VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2000

Il giorno 19 luglio 2000, alle ore 16.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce la Commissione Consultiva permanente Affari Statutari e Normativi, convocata in data 10 luglio u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. F. Chiomenti, il Prof G. Santoni (che funge da Segretario), il Prof. O.A. Simone, il Prof. A.M. Picardello, la Dott.ssa M.C. Pietrini ed il Sig. G. Bianchi.
Sono altresì presenti: il Prof. C. Schaerf ed il Dott. M. Luglio.

ORDINE DEL GIORNO


1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale della seduta del 22 giugno u.s.
3) Centri interdipartimentali
4) Regolamento missioni
5) Regolamento per la valutazione della didattica da parte degli studenti
6) Revisione Statuto dell'Ateneo
7) Varie ed eventuali

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente, considerato che la trattazione del quarto punto all'o.d.g., richiederà parecchio tempo, propone di anticiparla.
La Commissione approva all'unanimità.

4) REGOLAMENTO MISSIONI;
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione sulla bozza predisposta dal Presidente.
Nel corso della discussione vengono approvati all'unanimità molteplici emendamenti migliorativi.
Il testo risultante viene quindi approvato all'unanimità.
Per quanto riguarda la Tabella, si ravvisa l'opportunità di presentarla nella sua versione attuale, che rispecchia la disciplina al momento vigente, limitando gli aggiornamenti alle nuove qualifiche previste dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Si ritiene quindi che vada rinviata al Senato Accademico la discussione degli emendamenti ad essa relativi presentati nel corso della discussione, che di seguito si riportano:
1) Inclusione dei ricercatori nel gruppo 3°, per quanto concerne la diaria all'estero (emendamento presentato dal Dott. M. Luglio).
2) Riconoscimento del diritto al letto in compartimento doppio per il personale di: "tutte le altre qualifiche" (emendamento presentato dalla Dott.ssa M.C. Pietrini).
Il testo della proposta di regolamento, comprensivo della tabella, viene allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO 1).
Successivamente la Commissione delibera, all'unanimità, di trasmettere al Rettore, oltre alla proposta di regolamento ed alla tabella ad essa allegata, la relazione illustrativa (ALLEGATO 2), rivolta ad agevolare la lettura della bozza ai componenti del Senato accademico.

3) CENTRI INTERDIPARTIMENTALI
Dopo un'ampia discussione, avente ad oggetto i centri di ricerca, la Commissione ravvisa l'opportunità di proseguire la trattazione in una prossima seduta.

5) REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI
La Commissione rinvia la trattazione ad una futura seduta.

6) REVISIONE STATUTO DELL'ATENEO
La Commissione esamina il documento comprendente tutte le modifiche statutarie sino a questo momento proposte (ALLEGATO 3), che decide di trasmettere al Rettore. Essa, inoltre, ravvisata l'esigenza che l'ordine di approfondimento dei diversi complessi di emendamenti venga fissata dal Senato, si riserva di procedere a tale approfondimento sulla base delle priorità stabilite dal plenum.

Alle ore 20.10, la seduta è tolta.

Il presente verbale si compone di n. 2 fogli, incluso il presente, e di n. 3 allegati.

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Santoni

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena



REGOLAMENTO D'ATENEO PER LE MISSIONI

Relazione della Commissione Affari statutari e normativi

1.- La bozza di regolamento elaborata dalla Commissione affari statutari e normativi, che si sottopone al Senato, non intende stravolgere la vigente disciplina dei trattamenti di missione, ma razionalizzarla, eliminando le incongruenze attualmente sussistenti ed introducendo alcuni miglioramenti da più parte richiesti.
L'elemento di maggiore continuità con la situazione attuale è costituito dalla disciplina prevista per la diaria in Italia ed all'estero per le spese ammesse al rimborso (trasporto, albergo, pasti). L'unica modifica che si è ritenuto di introdurre in materia riguarda l'ammissione al rimborso delle spese sostenute per pasti all'estero. E' questa la ragione per la quale la tabella A, allegata al regolamento, fotografa la situazione odierna, salvo che per l'arrotondamento degli importi al migliaio superiore, per l'inserimento di qualifiche previste dal nuovo contratto collettivo nazionale.

2.- Le ragioni che inducono a non riformare questa parte della disciplina sono molteplici.
La prima ragione è di ordine metodologico. Le modifiche di qualsiasi normativa dovrebbero avvenire sulla base di serie e documentate ragioni. Il che è particolarmente vero, quando - come nel caso di specie - le modifiche stesse dovrebbero avere ad oggetto una disciplina generale e largamente collaudata.
A ciò è da aggiungere che, in ambito universitario, la disciplina delle missioni riveste un'importanza centrale, per la ragione che le funzioni istituzionali dell'Università esigono una notevolissima mobilità del personale docente. Non può, quindi, corrersi il rischio che modificazioni non sufficientemente meditate pregiudichino l'efficacia della ricerca scientifica (con danni che possono essere gravissimi).
E', inoltre, da considerare che l'Università non dispone di strumenti valutativi paragonabili a quelli su cui può contare lo Stato, grazie alla sua organizzazione. Si pensi - ad esempio - alla disciplina delle diarie all'estero, per l'elaborazione della quale lo Stato può valersi della propria rete diplomatica e consolare, che mette a disposizione attendibili elementi di valutazione con riferimento a ciascun paese.
Se l'Università pretende di prescindere da tutto ciò e procede autonomamente, è fatale che pervenga a regole arbitrarie. Ciò trova piena conferma nella bozza di regolamento predisposta dagli uffici, la quale:
a) prevede un unico importo per la diaria all'estero, trattando allo stesso modo la missione a New York, quella in Grecia e quella in Burundi;
b) fissa tale importo nella misura di Lire 150.000 giornaliere, che in certi casi è manifestamente inadeguata;
c) per le spese per pasti all'estero fissa un importo unitario, trattando, anche in questo caso, in modo eguale situazioni diverse.

3.- Gli elementi di novità presenti nella bozza allegata sono rivolti, da un lato, a rimuovere dubbi interpretativi che si erano manifestati in passato, d'altro lato - come si è detto in apertura - a soddisfare alcune esigenze sostanziali.
Prescindendo dalle innovazioni minori, di natura eminentemente procedimentale, si indicano di seguito le novità maggiormente significative:
- previsione che il trattamento di missione possa trovare applicazione anche per i soggiorni connessi a ricerche finanziate che si svolgano nei periodi di congedo per ricerca;
- riconoscimento anche al personale non docente dell'opzione tra la corresponsione della diaria in misura intera e quella della diaria decurtata, in presenza di spese di vitto e/o di alloggio;
- previsione che la diaria possa essere corrisposta anche sulle missioni che gravino sui fondi MURST (cofinanziamento);
- ammissione di documenti di spesa come i c.d. scontrini parlanti, da un lato, e le fatture cumulative, dall'altro (che documentano unitariamente spese di viaggio e di soggiorno);
- ammissione, in determinate ipotesi, di dichiarazioni sostitutive;
- ammissione, in certi casi, dell'uso del taxi;
- previsione del rimborso delle spese di viaggio da e per la località in cui il dipendente fruisce le ferie, qualora sia richiamato in servizio durante il periodo di godimento delle stesse;
- riconoscimento che, per il personale non docente, la diaria non esima l'Amministrazione dal pagamento delle indennità dovute per straordinario od altro, ove ne ricorrano i presupposti;
- previsione che, per il prezzo del biglietto e/o della prenotazione, l'anticipazione debba avvenire in tempo utile ai fini del pagamento;
- ammissione al rimborso dei pasti consumati all'estero, entro un massimo giornaliero corrispondente a metà della misura della diaria.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI

Art. 1: Ambito d'applicazione
Art. 2: Imputazione della spesa
Art. 3: Autorizzazione
Art. 4: Personale non dipendente dall'Università
Art. 5: Durata della missione
Art. 6: Diaria
Art. 7: Rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasporti
Art. 8: Mezzi di trasporto
Art. 9: Spese di viaggio
Art. 10: Disposizioni generali sul trattamento economico
Art. 11: Partecipazione a convegni o congressi
Art. 12: Anticipazioni
Art. 13: Prescrizione
Art. 14: Norme comuni e finali

Art. 1
Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle missioni da parte di tutto il personale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", compreso quello afferente ai Centri di Spesa e del personale previsto dal successivo articolo 4. Esso si applica altresì ai collaboratori esterni debitamente autorizzati.

2. Per missione s'intende la prestazione di un'attività dì servizio fuori dalla ordinaria sede di servizio, sia nel territorio nazionale che all'estero, nell'interesse dell'Università.

3. Al personale docente in congedo ai sensi dell'articolo 10 della legge 18/3/1958, n. 311/58 commi 1, 2, 3 o dell'articolo 17 del D.P.R. 11/7/80 n. 382 commi 1, 2, 3, 4 e 5, che abbia titolo all'uso dei fondi di ricerca e svolga missioni connesse all'attività di ricerca finanziata, spetta l'intero trattamento economico per missione entro il limite temporale massimo di cui al successivo art. 5.

Art. 2
Imputazione della spesa

1. La spesa per la missione grava sui fondi dell'Ateneo o della struttura di afferenza, ivi compresi i fondi finalizzati all'esecuzione di programmi di ricerca (comunque finanziati) e quelli relativi a convenzioni, contratti, commesse o prestazioni in conto terzi.

Art. 3
Autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è disposto:

a) dal Rettore, o suo delegato, nel caso di missioni che interessino componenti degli organi accademici centrali, o docenti incaricati di missione per conto dell'Amministrazione universitaria;
b) dal Preside, o suo delegato, nel caso di missioni che interessino l'attività della Facoltà;
c) dal Direttore del Dipartimento o del Centro ordinatore di spesa, o suo delegato, per il personale (anche tecnico-amministrativo), che fa capo al Dipartimento od al Centro;
d) dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. Quando le missioni del personale tecnico-amministrativo che fa capo alle strutture didattiche o di ricerca gravano sui fondi dell'Amministrazione centrale, l'autorizzazione viene disposta dal Direttore amministrativo, su parere conforme del responsabile della struttura.

3. Le missioni compiute dal Rettore, dal Prorettore, dai Presidi di Facoltà, dal Direttore Amministrativo, dai Direttori di Dipartimento o dei Centri ordinatori di spesa, non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

4. Per il personale estraneo l'autorizzazione è disposta dal Responsabile della struttura che liquida la missione.

5. L'autorizzazione è concessa a domanda dell'interessato o a seguito di incarico, previa verifica della copertura della spesa relativa.

6. Se la missione grava su convenzioni (di qualunque natura) o su fondi di ricerca, essa è disposta dal responsabile scientifico della convenzione o dei fondi predetti ed è autorizzata dal Direttore del Dipartimento o del centro. Quest'ultimo è chiamato a verificare che l'assenza dell'interessato non pregiudichi le attività istituzionali della struttura e che le spese relative siano coperte. Il documento di autorizzazione è sottoscritto dal Direttore ed è controfirmato dal responsabile scientifico. Ciascuno di tali soggetti risponde per la parte di propria competenza.

7. L'autorizzazione del Responsabile della struttura per i dottorandi di ricerca e per gli iscritti a scuole di specializzazione va concessa su parere conforme del Coordinatore del Corso di dottorato e del Direttore della Scuola.

8. L'autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito provvedimento, adottato, di regola, prima che abbia inizio la missione stessa.

9. Dal provvedimento di cui al precedente comma devono risultare i seguenti elementi: a) cognome e nome; b) qualifica, parametro, classe stipendiale o livello; c) località della missione; d) giorno d'inizio della missione e giorno di fine missione, ovvero, durata presumibile; e) descrizione dello scopo della missione, f) mezzo di trasporto usato; g) fondo sul quale deve gravare la spesa.

Art. 4
Personale non dipendente dall'Università

1. E' consentito inviare in missione sia in Italia che all'estero personale non dipendente dell'Ateneo, ivi compreso il personale collocato a riposo, se si tratta:
a) di dipendenti di altre istituzioni universitarie o di ricerca, anche straniere, ovvero di amministrazioni pubbliche, inseriti nei programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi;
b) di non dipendenti, inclusi i laureandi ed i dottorandi, che, come collaboratori a vario titolo, siano inseriti, in programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi;
c) di non dipendenti ai quali vengano affidati, tramite contratto d'opera, incarichi di natura tecnica;
d) di titolari di borse di dottorato, di borse di studio post?laurea o di assegni per la ricerca scientifica.

2. Ai fini della determinazione del trattamento di missione e del rimborso delle spese, il personale indicato ai punti b),c) e d) è equiparato al personale ricercatore

Art. 5
Durata della missione

1. Per le missioni effettuate, senza soluzione di continuità, nella medesima località italiana od estera non possono essere rimborsati più di 240 giorni in un anno solare.

2. Quando la durata della missione supera i 30 giorni, o comunque influisce sull'andamento delle attività didattiche che l'interessato è tenuto a svolgere, l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Centro è subordinata al parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza, od a quello del Consiglio del corso di studio, ove delegato dal Consiglio di Facoltà. Tale parere è surrogato dall'atto con cui l'Università autorizza il docente a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6
Diaria

1. Quando la missione ha durata superiore a 12 ore, all'interessato spetta una diaria.

2. Per le missioni in Italia la diaria viene corrisposta nella misura risultante dall'allegata tabella A. Gli importi della diaria per missioni all'estero sono corrisposti ai diversi gruppi di personale, quali individuati dall'allegata tabella A, nella misura fissata, per i gruppi corrispondenti, dal decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1998, pubblicato in G.U. n. 202 del 31.8.1998, e successive modificazioni.

3. Le predette diarie sono ridotte di 1/3, in caso di rimborso delle spese di pernottamento o di alloggio, di 1/2, in caso di rimborso delle spese sostenute per pasti (esclusa la prima colazione) o per mezza pensione, e di 2/3, in caso di rimborso delle spese di pernottamento o alloggio e per pasti.

4. Le diarie di cui al presente articolo spettano anche per le missioni finanziate con fondi di ricerca, compresi i fondi del cofinanziamento MURST ed i fondi 40%.

5. E' data facoltà al personale in missione di chiedere il rimborso, entro i limiti fissati dall'allegata tabella A, delle spese sostenute e documentate relative al viaggio, ai trasporti, all'alloggio ed ai pasti, senza diaria.

Art. 7
Rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasporti

1. Le sole spese rimborsabili sono quelle sostenute e documentate.

2. Per le missioni in Italia e/o all'estero il rimborso ha ad oggetto:
- le spese di pernottamento in albergo o struttura assimilabile (compresa la prima colazione);
- le spese per alloggio in appartamento (anche in residence), se più conveniente dell'albergo e dietro presentazione di regolare documentazione;
- le spese per trasporti pubblici urbani ed extra-urbani, compresi i taxi, purché comprovate da documenti fiscalmente validi;
- le spese di trasporto con altri mezzi, ove ammesse ai sensi del presente regolamento.

3. Per le missioni in Italia sono ammesse al rimborso le spese per la consumazione dei pasti, entro i limiti massimi di cui all'allegata tabella A. Per le missioni all'estero, l'importo massimo giornaliero rimborsabile per pasti corrisponde ad un mezzo della diaria, come determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento. Tali valori si dimezzano se la missione non supera le sette ore della giornata di riferimento. Qualora il pasto non sia stato consumato in un ristorante, sono ammessi al rimborso scontrini fiscali da cui si evinca la natura dell'attività dell'esercizio e delle spese presso esso effettuate.

4. Le spese di pernottamento sono rimborsabili alle condizioni indicate nell'allegata tabella A. Deroghe sono ammissibili, qualora l'uso di strutture di livello superiore, anche convenzionate, non comporti un aumento della spesa, ovvero, quando il titolare dei fondi lo reputi opportuno ai fini della massimizzazione dell'utilità scientifica della missione. Tale valutazione del titolare dei fondi va espressa per iscritto e motivata.

5. La documentazione per la consumazione di pasti, di cui al precedente comma 3, si intende prodotta anche con la presentazione del cosiddetto "scontrino parlante" . E' considerata spesa ammissibile anche l'onere del servizio, se documentato.

6. Sono ammesse al rimborso le spese di viaggio ed alloggio documentate in unica fattura dall'agenzia cui è stata affidata l'organizzazione del viaggio e del soggiorno.

7. Per i soggiorni effettuati in territorio estero la categoria alberghiera, se non desumibile dalla documentazione presentata, deve risultare da dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato sotto la sua responsabilità.

8. Le missioni espletate in località distanti meno di 10 Km o di durata inferiore a 4 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8
Mezzi di trasporto

1. Il personale comandato in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usare il mezzo ordinario.

2. Sono mezzi ordinari:
a) il treno
b) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (aereo - compresi i voli charter -, nave, servizi di autobus urbani extraurbani, etc.);
c) gli eventuali mezzi di trasporto dell'Amministrazione Universitaria.

3. Sono considerati mezzi straordinari:
a) i mezzi noleggiati;
b) il mezzo di proprietà dell'incaricato.

4. L'impiego dei mezzi straordinari, per missioni in Italia e/o all'estero, è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- quando esista una convenienza economica, risultante dal raffronto tra la spesa globale che si sosterrebbe (spese di viaggio, di eventuale vitto e/o pernottamento), qualora venisse usato il mezzo ordinario, e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall'uso dei mezzo straordinario; a tal fine l'interessato deve fornire nella richiesta ogni utile elemento di comparazione;
- quando il luogo della missione non sia servito da ferrovia né da altri mezzi ordinari di linea;
- quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità dichiarata di raggiungere rapidamente il luogo della missione;
- quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio;
- quando la missione comporti spostamenti dell'interessato per i quali presenti particolare utilità l'uso del mezzo proprio o noleggiato
- per i percorsi da e per l'aeroporto, anche con partenza dall'abitazione dell'interessato o dal luogo in cui si svolge la missione.

5. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata alla prescritta copertura assicurativa prevista dall'art. 8 del D.P.R. 319/90, per l'attivazione della quale l'interessato deve attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione e connesse alla peculiarità della polizza assicurativa.

6. In ogni caso per l'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente rilasciata, da parte del richiedente, apposita dichiarazione scritta rivolta a sollevare l'Ateneo da qualsiasi responsabilità per l'uso del mezzo stesso, per eventuali danni, anche personali, subiti dall'interessato o da terzi, ivi compresi i trasportati e il conducente se diverso dall'interessato, ovvero dal mezzo di trasporto.

7. L'uso del taxi va preventivamente autorizzato. In mancanza di autorizzazione preventiva, il rimborso della relativa spesa in Italia o all'estero può essere concesso, su motivata domanda dell'interessato, dall'organo che autorizza la missione. Nel caso di missioni che gravino sui fondi di ricerca o su fondi relativi a convenzioni, contratti, commesse o prestazioni in conto terzi, la delibera del Direttore del Dipartimento o del Centro deve essere adottata su parere conforme del responsabile scientifico dei fondi di ricerca o della convenzione.

Art. 9
Spese di viaggio

1. Per determinare l'entità del rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede di servizio. E' sede di servizio anche la sede distaccata o la sede dove il dipendente si trovi in missione. Al dipendente assente per ferie e che sia richiamato in servizio è riconosciuto il trattamento di missione per i viaggi da e per la località in cui fruisce le ferie stesse.

2. Se la destinazione della missione corrisponde al Comune della residenza del dipendente è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio.

3. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete, per i viaggi in aereo, in ferrovia o in nave, nel limite del costo del biglietto per la classe di diritto, secondo l'allegata tabella A.

4. Oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di carrozza letto, posto letto o cuccetta, secondo l'allegata tabella A. Sono altresì rimborsabili, nell'ambito della classe spettante, le spese sostenute per supplementi, prenotazioni, tasse d'imbarco e altri oneri accessori.

5. Nei viaggi in aereo con mezzi di linea, all'interno o all'estero, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente. Il relativo rimborso è subordinato all'esibizione della polizza.

6. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un'indennità pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super a chilometro. L'interessato deve indicare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi.

7. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, non compete alcuna indennità chilometrica.

8. E' consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo.

9. In caso di noleggio di autovettura senza autista, sono ammesse al rimborso le spese sostenute per il nolo e per l'acquisto di carburante.

10. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di viaggio originale. Se il biglietto di viaggio è privo del prezzo, perché sia ammesso al rimborso, occorre sia allegata una fattura od altro idoneo documento dell'agenzia che lo ha emesso. Sono ammessi al rimborso, purché debitamente fatturati o documentati, gli importi corrisposti all'agenzia di viaggio per la prenotazione del biglietto aereo e dei servizi alberghieri.

11. Quale documentazione sostitutiva del biglietto di viaggio smarrito è ammessa la fotocopia del biglietto stesso, accompagnata da un'autodichiarazione di smarrimento, rilasciata ai sensi della legge n. 15 del 4/11/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Qualora la società ferroviaria straniera ritiri il biglietto originale, sarà cura dell'interessato farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva che indichi il prezzo, la data e il percorso. In difetto, quale documentazione sostitutiva è ammessa la fotocopia del biglietto stesso accompagnata da un'autodichiarazione con la quale l'interessato illustri le circostanze che gli impediscono di allegare il titolo originale di viaggio.

13. Al personale incaricato di svolgere compiti ispettivi o sopralluoghi tecnici, anche nell'ambito del territorio in cui ha la propria sede di lavoro, compete il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio allorquando sia stato autorizzato. La predetta autorizzazione non può superare l'anno solare cui si riferisce e può essere rinnovata.

Art. 10
Disposizioni generali sul trattamento economico

l. Il personale comandato in missione al seguito di personale di qualifica più elevata, ed il personale facente parte di delegazione ufficiale dell'Ateneo, può essere autorizzato a fruire delle stesse condizioni di rimborso delle spese previste per la persona in missione di qualifica più elevata.

2. La corresponsione della diaria al personale tecnico-amministrativo non esime l'Amministrazione dal pagamento delle indennità dovute per orario su fasce pomeridiane, per particolari condizioni di lavoro o per lavoro straordinario, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il personale che durante la missione dimostri di aver lavorato in giorni festivi potrà chiedere il recupero compensativo.

4. Le ore di viaggio non vengono computate come ore di lavoro straordinario.

5. I componenti del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione in missione in rappresentanza dell'Ateneo, se non hanno titolo ad un trattamento più favorevole, sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, al personale di 9° livello. Tale disposizione si applica anche al Presidente del Consiglio degli studenti.

Art. 11
Partecipazione a convegni o congressi

1. La spesa d'iscrizione per la partecipazione a convegni o congressi è trattata dal Centro ordinatore di spesa come una qualunque altra spesa che sia ordinata per l'acquisto di beni o servizi.

2. Qualora l'iscrizione sia comprensiva dell'alloggio e/o del vitto e sia possibile differenziare l'importo dell'iscrizione da quello dell'alloggio e/o del vitto, l'importo dell'iscrizione viene pagato secondo quanto previsto dal comma 1, mentre le spese di alloggio e/o del vitto sono rimborsate nell'ambito del trattamento di missione. Qualora non sia possibile differenziare l'importo dell'iscrizione, l'intero importo viene pagato secondo quanto previsto dal precedente comma 1, e - ai fini dell'applicazione del trattamento di missione - trova applicazione l'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

Art. 12
Anticipazioni

1. Il personale incaricato di effettuare una missione ha facoltà di richiedere una anticipazione pari al settantacinque per cento del costo presunto spettante per la missione (indennità e spese ammesse al rimborso), cui può aggiungersi l'intero prezzo dei biglietti di viaggio.

2. La richiesta deve essere inoltrata all'Amministrazione con un congruo anticipo, rispetto alla data di inizio della missione, in modo da consentire il pagamento prima della partenza. Su richiesta dell'interessato, gli importi necessari alla prenotazione e/o all'acquisto dei biglietti di viaggio sono erogati in tempo utile ai fini dei pagamenti, anche per consentire il godimento di eventuali agevolazioni.

3. Il personale che ha richiesto ed ottenuto l'anticipazione è tenuto, una volta terminato l'incarico di missione, a far pervenire sollecitamente all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.

4. Coloro che ottenuta l'anticipazione siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto entro 10 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione.

5. Possono essere concesse anticipazioni per iscrizioni a convegni o congressi, corrispondenti all'intero importo dovuto. La spesa sostenuta deve essere documentata all'atto di presentazione della domanda di liquidazione. Su richiesta dell'interessato, gli importi necessari all'iscrizione sono erogati in tempo utile ai fini del pagamento, anche per fruire di eventuali agevolazioni.

Art. 13
Prescrizione

l. Il diritto alla riscossione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione si prescrive dopo il 5° anno dalla data di emissione del mandato di pagamento.

Art. 14
Norme comuni e finali

1 Il presente regolamento si applica alle missioni espletate a far data dal …………...

2. Rimborsi d'importo superiore a quanto previsto dal presente regolamento possono essere corrisposti esclusivamente sulla base di motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Contratti e convenzioni con enti pubblici o privati possono prevedere trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, ma non possono derogare alle procedure di autorizzazione.

4. All'aggiornamento degli importi di cui all'allegata tabella A provvede il Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia per i dipendenti delle Amministrazioni civili dello Stato.

TABELLA A

SISTEMAZIONI DI VIAGGIO E ALBERGHIERE, DIARIE, LIMITI DI SPESA PER I PASTI

 

Qualifica

Diaria in Italia per 24 ore (in Lit)

Diaria all'estero

Classe treno e nave

Classe aereo

Pernottam. in treno

Categoria

Albergo

(escluso lusso)

Spesa per pasti al giorno in Italia

(in Lit)

 

Qualifica

Prof. ord. VII classe e sup.

56.000

Gruppo 2°

Prima

Prima (Business)

Letto in comp. singolo

Prima

119.000

Prof. ord. VII classe e sup.

Prof. ord. V e VI classe

47.000

Gruppo 2°

Prima

Prima (Business)

Letto in comp. singolo

Prima

119.000

Prof. ord. V e VI classe

Prof. ord. III e IV classe

40.000

Gruppo 2°

Prima

Turistica

Letto in comp. singolo

Prima

119.000

Prof. ord . III e IV classe

Prof. ord. I e II classe

40.000

Gruppo 2°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio.

Prima

119.000

Prof. ord. I e II classe

Prof. straord.

Prof. assoc.

40.000

Gruppo 3°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio

Prima

119.000

Prof. straord.

Prof. assoc.

Ricercatore

Ass.ord.

 

40.000

Gruppo 4°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio

Prima

119.000

Ricercatore

Ass.ord.

Personale con qualifica dirigenziale

II qual.ruolo spec.

40.000

Gruppo 3°

Prima

Turistica

Letto in comp. singolo

Prima

119.000

Personale con qualifica dirigenziale

II qual.ruolo spec.

Personale 9°livello

I qual.ruolo spec.

40.000

Gruppo 4°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio

Seconda

87.000

Personale 9°livello

I qual.ruolo spec.

Personale 8° livello

40.000

Gruppo 4°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio

Seconda

87.000

Personale 8° livello

Personale 7° livello

40.000

Gruppo 4°

Prima

Turistica

Letto in comp. doppio

Seconda

87.000

Personale 7° livello

Tutte le altre qualifiche

40.000

Gruppo 5°

Seconda

Turistica

Cucc. I classe

Seconda

87.000

Tutte le altre qualifiche

                 

Raccolta degli emendamenti presentati in ordine allo Statuto di autonomia dell'Università:

Articolo 10
Il Rettore: elezione


1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione.

2. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;
c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso pari al 10% del numero
dei professori e con modalità definite da Regolamento;
d) ai componenti del Consiglio degli studenti .

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. (1)

5. Il Rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.

Articolo 12
Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
e) il Direttore amministrativo;
f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui ai DPR 12.4.1994 e 6.5.1994 pubblicati nel supplemento ordinario n.112 della G.U. 8.8.1994, le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:
Area I. Tutti i settori A (eccetto il settore A04B), più i settori K05B e K05C
Area II. Tutti i settori B
Area III. Tutti i settori C
Area IV. Tutti i settori D, E, G
Area V. Tutti i settori F, V
Area VI. Tutti i settori H
Area VII. Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo A04B
Area VIII. Tutti i settori L
Area IX. Tutti i settori M
Area X. Tutti i settori N
Area XI. Tutti i settori P, S, Q

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore

4. I membri di cui alle lettere d), f), e g) durano in carica 3 anni accademici. La loro elezione è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.


Articolo 22
Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione quadrimestrale il Presidente e il Vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

a) piano triennale di sviluppo dell'Università;
b) piano annuale della didattica;
c) regolamento generale d'Ateneo;
d) regolamento degli studenti;
e) istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi di studio;
f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
i) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con Università italiane e straniere.

3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.

4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.

5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.

6. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.

Articolo 23
Il Nucleo di valutazione interna

1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione interna, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio .

3 . Il Nucleo di valutazione si compone di 4 membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico, di cui 1 professore di ruolo che lo presiede e 3 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.

4 . Il Nucleo dura in carica per un periodo di 3 anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; esso redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento e si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti il Nucleo si avvale di Gruppi di lavoro, appositamente costituiti per specifiche tematiche d'indagine, che operano sulla base delle direttive impartite dal Nucleo di valutazione. I componenti dei Gruppi di lavoro vengono designati dal Senato accademico su proposta del Nucleo di valutazione.

6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università.

Articolo 28
Il Preside: elezione

1. Il Preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

2. L'elettorato attivo spetta ai membri con diritto di voto del Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

4. Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso, nonché dai titolari di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.

b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.


2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.

(5) Art. 33 comma 1 c) Proposta di emendamento presentata dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia:
comma 1: "d)

Articolo 37
Specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma

La disciplina di cui ai precedenti articoli della presente sezione lascia impregiudicate le normative comunitarie o nazionali riguardanti specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma .

Articolo 45
Centri per la ricerca interdipartimentale

1. I Centri per la ricerca interdipartimentale svolgono attività di ricerca cui contribuiscono professori e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di un Centro può essere proposta da due o più Dipartimenti, ovvero da un gruppo di studiosi non tutti appartenenti ad un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato accademico, sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale, i Dipartimenti di riferimento.

2. La proposta d'istituzione di un Centro deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno fornite in tutto od in parte da realtà già esistenti. Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento, a quale

Dipartimento verrà affidata la sua gestione, ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di autonomia finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento.

3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di spazi in tutto od in parte a carico dell'Ateneo, può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale di sviluppo. L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del piano triennale.

4. Ciascun Centro predispone ogni triennio una relazione scientifica che, munita del parere dei Dipartimenti di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti di competenza.

5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi. Tale atto non può disporre una durata del Centro superiore a 9 anni. Eventuali proroghe sono deliberate con il procedimento previsto per l'istituzione.

6. In prima attuazione del presente statuto, gli esistenti Centri per la ricerca interdipartimentale continuano ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.

2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.

4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.

5. Ciascun Centro è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un Presidente. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro.

6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.

7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla entrata in vigore del presente statuto, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.


Articolo 50
Servizio bibliotecario

1. Il servizio bibliotecario è fornito dalle seguenti strutture: a) biblioteche di dipartimento, b) biblioteche di area. Alle esigenze di raccordo scientifico provvede la Commissione per le biblioteche di area, costituita da un rappresentante per ogni biblioteca di area, eletto dal relativo Comitato tecnico-scientifico fra i propri componenti. Tale Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

2. E' facoltà dei Dipartimenti conferire il proprio patrimonio librario ad una biblioteca di area.

3. L'Università dota le biblioteche di apposite risorse, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione.

4. Le biblioteche di Dipartimento sono gestite dai Dipartimenti in piena autonomia.

5. Le biblioteche d'area sono individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale. La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. E' garantito l'accesso ad esse da parte di tutti i membri della comunità universitaria. Ogni biblioteca d'area regolamenta l'accesso di altri studiosi e del pubblico.

6. L'elenco delle biblioteche d'area istituite è riportato nella tabella 3 allegata al presente statuto. Le biblioteche d'area, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto, vengono tutte configurate come Centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49.

7. I Centri di cui al precedente comma 6 provvedono anche alla gestione delle spese relative alla didattica per i Corsi di studio afferenti alle rispettive aree scientifico-culturali, sulla base di delibere dei Consigli di questi. Essi, d'accordo con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

Articolo 51
Servizio di calcolo

1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo.

2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.

4. Il Centro di Calcolo d'Ateneo, disciplinato ai sensi del precedente articolo 49 ,

- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,
- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,
- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.


Articolo 53
Altre strutture dell'Università

1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.

2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole ai sensi del precedente articolo 49.

3. L'Università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.

4. Il Policlinico dell'Università è costituito in azienda dell'Università ai sensi del successivo Titolo VI.