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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 15 APRILE 2010

Il giorno 15 aprile 2010 alle 11:30, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi. Sono presenti: il Prof. Antonio D’Atena, Presidente, il Prof. Carlo Schaerf, il Prof. Angelo Massimo Picardello, il Prof. Antonio Volpi, il Prof. Oronzo Aurelio Simone, il Prof. Ernesto Limiti, la Dott.ssa A. Filabozzi, e il Dott. Giancarlo Di Santi.
Sono assenti giustificati: il Prof. Giampiero Milano, il Prof. Umberto Tarantino, il Prof. Marco Rizzoni.
Sono, altresì, assenti: il Sig. Francesco Posca, il Dott. Rocco Stelitano, il Sig. Carlo Mosconi il Sig. Giuseppe Fortugno, la Sig.ra Sandra Silvestri, il Sig. Francesco Lettieri, il Sig. Stefano De Cristofaro e il Sig. Francesco Di Ludovico.
Partecipano alla seduta: la Sig.ra Daniela Vinciguerra, il Dott. Maurizio De Rosa, la Dott.ssa Tiziana Di Florio e la Dott.ssa Paola Calvitti che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO


1) Comunicazioni;
2) Modifiche Statuto Scuola Iad;
3) Modifica all'art. 7 del Regolamento Comitato pari Opportunità;
4) Regolamento per gli studenti che optano per il tempo parziale;
5) Varie, eventuali

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente ringrazia il Dott. M. De Rosa, la Sig.ra D. Vinciguerra e la Dott.ssa T. Di Florio, che, partecipando alla seduta, assicurano il contributo della loro competenza tecnica.
Propone alla Commissione, che approva, l’anticipazione della trattazione del primo punto delle “Varie, eventuali” aventi ad oggetto:

5. VARIE, EVENTUALI – REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI RICERCA
La Commissione, sulla base di approfondita discussione, ravvisa l’opportunità di un approfondimento per verificare la praticabilità della formula della associatura.
Delibera, quindi, di rinviare il punto ad una prossima seduta, sulla base dell’approfondimento di cui sopra.

2. MODIFICHE STATUTO SCUOLA IAD

Si svolge un’ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, la Commissione propone all’unanimità al Senato Accademico la delibera di seguito riportata.

In considerazione dell’esigenza di sottoporre al controllo ministeriale l’intero Statuto della Scuola IaD, la Commissione segnala l’esigenza che il Senato accademico non si limiti ad approvare gli emendamenti, ma faccia oggetto di espressa approvazione anche lo Statuto così emendato.

Proposte di modifica allo Statuto della Scuola IaD

UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1999

Modificazioni allo Statuto della Scuola IaD

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto l’art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il D.R. 8 ottobre 1999;
Visto lo Statuto della Scuola IaD;
Visto il D.R. n. 2214 del 3 agosto 2000;
Vista la modifica dello Statuto dell’Ateneo approvata dal Senato Accademico in data …;
Richiamate le premesse alla delibera che l’ha disposta;
Vista la delibera di modifica dello Statuto della Scuola IAD approvata dal Senato Accademico in data 20 aprile 2010;
Considerato che, nella medesima seduta, il Senato Accademico ha sottoposto ad approvazione l’intero statuto, come modificato per effetto delle modifiche di cui sopra;

Decreta

Lo Statuto della Scuola Istruzione a Distanza (Scuola IaD) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è approvato nel tenore di seguito riportato.

STATUTO DELLA SCUOLA PER I CORSI A DISTANZA

Preambolo

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
consapevole che l'insegnamento-apprendimento a distanza si fonda sulla sinergia tra identità didattica della disciplina e identità euristica del sapere, compresi modi forme e mezzi della comunicazione didattica;

consapevole che i corsi a distanza guardano all'evoluzione dei concetti di sapere e di lavoro e alla domanda di istruzione e di formazione superiore a carattere individualizzato, nonché al bisogno di favorire il processo di allineamento agli standard europei in materia di efficacia ed efficienza del sistema formativo;

determinata a svolgere corsi di studio a distanza ai sensi della normativa nazionale e del proprio Statuto;

delibera di dotarsi, a tal fine, di una struttura a ciò dedicata.

Art. 1
Istituzione e finalità della Scuola

1. E' istituita la Scuola per i corsi di studio a distanza. La Scuola è denominata "Scuola IaD".

2. Le finalità della Scuola sono:
a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l’apprendimento permanente;
c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;
d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.

3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.

4. Collaborando con le Facoltà, la Scuola può progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi di studio ed altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto d’Ateneo in materia di ordinamento didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.

5. La Scuola svolge attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti dell’Ateneo e con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.

6. La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonché finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa.

Art. 2
Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio della Scuola;
c) il Direttore;
d) il Comitato di Gestione
e) il Collegio didattico-scientifico.

Art. 3
Presidente

1. La carica di Presidente spetta al Rettore o ad un suo delegato.
2. Il Presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività. Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola.

Art. 4
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è presieduto dal Rettore o da un suo delegato. Esso è composto da due docenti di ruolo designati da ciascun Preside di Facoltà, dal Direttore, dal Vicedirettore e da cinque docenti che prestano servizio presso la Scuola, nominati dal Rettore. Hanno altresì diritto di partecipare alle sedute i Presidi e il Direttore Amministrativo.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

3. Il Consiglio delibera ogni anno il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorità anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola. In particolare:
a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento, di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza;
b) vaglia, ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Università; le proposte assicurano la disponibilità delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;
c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;
d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.

Art. 5
Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i componenti del Consiglio, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Vicedirettore, nominato dal Rettore.
2. Il Direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola IaD nell'ambito delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Comitato di gestione; in particolare:
a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola in attuazione delle deliberazioni del Consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità;
c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;
d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonché l'organizzazione del lavoro della Scuola;
e) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza atti di competenza del Comitato di gestione, che sottopone senza indugio alla ratifica di quest’ultimo.

Articolo 6
Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e da sei membri proposti dal Direttore, approvati dal Consiglio della Scuola e nominati dal Rettore. Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo della Scuola IaD.

2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attività della Scuola possono chiedere che faccia parte del Comitato di Gestione un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.

3. Spetta al Comitato di Gestione:
a) deliberare in ordine all’utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;
b) deliberare in ordine all’uso dei beni in dotazione alla Scuola;
c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d’interesse della Scuola;
d) dettare criteri in ordine all’utilizzazione del personale;
e) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
f) ratificare i provvedimenti adottati dal direttore in casi straordinari di necessità e d’urgenza.

Art. 7
Collegio didattico-scientifico

1. Il Collegio didattico-scientifico è composto da 15 docenti eletti tra i direttori di master a distanza e i responsabili di insegnamento nei corsi di laurea a distanza presso la Scuola Iad.

2 Sono membri di diritto del Collegio didattico-scientifico i Presidenti dei corsi di laurea a distanza.

3 Il Collegio didattico-scientifico elegge al suo interno il suo Presidente, che lo convoca almeno cinque volte l’anno, ed il Vicepresidente.

4 Il Collegio didattico-scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola. In particolare:
a) fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche;
b) delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca e di formazione;
c) coordina e cura la gestione dell’offerta formativa, deliberata dal Consiglio;
d) determina indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate;
e) vigila sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.

Art. 8
Oneri amministrativi e tecnici

1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti e assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della Scuola medesima. L'utilizzazione del personale amministrativo e tecnico è disciplinato con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Risorse finanziarie

1. Il 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai Corsi di studio a Distanza attivati dall'Università in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti è destinato al funzionamento della Scuola. Il 10% delle somme predette è destinato al bilancio dell'Università.

2. Le somme di pertinenza della Scuola IaD sono trasferite dalla Ragioneria dell'Università alla Segreteria amministrativa della Scuola.

3. La Scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Università. Detta collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attività svolta, nella misura fissata con Regolamento deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 10
Risorse umane

1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della Educazione a distanza, dell’e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola IaD è dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attività scientifiche, didattiche e di servizio della Scuola.

2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori.

Art. 11
Norme finali

1. L’assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell’Ateneo non comporta modifiche dell’organico d’Ateneo distinto per Facoltà e dell’inquadramento per settore scientifico-disciplinare.

2. La Scuola può avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti.

3. Ai fini del presente statuto, ai docenti di ruolo sono equiparati i docenti dell’Ateneo in quiescenza, che abbiano un contratto d’insegnamento con l’Ateneo stesso.

4. I titolari degli organi di cui al presente statuto durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte.

5. All’attuazione ed all’integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d’Amministrazione.

3) MODIFICA ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Dopo approfondita discussione, la Commissione esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti all’art. 7 riportati in carattere grassetto, nel testo che segue:

Art. 7 – Regolamento interno

1 Le norme integrative del presente Regolamento possono essere sono adottate dal Comitato a maggioranza assoluta.

2. Nel caso in cui i componenti del collegio siano in numero dispari la maggioranza assoluta è data non dalla metà più uno dei votanti, bensì dall’intero immediatamente superiore alla metà.

4) REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI CHE OPTANO PER IL TEMPO PARZIALE

Sulla base di approfondita discussione, la Commissione esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti del Regolamento per gli studenti che optano per il tempo parziale.
Gli emendamenti aggiuntivi sono riportati in carattere grassetto, gli emendamenti soppressivi sono in carattere barrato.

Regolamento per gli studenti che optano per il tempo parziale

Art.1
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono iscriversi come studenti a tempo parziale gli studenti dei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico che, per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale ed assimilabili, ritengano di non poter dedicare alla frequenza ed allo studio le 1500 ore annue previste come standard dell’impegno degli studi.
2. Nei corsi di studio dove tale possibilità sia consentita, lo studente può optare per il regime a tempo parziale o all’atto dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione ad anni successivi. All’atto dell’immatricolazione lo studente può concordare con il Consiglio di Corso di Studio un percorso formativo della durata maggiore di quello normale ma non superiore al doppio di questa.
3. All’atto dell’iscrizione ad anni successivi al primo lo studente può concordare con il Consiglio di Corso di Studio un percorso formativo di durata non superiore al doppio del numero degli anni residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo.
4. La durata massima del percorso formativo viene comunque stabilita nel rispetto del dettato del successivo Art. 5, comma 3.

Art.2
1. L’opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata “normale” del corso valida ai fini giuridici e la durata “concordata” del corso che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso. Viene consentito per una sola volta, il passaggio dal regime a tempo parziale a quello pieno e viceversa.
2. L’opzione non è reversibile in corso d’anno.

Art.3
1. Lo studente che modifica il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno, deve corrispondere al momento della successiva iscrizione la differenza della contribuzione studentesca per gli anni pregressi.
2. Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
3. La dichiarazione di opzione per il regime a tempo parziale deve essere presentata contestualmente all’iscrizione.

Art.4
1. I Consigli delle strutture didattiche competenti ricevono le dichiarazioni di opzione per il tempo parziale degli studenti e ne definiscono il percorso formativo anche mediante l’eventuale predisposizione di adeguati piani di studio.
2. L’organizzazione didattica del tempo parziale è autonomamente stabilita dalle singole Facoltà che indicano per quali corsi è consentita compatibilmente con gli obiettivi formativi e la programmazione didattica.
3. In caso di passaggio ad altro corso di laurea dell’Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l’interessato dovrà fare nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale; in caso contrario lo studente perde il diritto al tempo parziale.

Art.5
1. Lo studente, fermo restando l’obbligo del pagamento della prima rata, paga i contributi universitari in misura ridotta.
2. La percentuale di riduzione della contribuzione annua è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base dell’anno di corso in cui viene effettuata l’opzione per il tempo parziale.
3. Il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non può essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.
4. Il beneficio è valido solo per il periodo concordato, e si applica dall’anno della opzione.
5. Nel caso in cui lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, perde il beneficio e deve da quel momento in poi versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale.
6. In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.
7. Lo studente può conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere l’esame finale deve comunque aver versato la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.
8. Analogamente lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

Art.6 (Norma transitoria)

In prima applicazione del presente Regolamento, lo studente a tempo parziale ha una riduzione degli importi annui relativi ai contributi di iscrizione (fatte salve le quote per Adisu, assicurazione, spese fisse e bollo), secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Tabella 1: riduzione dei contributi per l'opzione per il tempo parziale

Opzione per il tempo parziale

Percentuale di riduzione

all'atto dell'immatricolazione

25%

all'iscrizione al II anno

20%

all'iscrizione al III anno e successivi

15%

Per quanto concerne l'incremento minimo della durata degli studi, si osserva che, detta a l'aliquota di riduzione percentuale della precedente tabella, N la durata normale residua degli studi al momento dell'opzione per il tempo parziale e K l'incremento di durata degli studi richiesto dallo studente, nel rispetto dall'art. 5 comma 3, deve essere N‹ (1-a)( N+K), e di conseguenza (in base alla Tabella 1) l'incremento K è soggetto ai vincoli minimi seguenti:

Tabella 2: minimo incremento di durata per l'opzione al tempo parziale

a) Opzione per il tempo parziale all'atto dell'immatricolazione:
 

Durata normale del curriculum(anni)

1

2

3

4

5

6

Incremento minimo di durata(anni)

1

1

1

2

2

2

b) Opzione per il tempo parziale all'iscrizione al secondo anno:

Durata normale del curriculum(anni)

1

2

3

4

5

6

Incremento minimo di durata(anni)

-

1

1

1

1

2

c) Opzione per il tempo parziale all'iscrizione agli anni successivi al secondo:

Durata normale del curriculum(anni)

1

2

3

4

5

6

Incremento minimo di durata(anni)

-

-

1

1

1

1

5) VARIE EVENTUALI
La Commissione, vista la proposta di mozione presentata dal Prof. M. Rizzoni e trasmessa dagli Uffici, ritiene che essa non involga profili di competenza della Commissione, ma debba trovare nel plenum del Senato l’idonea sede di discussione. La trasmette quindi al Rettore per quanto di competenza.

La seduta è tolta alle ore 14,16.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE

 

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Calvitti
IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 19 aprile 2010

 
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