ACCORDO DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7
DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
In
data
27/9/2002
alle ore
10.00
ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'Accordo in oggetto tra:
per L'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente (firmato)
per
le Confederazioni sindacali:
Confederazioni Sindacali
CGIL firmato
CISL firmato
UIL
firmato
ConFsal firmato
CISAL
CONFEDIR firmato
RdB/CUB
CIDA firmato
UGL
firmato
COSMED firmato
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo di
interpretazione autentica
ACCORDO DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7
DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
STIPULATO
IL
29 LUGLIO 1999
PREMESSO
che Il
Tribunale di Prato – sezione lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G.
165/2001, tra il ricorrente –Belcari C. - ed il resistente – Azienda USL n.
4 di Prato – con ordinanza del
28/11/2001
ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è
necessario risolvere in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda
proposta in causa dal ricorrente, la questione concernente l'interpretazione
degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed
in particolare :
accertamento del diritto del ricorrente – assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato presso il resistente dal
5/11/1998
al
9/4/1999
al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto per scadenza del
termine, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi
dell'art. 2, comma. 5 della Legge n. 335/1995.
CONSIDERATO
- che, ai
sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge n. 335/1995 "per i lavoratori assunti
dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche , di cui
all'art.1 del D. Lgs 29/1993 , i trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c.
in materia di trattamento di fine rapporto".
-
che i successivi commi 6 e 7 dell'art. 5 della medesima legge demandano alla
contrattazione nazionale il compito di "definire le modalità di quanto
previsto dal comma 5" e "le modalità per l'applicazione, nei confronti dei
lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in
materia di trattamento di fine rapporto" e stabiliscono inoltre (comma 6) di
dettare con D.P.C.M. le norme di esecuzione di quanto definito dai contratti
nazionali.
-
che l'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformità alle disposizioni
legislative citate e nel rispetto dei contenuti del mandato ricevuto dall'Aran,
al comma 2 dell'art. 2 ha stabilito che "ai dipendenti assunti a far tempo
dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995".
-
che l'Accordo Quadro sopra citato all'art. 7 ha inoltre stabilito che " ai
periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla
data di entrata in vigore del D.P.C.M. la disciplina del T.F.R., prevista
per i settori privati, in conformità al disposto legislativo".
-
che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell'entrata in vigore del
DPCM del 20/12/1999, pubblicato sulla G.U. del 15-5-2000 (previsto dalla
legge 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998) trovano, applicazione
le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro.
-
che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati
prima del 30 maggio 2000 ( per i rapporti a tempo indeterminato il
successivo D.P.C.M. del 2 marzo 2001 – pubblicato sulla G.U. del 23/5/2001-
ha differito la data al 31 dicembre 2000) continuerebbe ad operare la
disciplina previgente (Legge n. 177/1976, art.7 c. 1 e D. Lgs n. 207/1947
art. 9), tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla
Corte Costituzionale sulla specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973;
208/1986).
Tutto ciò considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo relativa all'interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici nel testo che segue:
Con
riguardo all'art. 2 comma 2 ed all'art. 7 delll'Accordo Quadro del 29 luglio
1999,
le parti concordano che, per i rapporti a tempo determinato, la decorrenza
per l'applicazione della nuova disciplina del TFR (ex art. 2120 del c. c.)
debba essere fissata alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di
esecuzione dello stesso Accordo;
la
predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata alla data del
30/5/2000
in coincidenza con l' entrata in vigore del D.P.C.M. del
20/12/1999,
a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. n. 111 del
15/5/2000.