VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DELL'8 GENNAIO 2001
Il giorno 8 gennaio 2001, alle ore 12.00, presso i locali
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce
la Commissione Consultiva Permanente Affari Statutari e Normativi, regolarmente
convocata in data 21 dicembre u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. O.A. Simone, il Prof.
G. Santoni, il Prof. F. Chiomenti, il Prof. A.M. Picardello ed il Sigl C. Manuti.
Sono assenti giustificati: il Prof. U. Tarantino, la Dott.ssa M.C. Pietrini
ed il Sig. L. Spagnolo.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Approvazione dei verbali delle sedute del 16 ottobre 2000, del 26 ottobre
2000 e del 30 ottobre 2000;
3) Fondazione "Tor Vergata";
4) Regolamento Corsi di Perfezionamento;
5) Regolamento per la valutazione della didattica da parte degli studenti;
6) Modifiche di Statuto;
7) Varie ed eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che ha pregato i Professori
Masi e Lupi di approfondire, per quanto di rispettiva competenza, i problemi
connessi alla Fondazione "Tor Vergata". Comunica altresì che
i due Colleghi predetti hanno chiesto un certo tempo per tale approfondimento.
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16
OTTOBRE 2000, DEL 26 OTTOBRE 2000 E DEL 30 OTTOBRE 2000
Il Presidente pone in votazione i processi verbali
delle sedute sopora indicate che vengono approvati all'unanimità.
3) FONDAZIONE "TOR VERGATA"
La Commissione delibera di rinviare la trattazione
del punto, in attesa degli elementi che saranno forniti dagli esperti cui si
è rivolto il Presidente.
4) REGOLAMENTO CORSI DI PERFEZIONAMENTO;
La trattazione del punto è rinviata ad altra
seduta.
5) REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
DA PARTE DEGLI STUDENTI;
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione
approva la proposta di Regolamento di cui all'allegato 1 e demanda al Presidente
l'invio della proposta stessa al Senato Accademico.
6) MODIFICHE DI STATUTO
La Commissione esamina gli emendamenti formulati
dalla Commissione per la Didattica relativamente alle norme dello Statuto avente
ad oggetto lo svolgimento dell'attività didattica dell'Ateneo.
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione formula all'unanimtà,
a proposito delle singole proposte di emendamento i parere ed i sub-emendamenti
riportati nell'allegato 2. Quanto all'art. 66 "Calendario Accademico"
si conviene sull'opportunità di chiedere al Senato Accademico se intenda
mettere allo studio la modifica della disposizione nella parte in cui fissa
nel 1° novembre e 31 ottobre l'inizio e la fine dell'anno accademico. In
caso affermativo, la Commissione si riserva un approfondimento in merito all'impatto
di una eventuale modifica sui trasferimenti del personale docente, sui procedimenti
presso l'A.DI.SU, etc.
Alle ore 14.30 la seduta è tolta.
Il Presente verbale si compone di n. 2 fogli, incluso il presente, e di n. 2 allegati.
IL SEGRETARIO |
IL
PRESIDENTE Prof. Antonio D'Atena |
ALL. 1
Articolo 13
Il Senato accademico: funzioni
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze
relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività
dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.
2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato
accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione
delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le
indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità
su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.
3. Ad esso spetta, in particolare:
a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo,
ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di Facoltà
e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;
c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando
ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;
d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola
raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la
Conferenza dei Presidi, la distribuzione tra le Facoltà ed i settori
scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse
ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze
d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo
90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano
per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti
assegnati a quella Facoltà può essere omessa l'indicazione dei
settori scientifico-disciplinari;
e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative
risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate
e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;
f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate
alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;
g) definire gli interventi per il diritto allo studio;
h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate
alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per
la ricerca scientifica;
i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali
e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;
j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e
delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di
servizio;
k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;
l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei
casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti
pubblici o privati;
m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali
ed internazionali;
n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con
soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei
Dipartimenti;
o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;
p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione
delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie,
disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione
delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la
modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;
s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del
Rettore;
t) approvare le delibere della Facoltà competente, in ordine al riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero nonché al conferimento di
lauree deliberate honoris causa dai Consigli di Facoltà;
u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione
in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi
relativi all'iscrizione e alla frequenza;
v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;
w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;
x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie
tra le articolazioni dell'Ateneo;
y) deliberare annualmente il calendario accademico .
z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto,
dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.
4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono
adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b),
c) e d) dell'articolo 12.
5. Qualora una modifica dell'organico del personale
docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per Facoltà,
deve essere acquisito il parere positivo delle Facoltà coinvolte, espresso
dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve
essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.
Articolo 66
Anno accademico
L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione dei corsi semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri e della concentrazione semestrale di insegnamenti annuali, la struttura didattica competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività didattica e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni .
Articolo 68
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nella Facoltà,
ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre ed ha il fine di
fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e
scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche
aree professionali.
2. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto,
le prove di idoneità e l'esame finale che sono determinati nel numero
e nelle modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide
altresì in merito al\ riconoscimento degli esami di profitto superati
in altri corsi di studio.
Articolo 69
Corsi di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nella Facoltà,
ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine
di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali,
scientifici e professionali di livello superiore.
2. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove
di idoneità e l'esame di laurea che sono determinati nel numero e nelle
modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide altresì
in merito al riconoscimento degli esami di profitto superati in altri corsi
di studio.
Articolo 70
Diploma di specializzazione
Il diploma di specializzazione si consegue, dopo
la laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni
ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati.
Articolo 71
Dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca, organizzato nell'ambito
dei dipartimenti, mira all'approfondimento della formazione scientifica, conformemente
alla normativa statale vigente.
Articolo 72
Piani di studio
1. Le strutture didattiche competenti predispongono
piani di studio-tipo sulla base degli insegnamenti attivati, fatta salva la
facoltà degli studenti di avvalersi delle deroghe previste dalla legge.
2. L'articolazione degli insegnamenti può essere pluriennale, annuale
o semestrale. Gli insegnamenti annuali possono articolarsi in due moduli semestrali
anche con distinta prova d'esame, o possono essere concentrati in un semestre,
mantenendo inalterati i contenuti ed il numero delle ore di insegnamento. I
corsi ed i moduli semestrali comprendono - di regola - un numero di ore di insegnamento
corrispondente alla metà di quelle previste per gli insegnamenti annuali.
L'articolazione dei corsi, il loro calendario e l'eventuale sospensione delle
attività d'insegnamento in occasione delle sessioni d'esame sono deliberati
dal Consiglio della struttura competente.
Articolo 74
Esami
1 . La composizione delle commissioni preposte
agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti deliberati dai
Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) che tali commissioni si compongano di almeno tre membri e possano, eventualmente,
articolarsi in sottocommissioni;
b) che esse siano, di regola, presiedute dal professore ufficiale della materia
(o da uno dei professori ufficiali della materia, nel caso di corsi integrati);
c) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università
e/o da cultori della materia, nominati in base a delibera del Consiglio, adottata
su proposta del Presidente della commissione d'esame;
d) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento di nomina della
Commissione, informandone il Consiglio e disponendone l'affissione nell'albo.
2 . La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili
sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto
della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con regolamento
deliberato dal Senato accademico.
ART. 75
Ulteriori iniziative didattiche
1. Con regolamento del Senato Accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche e di ricerca, vengono fissati principi generali in ordine ai corsi diversi da quelli di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71, con particolare riferimento al procedimento di attivazione dei corsi predetti, agli attestati di frequenza, all'eventuale controllo del profitto, alla distribuzione degli eventuali proventi, nel rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'art.4, comma 3, ed alle modalità di sottoposizione al Consiglio di Amministrazione dei piani finanziari.
2. I regolamenti di attuazione sono deliberati dalla struttura cui il corso afferisce, d'intesa con le altre strutture eventualmente coinvolte nell'iniziativa, e sono approvati dal Senato Accademico. Con lo stesso procedimento è fissato l'ordinamento didattico dei corsi di cui sopra.
NOTE
1. Art. 13, comma 3, lett.y) - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: "sopprimere la lett. y)". (La Commissione Affari Statutari e Normativi
ha espresso parere sfavorevole).
2. Art. 66 - Emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione Affari Statutari
e Normativi: sostituire il periodo: "dei corsi semestrali, dei corsi annuali
articolati in due semestri e della concentrazione semestrale di insegnamenti
annuali" con il seguente testo: "della cadenza temporale dei corsi".
3. Art. 66 - Emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione Affari Statutari
e Normativi: aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: "e per
il pagamento delle tasse anche in deroga al calendario accademico".
4. Art. 68 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere
l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
favorevole alla soprressione del testo contentuto nell'articolo che dovrà
essere sostituito in ordine a quanto stabilito dalla nuova normativa vigente).
5. Art. 69 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere
l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
favorevole alla soprressione del testo contentuto nell'articolo che dovrà
essere sostituito in ordine a quanto stabilito dalla nuova normativa vigente).
6. Art. 70 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere
l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
favorevole alla soprressione del testo contentuto nell'articolo che dovrà
essere soStituito in ordine a quanto stabilito dalla nuova normativa vigente).
7. Art. 71 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere
l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
negativo).
8. Art. 72 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere
l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
favorevole limitatamente ai primi 3 periodi del 2° comma).
9. Art. 74, comma 1 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca:
sopprimere il comma e sostituirlo con il seguente testo: " La composizione
delle Commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata dai
Regolamenti didattici dei corsi di studio". (La Commissione Affari Statutari
e Normativi esprime parere favorevole limitatamente alla parte in grassetto).
10. Art. 74, comma 2 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e
Ricerca: sopprimere le parole: "di indirizzi generali eventualmente fissati
dal Senato Accademico" e sostituirle con le parole: "Regolamento didattico
di Ateneo". (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere
favorevole alla soppressione delle parole di cui sopra e propone di sostituirle
con le seguenti: "del Regolamento" ).
Art. 75, comma 1 - Emendamento presentato dalla Commissione Affari Statutari
e Normtivi: sostituire le parole: "diversi da quelli di cui agli artt.
68, 69, 70 e 71" con la parola: "tipici").
ALL. 2
Regolamento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti
in merito all'attività didattica
Articolo 1
Operazioni preliminari
1. Ciascun corso di lezioni viene valutato mediante un questionario multirisposta compilato anonimamente dagli studenti frequentanti. La valutazione predetta deve avvenire nell'ultimo mese del corso.
2. I questionari sono trasmessi dal Nucleo di valutazione ai Presidi di Facoltà, in tempo utile ai fini della loro compilazione nel rispetto del termine di cui al comma precedente.
3. Ogni docente ritira dalla Presidenza della Facoltà un numero adeguato di questionari. Il numero dei questionari consegnatigli risulta dal verbale redatto all'atto del ritiro.
Articolo 2
Compilazione dei questionari
1. La compilazione dei questionari ha luogo, in unica tornata, in orario di lezione e nell'aula in cui la lezione stessa si svolge.
2. All'inizio dell'ora di lezione, il docente che impartisce il corso dispone la distribuzione agli studenti frequentanti dei questionari da lui previamente siglati, avendo cura che ad ogni studente sia consegnato un solo modulo. Se dalla documentazione in possesso del docente risulta con esattezza la frequenza maturata dai singoli studenti, ne dà loro notizia, perché l'annotino nell'apposito spazio ad essa dedicato dal questionario. Il nominativo degli studenti cui è distribuito il questionario viene registrato in apposito elenco redatto all'atto della consegna.
3. Dopo che tutti gli studenti hanno compilato, in forma anonima, i questionari, il docente, in loro presenza, raccolti i questionari stessi, ne cura l'inserimento in una busta recante l'indicazione degli estremi del corso e della data in cui è avvenuta la compilazione, nonché quella del numero dei questionari compilati. Tale busta viene chiusa alla presenza degli studenti e su essa vengono apposte le firme del docente e di due degli studenti presenti.
Articolo 3
Operazioni successive
1. Le buste contenenti i questionari
vengono consegnate dal docente al Preside della Facoltà, unitamente ai
moduli non utilizzati. Della consegna si redige un verbale, nel quale sono indicati:
· la denominazione del corso ed il nome del docente
· la data e l'ora di distribuzione del questionario
· il numero dei moduli compilati, quale risulta dalla busta contenente
i questionari
· il numero dei moduli non utilizzati
2. La Presidenza della Facoltà, entro
giorni dalla distribuzione dei questionari, cura la consegna al Nucleo di valutazione
delle buste chiuse e dei moduli non compilati. Di tale consegna è redatto
verbale da cui deve risultare:
· la data di consegna
· il numero delle buste consegnate e la denominazione dei corsi cui si
riferiscono
· il numero dei questionari compilati per ciascun corso
3. Il Nucleo di valutazione sovraintende alla lettura ottica dei questionari e procede alle elaborazioni di sua competenza. I dati riferentisi ai singoli corsi sono da trattare come dati riservati, i quali vanno comunicati esclusivamente al Preside di Facoltà ed al docente interessato.
4. Il Nucleo di valutazione cura la diffusione dei risultati statistici in tempo congruo e, comunque, prima della rilevazione successiva.
Articolo 4
Norme finali
1. Tutti coloro che (docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti), nel corso delle procedure di cui sopra, vengano a conoscenza delle opinioni manifestate nei questionari o di altre informazioni in essi contenute relative a studenti e/o docenti sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti organi dell'Ateneo.
2. I moduli cartacei vengono distrutti dopo 12 mesi dalla distribuzione.