Previdenza complementare: No alla confusione, sì alla chiarezza!

 

 

CGIL, CISL e UIL confermano il giudizio negativo sulla legge di riforma della previdenza perché non affronta, in modo adeguato, le questioni prioritarie per rendere socialmente sostenibile il sistema pensionistico e più rispondente ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati.

 

 

Il coinvolgimento delle parti sociali

CGIL, CISL e UIL, nell’incontro informale con il Ministro del Welfare del 1° dicembre u.s., hanno riaffermato che la definizione dei decreti legislativi attuativi della legge di riforma della previdenza deve realizzarsi tramite un reale coinvolgimento delle parti sociali.

 

 

“L’espressione del silenzio – assenso”

 Con riferimento alla destinazione del TFR maturando, a partire dall’adozione del decreto legislativo attuativo della legge delega, scatterà il termine di 6 mesi entro il quale il lavoratore potrà:

·         scegliere la forma pensionistica complementare a cui aderire;

·         dichiarare di voler continuare a mantenere il TFR in azienda, senza destinarlo ad alcuna forma pensionistica complementare;

·         non esprimere alcuna scelta.

 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore non effettui alcuna opzione, dopo 6 mesi dall’adozione di uno o più decreti legislativi, previsti dalla Delega entro il mese di giugno 2005, scatterà il meccanismo del “silenzio – assenso”,  sulla base di una definizione gerarchica puntuale fra le diverse forme previdenziali complementari, che veda come primo naturale approdo quello dei fondi pensione di natura negoziale, nel rispetto dell’autonomia contrattuale collettiva, costituzionalmente protetta.

 

Per i lavoratori assunti dopo l’emanazione di detti decreti il tempo di riflessione di sei mesi, prima che scatti il meccanismo di arruolamento tacito, decorrerà  dalla data di assunzione.  

 

Al lavoratore, secondo CGIL, CISL e UIL, dovrà essere tra l’altro consentito di scegliere tra l’esplicita destinazione del TFR alla previdenza complementare ed il mantenimento in azienda del TFR stesso.

Si ribadisce con chiarezza che per coloro che si siano già espressi mediante l’iscrizione ad un fondo pensione, o che in seguito opteranno per il fondo pensione di proprio riferimento contrattuale, la quota di TFR maturando da destinare al fondo sarà quella stabilita dalla contrattazione collettiva, vincolante per le parti sociali.

 

 

 

CGIL, CISL e UIL ribadiscono  al Ministro del Welfare che, nell’adozione del decreto legislativo sulla previdenza complementare, sia tenuta in massimo conto L’esigenza di un’adeguata informazione per tutti i potenziali aderenti alla previdenza complementare

 

CGIL, CISL e UIL ritengono indispensabile che l’adozione del decreto legislativo attuativo della delega venga preceduto da una vasta campagna informativa, realizzata anche mediante la forma della pubblicità Progresso, che coinvolga tutte le parti sociali interessate.

 

La suddetta comunicazione dovrà illustrare chiaramente le caratteristiche ed il grado di copertura previdenziale attuale e futura rispetto al proprio livello retributivo, ponendo in rilievo l’esigenza di una prestazione pensionistica complementare capace di integrare adeguatamente quella erogata dal sistema pubblico obbligatorio.

La corretta informazione renderà sempre più chiara a tutti l’esigenza di dotarsi di una effettiva copertura previdenziale integrativa della pensione di base, rafforzata da livelli congrui di contribuzione e dalla conseguente messa a disposizione del TFR, per conseguire prestazioni adeguate in forma di rendita vitalizia e/o in forma mista capitale-rendita.

 

 

L’equiparazione tra le forme pensionistiche complementari e l’utilizzo del contributo dell’impresa

CGIL CISL e UIL ritengono che il conferimento del TFR verso la previdenza complementare debba essere effettuato prioritariamente verso le forme di previdenza complementare di tipo collettivo e negoziato: fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti ad adesione collettiva purché, per questi ultimi, siano definite regole nuove di trasparenza, funzionamento, responsabilità del fondo, sistemi di controllo sui livelli di costo e sulle caratteristiche della gestione finanziaria..

CGIL CISL e UIL considerano contraddittoria e dannosa l’eventuale confusione normativa tra le forme pensionistiche di tipo collettivo e negoziale, dette di secondo pilastro, e quelle forme pensionistiche meglio conosciute come scelte individuali  di terzo pilastro.

 

 

I vantaggi delle forme pensionistiche collettive e negoziali

CGIL, CISL e UIL ritengono che i fondi pensione collettivi e negoziali siano le forme pensionistiche più idonee nelle quali far confluire sia il TFR maturando sia il contributo dell’impresa e del lavoratore contrattualmente stabiliti. Tali fondi sono:

-          organizzati sotto forma associativa, garantendo il rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nella composizione degli organi di amministrazione e controllo;

-          sono improntati a criteri di trasparenza, controllo effettivo  e prudenza nella gestione delle risorse;

-          presentano livelli di oneri e spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto alle altre forme pensionistiche.

 

I benefici fiscali per gli aderenti alla previdenza complementare

CGIL, CISL e UIL ritengono urgente e necessario un miglioramento significativo del trattamento fiscale per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, per quanto riguarda sia l’imposizione sui  rendimenti annui, sia la deducibilità della contribuzione e la tassazione delle prestazioni erogate.

Per quanto attiene alle misure di compensazione per la messa a disposizione del TFR maturando, CGIL, CISL e UIL ritengono che il Governo possa farsi carico anche delle aspettative delle imprese, in termini di coperture finanziarie nel bilancio pubblico.

 

 

la previdenza complementare nel settore del pubblico impiego

Lo sviluppo della copertura previdenziale di tipo complementare nel settore del pubblico impiego non è più rinviabile.

Occorre rendere esigibile per tutti lavoratori del pubblico impiego la previdenza complementare, costituendo i fondi pensione nei settori scoperti e avviando un confronto serio con il Governo sul meccanismo della virtualità del trasferimento del TFR

 

 

Conclusioni

CGIL, CISL e UIL ritengono pertanto utile proseguire il confronto sui vari temi della legge approvata. In particolare sarà necessario affrontare anche i problemi relativi:

-          al superamento dello 0,20% (in base alla normativa vigente tale contributo è destinato al Fondo di garanzia INPS per il TFR);

-          alla predisposizione di forme pensionistiche complementari per i lavoratori atipici;

-          al rafforzamento delle forme di tutela e di garanzia delle prestazioni di previdenza complementare.