro, sentito il Comitato Scientifico.
5) propone il rinnovo del Centro, sentito il Comitato Scientifico.
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio, se non diversamente previsto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e il voto favorevole della maggioranza dei docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Direttore.
4. Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio è richiesta la partecipazione di non meno della metà più uno degli afferenti al Centro che siano docenti o ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, detratti gli assenti giustificati. L’assenza ingiustificata per più di due volte nell’arco di un triennio, decorrente dalla nomina del direttore, comporta la decadenza dal Centro.

ART. 7 (Il Direttore)

1. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
b) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
b bis) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
c) convoca e presiede la Giunta;
d) presenta al Consiglio, per l’esame e l’approvazione, la relazione annuale
sull’attività svolta dal Centro e l’associato rendiconto economico annuale;
e) presenta al Consiglio, per l’esame e l’approvazione, il programma annuale dell’attività del Centro e l’associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi;
f) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile della Giunta.
2. Il Direttore nomina un Vicedirettore che deve essere un docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il Vicedirettore scade dall’ufficio assieme al Direttore che l’ha nominato, tranne che nel caso in cui il Direttore cessi dal proprio ufficio prima della scadenza del mandato. In questo caso il Vicedirettore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore.
3. Il Direttore può delegare alcune delle proprie funzioni anche al Vicedirettore o ad altri membri della Giunta a condizione che siano docenti dell’Ateneo.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore che deve essere un docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”. In caso di impedimento prolungato, oltre tale termine, il Comitato Scientifico, convocato dal Vicedirettore, dichiara la vacanza del posto di Direttore e si provvede quindi alla elezione di un nuovo Direttore.

ART. 8 (Modalità di convocazione del Consiglio del Centro)

1. Il Consiglio del Centro si riunisce di norma una volta ogni sei mesi, nonché ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (per e-mail, in videoconferenza etc.).
3. Il Direttore convoca il Consiglio, se ritiene anche per via telematica, indicando l’ordine del giorno.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore in riunione straordinaria quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo degli afferenti al Centro o dalla maggioranza dei membri con voto deliberante del Comitato Scientifico.

ART. 8 bis ( Giunta)

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, da otto membri eletti ai sensi dell’art. 6, comma 2, n. 2, e da 2 membri esterni all’Università di Roma “Tor Vergata”, anch’essi eletti dal Consiglio. I membri della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
a) designa il Direttore, che è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di due volte.
b) promuove convenzioni e formula pareri nell’ambito degli obiettivi del Centro.
c) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso;
d) approva nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Università, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) esamina e approva la relazione annuale sull’attività svolta dal Centro e l’associato rendiconto economico annuale predisposti dal Direttore del Centro;
f) delibera sul programma annuale delle attività proposto dal Comitato scientifico, approvandone il piano finanziario.
3. La Giunta del Centro si riunisce di norma ogni due mesi, nonché ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (per e-mail, in videoconferenza etc.). Le riunioni della Giunta sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri, avendo sottratto gli assenti giustificati.

ART. 9 (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
a. il Direttore, che lo presiede;
a bis. il ViceDirettore
b. esperti, anche non appartenenti all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentativi dei settori di ricerca presenti nel centro;
2. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisce il Direttore del Centro.
3. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio e la Giunta del Centro nella programmazione delle attività del Centro stesso; esprime un parere sul programma annuale delle attività; formula proposte sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro; formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati e richieste di finanziamento; valuta e approva progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con enti privati o da questi finanziati in tutto o in parte; esprime parere su proposte di scioglimento e rinnovo del Centro.
4. Esprime valutazioni di carattere scientifico sulle attività svolte; coopera alle iniziative del Centro per la migliore riuscita delle scelte.
4 bis. Vaglia ed esprime pareri sulle richieste di nuove adesioni al Centro.
5. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore almeno una volta ogni due mesi, anche in teleconferenza e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è richiesta la partecipazione della metà più uno dei membri con voto deliberante, detratti gli assenti giustificati.
6. Alle riunioni del Comitato Scientifico, ove questo ne ravvisi l’opportunità, possono partecipare anche altri componenti del Consiglio del Centro, con voto consultivo.
7. Il Comitato Scientifico può cooptare anche temporaneamente un rappresentante per ciascuno degli Enti finanziatori esterni. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni del Comitato con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. Il Comitato Scientifico può altresì invitare studiosi ed esperti delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già afferenti al Centro, a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consultivo.

ART. 10 (Dotazione del Centro)

1. Le dotazioni del Centro sono costituite da contributi straordinari, lasciti, donazioni di Enti o di privati, nonché dalla quota parte dei contratti sottoscritti dal Centro stesso, anche come subcontraente o da corsi di formazione retribuiti.
2. Le dotazioni del Centro comprese le quote parte dei contratti saranno utilizzati, su proposta del Comitato Scientifico, sentiti i responsabili scientifici dei contratti, e su delibera della Giunta del Centro, per la gestione del Centro, nonché destinati a finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, per l’acquisto di beni e servizi e per promuovere iniziative di comune interesse.

 

4. VARIE EVENTUALI
Con riferimento al Regolamento dottorati, la Commissione, preso atto della risposta della Conferenza dei Direttori di Dipartimento, relativamente alla modifica dell’art. 3 comma 4, e preso atto delle ulteriori proposte emendative avanzate in seduta, con riferimento al medesimo art. 3 (aggiunta di un comma) ed all’art. 14, la dopo approfondita discussione, esprime parere favorevole alle tre proposte emendative, nel tenore risultante dal testo che, di seguito, si riporta:
Art. 3

  1. Aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma 3 bis: “3 bis Il Coordinatore provvede alla convocazione del Collegio dei Docenti ed alla predisposizione del relativo ordine del giorno. Alla convocazione è tenuto, ove gli venga richiesta di un terzo dei membri del Collegio. Qualora non provveda entro 30 giorni, il provvedimento di convocazione è adottato dal Rettore, previa diffida al Coordinatore”.
  2. Sostituire il comma 4 con il seguente: “Un rappresentante eletto annualmente dai dottorandi partecipa con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio del Centro di Spesa che funge da sede amministrativa del Corso o dei Corsi. Alla sua elezione partecipano i dottorandi iscritti a tutti i corsi di dottorato afferenti al medesimo Centro di spesa”.

Art. 14
- Aggiungere al comma 1, dopo la parola “specialistico”, la locuzione “o magistrale”.
Il Collegio, preso atto che la Conferenza dei Direttori di Dipartimento propone che il Regolamento escluda il rappresentate dei dottorandi dall’elezione del Direttore del Centro di spesa; considerando che un emendamento siffatto richiederebbe una modifica dello statuto del’Ateneo;

DELIBERA
 

di rimettere la questione al Senato Accademico.

La seduta è tolta alle ore 16.30.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE

 

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Calvitti
IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 10 giugno 2010

 
TornaBarra divisoriaSali