VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2000

Il giorno 16 ottobre 2000, alle ore 11.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce la Commissione Consultiva permanente Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata in data 10 ottobre u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof G. Santoni (che funge da Segretario), il Prof. F. Chiomenti, il Prof. O.A. Simone, il Sig. G. Bianchi, il Sig. L. Spagnolo e la Dott.ssa M.C. Pietrini.
Sono assenti giustificati: il Prof. U. Tarantino ed il Prof. A.M. Picardello.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale della seduta del 21 settembre u.s.;
3) Modifiche di Statuto;
4) Varie ed eventuali.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE U.S.
Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta del 21 settembre u.s., che viene approvato all'unanimità.

3) MODIFICHE DI STATUTO.
La Commissione, in base alle priorità dettate dal Senato Accademico nella seduta del 5 ottobre u.s., inizia la propria istruttoria in ordine agli artt.: 23, 32, 49, 51 e 53.
Il Presidente fa distribuire ai presenti gli emendamenti all'art. 23 dello Statuto presentati dal Sig. L. Spagnolo, nuovo componenete del Senato Accademico, che vengono qui di seguito integralmente riportati:
- "Emendamento sostitutivo (art. 23, comma 1): E' istituito nell'Università il Nucleo di Valutazione interna, con il compito di verificare la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche (anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti), la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficacia e la qualità delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
- Emendamento integrativo (art. 23, comma 2): Il Nucleo acquisisce nella prima settimana di dicembre e nella prima settimana di marzo le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, mantenendone l'anonimato, e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario.
- Emendamento sostitutivo (art. 23, comma 3): Il Nucleo di Valutazione si compone di 9 membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 2 professori di ruolo e 1 ricercatore esperti della valutazione esterni, 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo, 2 rappresentanti degli studenti".
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, licenzia, all'unanimità, il documento allegato che costituisce parte integrante al presente verbale (All. 1).
La Commissione ritiene altresì che nel documento da sottoporre all'esame del Senato Accademico debbano essere inclusi gli artt.: 10, 12, e 13, la cui istruttoria è stata espletata da questo consesso nella seduta del 21 settembre 2000.

La seduta è tolta alle ore 14.10.

Il presente verbale si compone di n. 2 fogli, incluso il presente, e di n. 1 allegati.

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Santoni

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

 

All. 1)

COMMISSIONECONSULTIVA PERMANENTE

AFFARI STATUTARI E NORMATIVI

Esame emendamenti presentati allo Statuto di autonomia dell'Universita' in ordine agli articoli:

- 10 "Il Rettore: elezioni"

- 12"Il Senato Accademico: composizione"

- 13 "Il Senato Accademico: funzioni"

- 23 "Il Nucleo di valutazione interna"

- 32 "Comitati per la didattica ed il diritto allo studio"

- 49 "Centri di servizi interdipartimentali"

- 51 "Servizio di calcolo"

- 53 "Altre strutture dell'Università"

 

Raccolta degli emendamenti presentati in ordine allo Statuto di autonomia dell'Università:

Articolo 10
Il Rettore: elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;
c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso pari al 10% del numero dei professori e con modalità definite da Regolamento;
d) ai componenti del Consiglio degli studenti.
3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.

tabella contenente le proiezioni dei diversi sistemi, con riferimento alla ripartizione dei voti tra le diverse categorie di elettori.

Ctg.
Sistema attuale
Emend. Personale(n. 1)
Emend. Rettore(n. 2)
a) professori
512
512
512
b) ricercatori
394
394
394
c) personale
51
200
51
d) studenti Numero elettori
99
99
20.000 circa
d) studenti Numero voti
99
99
51

Articolo 12
Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
e) il Direttore amministrativo;
f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui ai DPR 12.4.1994 e 6.5.1994 pubblicati nel supplemento ordinario n.112 della G.U. 8.8.1994, le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:
Area I. Tutti i settori A (eccetto il settore A04B), più i settori K05B e K05C
Area II. Tutti i settori B
Area III. Tutti i settori C
Area IV. Tutti i settori D, E, G
Area V. Tutti i settori F, V
Area VI. Tutti i settori H
Area VII. Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo A04B
Area VIII. Tutti i settori L
Area IX. Tutti i settori M
Area X. Tutti i settori N
Area XI. Tutti i settori P, S, Q
3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore
4. I membri di cui alle lettere d), f), e g) durano in carica 3 anni accademici. La loro elezione è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.
5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 13
Il Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.
2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.
3. Ad esso spetta, in particolare:
a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;
c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;
d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei Presidi, la distribuzione tra le Facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella Facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;
f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;
g) definire gli interventi per il diritto allo studio;
h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;
i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;
j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;
k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;
l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati;
m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;
n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;
o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;
p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;
s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore;
t) approvare le delibere della Facoltà competente, in ordine al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero nonché al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai Consigli di Facoltà;
u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;
v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;
w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;
x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;
y) deliberare annualmente il calendario accademico.
z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.
4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 12.

5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per Facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle Facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.

Emendamento sostitutivo e aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

Articolo 23

Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

Emendamento sostitutivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

3. Il Nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà di Ateneo, e 3 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.

Emendamento aggiuntivo - Rappresentanti degli Studenti del Senato Accademico

Integrare la composizione del Nucleo di valutazione con un rappresentante della comunità studentesca".

Emendamento sostitutivo - Commissione Affari Statutari e Normativi:

4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

Emendamento aggiuntivo - Rappresentanti degli Studenti del Senato Accademico:

5bis): "Il Nucleo di Valutazione è affiancato nella sua azione di analisi dall'Osservatorio studentesco della didattica, composto dagli studenti membri dei comitati paritetici di cui all'art.32 e presieduto dallo studente componente il Nucleo stesso. Tale organismo è tenuto a fornire relazioni periodiche al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione".

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

Articolo 32 Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo.

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

5. Ciascun Centro è retto di regola da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un Presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal Senato Accademico con delibera motivata. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro.

Emendamento sostitutivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.

Emendamento aggiuntivo - Commissione Affari Statutari e Normativi

2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi del precedente articolo 49.