Affari Sociali

Per la CGIL, nella commissione degli affari sociali, la rappresentante è Paola Pepi - email: pepi@juris.uniroma2.it

L'attività e i compiti

La Commissione paritetica è formata da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL e uno per la RSU di Ateneo e da altrettanti membri in rappresentanza dell'Amministrazione. I compiti della Commissione riguardano: attività dei soggiorni estivi, asilo nido, attività culturali, ricreative, sportive e per il tempo libero.Tali attività riguardano il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all' Ufficio degli Affari Sociali dell'Ateneo di Roma Tor Vergata - edificio Rettorato
6° piano stanza 612 - tel./fax 06 7259 3713
via Orazio Raimondo, 18
00173 - Roma

Orario di ricevimento:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Norma di riferimento: D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 - Pubblicato nella G.U. 12/11/1990 n. 264, S.O.

21. Attività culturali e ricreative.

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (14), ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (14), ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi puo essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonchéé‚ di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

per saperne di più collegati al link dell'Ufficio degli Affari Sociali:

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=AMM&section_parent=897