VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2000

Il giorno 22 giugno 2000, alle ore 15.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce la Commissione Consultiva permanente Affari Statutari e Normativi, convocata in data 7 giugno u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, i Professori F. Chiomenti, il Prof G. Santoni (che funge da Segretario), il Prof. U. Tarantino e la Dott.ssa M.C. Pietrini.
Per l'Amministrazione è presente il Dott. M. De Rosa.
Sono assenti giustificati: il Prof. A.M. Picardello ed il Prof. O.A. Simone.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale della seduta del 2 giugno u.s.
3) Centri interdipartimentali
4) Nucleo di valutazione
5) Regolamento per la valutazione della didattica da parte degli studenti.
6) Regolamento didattico d'Ateneo.
7) Varie ed eventuali.

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta il punto iscritto all'o.d.g. come: 3) Centri Interdipartimentali" in quanto sarebbe opportuna la presenza anche del Prof. A.M. Picardello che, per improrogabili impegni assunti in precedenza, non ha potuto partecipare alla riunione odierna.
La Commissione approva all'unanimità.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 GIUGNO 2000.
Il Presidente pone in votazione il Verbale della seduta del 2 giugno u.s. che viene approvato all'unanimità.

4) NUCLEO DI VALUTAZIONE
La Commissione, in ordine a quanto previsto dalla legge 370/99, predispone una proposta di modifica statutaria all'art. 23 che tenga conto del mutato indirizzo legislativo.
La Commissione esamina l'art. 23 dello Statuto che viene qui di seguito riportato:

Articolo 23 "Nucleo di Valutazione interna"
1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione interna, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza e l'economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia delle libertà dell'insegnamento e della ricerca.
2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
3. Il Nucleo di valutazione si compone di quattro membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 1 professore di ruolo che lo presiede e 3 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.
4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; esso redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento e si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti il Nucleo si avvale di gruppi di lavoro, appositamente costituiti per specifiche tematiche d'indagine, che operano sulla base delle direttive impartite dal Nucleo di valutazione. I componenti dei Gruppi di lavoro vengono designati dal Senato accademico su proposta del Nucleo di valutazione.
6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, pone in votazione gli emendamenti, qui di seguito riportati, che vengono approvati all'unanimità.
- Emendamento aggiuntivo: alla fine del 2° comma aggiungere il seguente periodo: "Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente".
- Emendamento sostitutivo: sostituire il 3° comma con il seguente testo: "Il Nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà dell'Ateneo, e 3 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione".
- Emendamento sostitutivo: sostituire il 4° comma con il seguente testo: " Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

5) REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI.

La Commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

6) REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO.
Si svolge un'ampia discussione sulle proposte rispettivamente avanzate dal Prof. O.A. Simone (allegato 1) e dai Professori F. Chiomenti e A. D'Atenea (allegato 2). Tali proposte costituiscono parte integrante al presente verbale.
Al termine della discussione la Commissione manifesta all'unanimità la propria decisa preferenza per l'ipotesi di un Regolamento didattico d'Ateneo "leggero" conformemente alla proposta del Prof. O. A. Simone, salvo ulteriori miglioramenti della proposta stessa.
La Commissione manifesta inoltre apprezzamento per gli emendamenti presentati dai Professori F. Chiomenti e A. D'Atena che ritiene vadano esaminati con la massima attenzione dal Senato Accademico qualora venisse respinta l'ipotesi principale, per la ragione che introducono correttivi essenziali.
La Commissione, inoltre, con riferimento all'impatto delle norme in dettaglio, ravvisa l'esigenza che venga sentito il competente ufficio dell'Amministrazione, per le verifiche necessarie.

Il Presidente alle ore 16.10 dichiara tolta la seduta
Il presente verbale si costituisce di n. 3 fogli, incluso il presente e di n. 2 allegati.

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Santoni

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena


Allegato n. 1

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO (PROPOSTA SIMONE)

1.
Ogni corso di studio (laurea, laurea specialistica, specializzazione) adotta un proprio Regolamento didattico rispettando i riferimenti normativi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento didattico d'Ateneo.

In particolare, ogni Consiglio di Corso di Studio delibera il proprio Regolamento didattico ai sensi dell'articolo 12 del DM URST 3 novembre 1999, n. 509 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000), che recita:

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Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
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2.
Il Regolamento didattico di Corso di Studio disciplina altresì modi e forme:
a) di valutazione per l'orientamento alla scelta universitaria ed eventualmente per l'ammissione al corso di studio;
b) modalità di svolgimento del turorato.

3.
Il Regolamento didattico di Corso di Studio entra in vigore entro tre mesi dalla approvazione del competente Consiglio, previa valutazione del Consiglio di Facoltà pertinente e del Senato Accademico. La valutazione rispetta il principio del silenzio-assenso su base bimestrale.

4.
L'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" s'impegna ad adottare il proprio regolamento didattico d'Ateneo a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali, di cui all'articolo 11 del citato DM 3 novembre 1999, n. 509.


Allegato n. 2

Emendamenti alla bozza di regolamento didattico del 2.6.2000
(presentati da F. Chiomenti ed A. D'Atena)

Art. 1, comma 1: sostituire con "Conformemente all'art. 5 dello Statuto, l'Università conferisce titoli corrispondenti a tutti i livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti".

Art. 2, comma 1: sostituire con: "I corsi di studio attivati secondo il nuovo ordinamento sono elencati nella tabella A), allegata al presente regolamento. Gli altri corsi di studio mantengono invariato il relativo ordinamento, sino all'adeguamento degli stessi al nuovo ordinamento."

Art. 2, commi 2, 3 e 4: sopprimere, per trasferirne il contenuto nella tabella di cui sopra.

Art. 3, comma 1: adeguare all'art. 60, comma 2, dello Statuto (che riserva ai Consigli di corsi di studio un potere di proposta - ancorché vincolante - al Senato Accademico).

Art. 3, 1° comma, terzultimo rigo: dopo approvano inserire "determinandone i criteri" e sopprimere "nella loro autonomia"; al penultimo rigo sopprimere "specifiche quali".

Art. 3, 2° comma
1° rigo sopprimere le parole "entro il 30 aprile" e sostituire con "Con congruo anticipo rispetto all'inizio dei corsi".
Motivazione.
Si propone la soppressione delle parole "entro il 30 aprile" perché con esse si invade competenza attribuita dallo statuto (art. 66, 2° periodo), fonte superiore, alle strutture didattiche, le quali si regolano, ben più opportunamente, in relazione a quanto esse stesse decidono sull'inizio dei corsi e sulla tipologia e cadenza di essi.

Art. 3, comma 2, ultimo periodo: sopprimere
Motivazione: la materia - attenendo allo stato giuridico dei docenti - è di competenza della legge statale. L'eventuale disciplina regolamentare al riguardo è, quindi, illegittima per incompetenza.
E', inoltre da considerare che la norma legislativa nazionale che non richiede il consenso dei docenti ai fini della variazione dei loro compiti didattici (art. 15 l. n. 341/1990):
a) è da ritenere incostituzionale, per violazione dell'art. 33, comma 1, Cost.;
b) non prevede la propria applicazione a tutti i docenti, ma solo a quelli entrati in servizio dopo la sua entrata in vigore;
c) non prevede che i compiti didattici siano attribuiti annualmente (con conseguente loro istituzionale precarietà).

Art. 3, 3° comma
Sopprimere i primi tre capoversi.
Soltanto l'ultimo capoverso è conforme allo statuto (art. 13, 3° comma, lett. y).
Motivazione
La disciplina prevista nei primi tre capoversi è rimessa dallo statuto (art. 66 e art. 67, 2° comma) alle strutture didattiche e il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 fa espressamente salve per una serie di questioni didattiche organizzative le disposizioni degli statuti, subordinando per tali materie ai principi statutari i regolamenti di ateneo (art. 11, 7° comma "I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica etc.".

Art. 3, comma 4: va soppresso, a seguito della soppressione dei primi tre capoversi del comma precedente.

Art. 3, comma 5: sostituire "sopra indicate" con "tipiche".

Art. 3, comma 6:
- sostituire "della durata minima di 15 ore di lezione" con "la cui durata deve essere compatibile con il sistema dei crediti;
- sopprimere "eventualmente sotto la supervisione di un docente responsabile".

Art. 3, 7° e 8° comma
Sopprimere
Motivazione.
Materie di competenza delle strutture didattiche sia per statuto (artt. 60, 1° comma, e 67, 2° comma) sia per espressa previsione normativa (art. 12 D. M. 3 novembre 1999, n. 509 nella cornice legislativa dell'art. 11, 2° comma, L. 341/1990) la quale rinvia queste materie e altre (v. in seguito) alla competenza delle strutture didattiche e relativi regolamenti i quali sono proposti al S.A. dalle strutture didattiche: art. 60, 2° comma).

Art. 3, 9° comma
Sostituire entrambi i commi con "Gli esami di profitto si svolgono con cadenze, distanziate e pubblicizzate, e secondo modalità determinate dalle competenti strutture didattiche per ciascun corso di studio. Le prove orali sono pubbliche".


Art. 3, comma 10:
- sostituire "da loro stessi" con "dallo stesso"
- inserire all'ultimo rigo dopo stabiliscono ", se necessario,".

Art. 3, 11° comma.
Sopprimere.
Motivazione.
La materia è regolata dallo statuto (art. 74, 1° comma), fonte superiore. La disciplina statutaria - che si inquadra perfettamente nella cornice legislativa (art.11, 2° comma, L.341/1990)- viene, per espressa disposizione, integrata dai Consigli di corso di studio.

Art. 3, 12° comma.
Spostare per i Master, corsi di specializzazione professionale, il parere dai Dipartimenti alle Facoltà.

Art. 3, 13° comma.
Sopprimere il primo periodo.
Motivazione.
Lo statuto (art. 66, 2° periodo) e il D.M. 509/99 (art. 12) assegnano alle strutture didattiche questa competenza.

Art. 3, 14° comma.
Aggiungere dopo frequenza ", ove obbligatoria,".

Art. 3, 18° comma, secondo rigo
Sostituire a Università "Facoltà".

Art. 3, 20° comma.
Sopprimere il 2° periodo.
Motivazione.
Ripetitivo di norma avente valore legislativo (D.M. 509/99, art. 11, 7° comma, lett. d).

Art. 4
Sopprimere, fuorché l'ultimo comma.
Motivazione
Materia nei principi e nel contenuto di competenza legislativa (DPR 382/80, L. 341/1990).
A ciò è da aggiungere che eventuali norme di esecuzione della disciplina legislativa nazionale sono statutariamente demandate alle strutture didattiche competenti (art. 67, comma 2, dello Statuto).

Art. 5, commi 1, 2, 3, 4: sopprimere, poiché la materia è stata già disciplinata dal regolamento per l'orientamento ed il tutorato deliberato dal Senato accademico.

Art. 5, 5° comma, 1° comma, 2° rigo.
Sostituire le parole "e svolgono" con "e possono organizzare".

Art. 5, comma 5, ultimo capoverso: sostituire "organizzano" con "possono organizzare"

Art. 6
Sopprimere
La materia è stata già regolata in attuazione del D.M. 21 maggio 1998 n. 247, dal Regolamento emanato con D.R. 10 novembre 1999.

Art. 7, 2° comma, 1° rigo.
Inserire dopo ciascuno studente: ", ove previsto dalla competente struttura didattica,".

Art. 8, comma 1: tra "Atenei" e "da una diversa struttura", sostituire la congiunzione "e" con l'avversativa "o".

Art. 9, commi 1 e 2:
- tenere presente che l'art. 12, comma 2, lett. d) d.m. 3.11.1999, n. 509 demanda al regolamento didattico dei corsi di studio la determinazione della "tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami, etc …"
- coordinare, inoltre, con il regolamento sulla scuola di istruzione a distanza

Art. 10, primo capoverso: sostituire con il seguente: "Su proposta dei Consigli di Corso di studio, i Consigli di Facoltà deliberano in merito al riconoscimento dei titoli di studio compiuti all'estero. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. f) dello Statuto."

Art. 12, 1° comma.
Sostituire con il seguente "Fermo quanto disposto nell'art. 37 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà propone con motivata deliberazione al Senato Accademico l'istituzione di Scuole di specializzazione e di Corsi di perfezionamento post-laurea. Qualora alla istituzione delle Scuole concorrano più Facoltà è necessario procedere di concerto fra le medesime alla costituzione della Scuola".

Art. 12, comma 4: sopprimere.

Art. 13, comma 1: sopprimere da "ovvero" sino a "53 dello Statuto".

Art. 13, comma 3: sopprimere.

Art. 14, 1° comma
Sostituire a "I Dipartimenti…." fino a "53 dello Statuto" con "Le Facoltà o i Consigli di corso di studio".

Art. 14, 4° comma, 1° rigo
Sopprimere "ai Dipartimenti".

Art. 14, comma 5: sopprimere "che le sostengano anche finanziariamente.

Art. 14, comma 6: Aggiungere all'inizio: "Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale od europeo,"

Art. 14, 6° comma, 1° rigo
Inserire dopo il Senato Accademico ",su iniziativa delle competenti strutture didattiche,"

Art. 14, comma 6: sostituire "attestati sulle attività di tali corsi" con "i relativi attestati"

Art. 14, 7° comma, 3° rigo.
Dopo I responsabili delle strutture didattiche inserire "sulla base di uno specifico programma sottoscritto dai proponenti e seguendo, ove vengano presentate più richieste distinte, un criterio di precedenza temporale nonché un criterio di rotazione,".

Art. 16: sopprimere
Motivazione: la materia va disciplinata dal regolamento per la valutazione dell'attività didattica.