R.D. 28 aprile 1927, n. 801.

Disposizioni concernenti la carriera dei professori dei regi istituti d'istruzione artistica, dei reali educandati femminili e della regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 1927, n. 125.

Personale insegnante delle regie accademie di belle arti e dei licei artistici, dei regi conservatori di musica e
della regia scuola di recitazione

Disposizioni normali

1. I ruoli organici del personale insegnante delle regie accademie ed istituti di belle arti, dei regi istituti di musica e di arte drammatica e della scuola di recitazione annessa al regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, di cui alla tabella n. 38 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nella tabella n. 1, annessa al presente decreto.

2. Gli insegnanti assegnati al grado iniziale 7° conseguono il grado 6° dopo otto anni di permanenza nel 7°.

Gli insegnanti assegnati ai gradi iniziali 8° e 9° conseguono dopo otto anni il grado immediatamente superiore e dopo altri otto anni il grado successivo.

Gli insegnanti assegnati ai gradi iniziali 10° e 11° conseguono dopo tre anni il grado immediatamente superiore e rispettivamente dopo altri due periodi di otto anni ciascuno i due gradi successivi.

Non può conseguire il grado superiore chi non sia stato confermato stabilmente a norma degli artt. 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734, salvo che non sia stato nominato senza concorso a norma degli artt. 6 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734, nei quali casi, trattandosi di posti con grado iniziale 10° od 11°, consegue inoltre, all'atto stesso della nomina, il grado immediatamente superiore a quello iniziale.

3. I direttori dei regi conservatori di musica sono di regola nominati in esperimento per un triennio in seguito a pubblico concorso senza limitazione di età all'infuori di quella contenuta nell'art. 55, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Il Ministro ha facoltà di nominare senza concorso a direttore in esperimento o stabile chi con opere o con insegnamenti abbia acquistato singolari meriti nell'arte musicale.

Nel caso di cui al comma precedente sarà udito il parere di speciale commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

I direttori in esperimento divengono stabili secondo le norme sancite per gli insegnanti negli artt. 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734.

Gli artt. 36 e 37 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sono abrogati.

4. I consigli di amministrazione degli istituti di istruzione artistica possono essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ad assumere con contratto temporaneo personale insegnante e tecnico, in sostituzione di personale di ruolo.

La misura della retribuzione, previo accordo col Ministero delle finanze è fissata nel contratto e la relativa spesa è posta a carico del bilancio dei singoli istituti.

Disposizioni transitorie

5-7.. Recano disposizioni transitorie ormai prive di interesse.

Personale insegnante dei reali educandati femminili di Milano, Firenze, Verona,
Udine,Palermo e Montagnana

Disposizioni normali

8. I ruoli organici del personale dei reali educandati femminili, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F del regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2323, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle num. 2, 3, 4, 5, 6, 7 annesse al presente decreto.

9. I professori dei reali educandati femminili sono distinti nei ruoli A e B.

Appartengono al ruolo A i titolari di cattedre per le quali sia richiesta laurea conseguita presso università o diploma ottenuto presso istituti superiori di magistero; appartengono al ruolo B i titolari di cattedre per le quali sia richiesto il titolo di studio inferiore. I professori straordinari sia del ruolo A sia del ruolo B conseguono la promozione a ordinari dopo un periodo triennale di prova.

Disposizione transitoria

10. Gli attuali insegnanti di 1ª classe dei reali educandati saranno inquadrati tra i professori del ruolo A, quelli di 2ª classe tra i professori del ruolo B.

Personale della regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti

11. Alla tabella 37 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte concernente il personale della regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, è sostituita la tabella n. 8, annessa al presente decreto.

12. Gli insegnanti vengono assunti nel grado 11°. Dopo tre anni di permanenza in tale grado possono essere promossi al grado 10°, in seguito a risultato favorevole di un'ispezione disposta dal Ministero.

Possono essere promossi dal 10° al 9° grado gli insegnanti che, avendo prestato almeno sei anni di lodevole servizio, siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, ritenuti meritevoli della promozione stessa.

L'insegnante già in servizio alla data del presente decreto conserverà il grado attuale e potrà essere promosso al grado superiore, trascorso un biennio dalla data di assunzione, su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero.

Disposizione finale

13. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1927.

 

(Si omettono le tabelle allegate).