ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI
FINE RAPPORTO E
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
A seguito del parere
favorevole espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore di
cui all'art. 46, comma 5, del D.lgs n. 29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo
siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro
Nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della
legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché della
certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999 si è svolto
l'incontro tra l'Aran e le confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Confsal,
Cisal, Confedir, RdB/CUB, Cida, Ugl, Cosmed).
Al termine della riunione le
parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma
dell'art. 45, comma 3 del D.lgs n. 396/97.
PREMESSA
L'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei
rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto
regolato dall'art. 2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché
l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire
tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina
contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del
conseguente D.pcm previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995,
attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle
disposizioni emanate in materia con il D.lgs 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo,
con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del
legislatore teso ad avvicinare sempre più la cultura del pubblico a quella del
privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende
forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del
sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente accordo.
Art. 1
Campo di applicazione
- Il presente Accordo si applica a tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni
Capo I - Il TFR
Art. 2
Modalità applicative e
decorrenze della disciplina del TFR
- Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data
di entrata in vigore del D.pcm previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge
n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto
dal codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
- Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1
gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del
D.pcm di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti
già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
- I dipendenti già in servizio alla data del
31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione
prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la
trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR,
con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in
coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo
ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i
dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole
attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
Art. 3
Effetti sul TFR
- In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.
59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione per
l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone
necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire
nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza
complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice
civile in materia di TFR.
- Dalla data di esercizio dell'opzione le quote
del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del
codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal
dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione
del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole
della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota
così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate,
saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla
predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e
alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di
imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di
indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'Inpdap per i
dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine
servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni Inpdap
provvedono i singoli enti di appartenenza.
Art. 4
Calcolo del TFR
- Il TFR si calcola applicando i criteri
previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della
retribuzione:
- l'intero stipendio tabellare;
- l'intera indennità integrativa speciale;
- la retribuzione individuale di anzianità;
- la tredicesima mensilità;
- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo
dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della
preesistente normativa.
- Ulteriori voci retributive potranno essere
considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza
pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti
programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli
enti gestori delle relative forme previdenziali.
- Le quote di accantonamento annuale saranno
determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori
privati iscritti all'Inps, pari al 6,91% della retribuzione base di
riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
- Per i dipendenti iscritti alla gestione
Inpdap per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà
effettuata dal medesimo istituto che vi provvederà al momento della
cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del
codice civile. Per il personale non iscritto all'Inpdap per i trattamenti di
fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto
adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6
Effetti sulla retribuzione del
passaggio a TFR
- A decorrere dalla data di esercizio
dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai
dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso
regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base
retributiva previsto dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del
DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina
effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
- Per assicurare l'invarianza della
retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo
quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti
dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda
viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione
attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e
dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli
effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
- La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2
si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di
entrata in vigore del D.pcm di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 7
Rapporti di lavoro a tempo
determinato
- Ai periodi di lavoro prestato a tempo
determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.pcm
di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori
privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità,
per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste
dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato
svolti precedentemente alla predetta data.
Art. 8
Norme finali
- Per gli enti il cui personale non è iscritto
alle gestioni Inpdap per i trattamenti di fine servizio e per i quali
conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva
prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29
dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.
- Le prestazioni creditizie e sociali vigenti
le cui finalità sono definite dal DM 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e
continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art.1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme
contrattuali vigenti per il personale destinatario.
- Le condizioni per l'armonizzazione pubblico -
privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di
contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della
finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità
costitutive
- Le parti concordano sulla costituzione di
Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà
dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione
individuale in regime di contribuzione definita.
- Al fine di limitare l'incidenza dei costi di
gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero
ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi
a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del
presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che
scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.
Art. 10
Destinatari
- Saranno associati ai Fondi pensione i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti al
1° gennaio 1996 fino al giorno precedente di entrata in vigore del D.pcm di
cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59,
comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in
vigore del predetto D.pcm i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11
Norme sul finanziamento dei
Fondi pensione
- Si conviene tra le parti che la quota di TFR
destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla
data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al
giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.pcm di cui all'art. 2,
comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del TFR medesimo.
- Per i dipendenti assunti a far tempo dalla
data di entrata in vigore del D.pcm di cui al comma 1 i quali chiedano
l'iscrizione ai Fondi pensioni, gli accantonamenti annuali di TFR successivi
alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
- Per il finanziamento delle quote di cui ai
commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di 200 miliardi in
conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998
e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Le quote di TFR non coperte dallo
stanziamento di cui al comma 3 saranno rivalutate applicando il tasso di
rendimento previsto all'art. 12.
- Nell'accantonamento del TFR non saranno
computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
- A favore del personale iscritto alle gestioni
Inpdap per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per
l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti
di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art.59, comma 56 della
legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di
riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque
denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà
rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto dall'art. 12. La stessa
quota verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art.
12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei
lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
- In aggiunta a quelle di cui ai commi
precedenti potranno essere conferite ai fondi pensioni ulteriori risorse
secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di
contrattazione collettiva.
- Su concorde valutazione delle parti, la somma
di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge n. 448/1998 deve
essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti,
siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero
dall'aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando
non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di
lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della
consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di
contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale
concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto
della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al
numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
- Le somme eventualmente non utilizzate con
riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12
Conferimento ai fondi pensione
del montante maturato
- Per i dipendenti iscritti all'Inpdap per i
trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il
montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di
rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla
media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare
presenti sul mercato da individuare tra quelli con maggior consistenza di
aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del
presente accordo. Per il personale non iscritto all'Inpdap per i trattamenti
di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti
di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di
cui sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro.
- Successivamente, previa verifica con le parti
sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si
applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13
Procedure per la costituzione
dei fondi pensione
- La costituzione dei Fondi dovrà avvenire
secondo le modalità previste dal D.lgs n. 124/1993 e successive modificazioni
e integrazioni e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e
integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena
attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di:
formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del
regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci
del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di
accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione
e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso
alle prestazioni.
Art. 14
Norme relative agli enti
pubblici non economici e agli enti di ricerca
e sperimentazione
- Per gli enti pubblici non economici e per gli
enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà
attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 15
Norma finale
- La prima verifica sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo
quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il
31 dicembre 2001.
- Con separato atto da stipulare tra le parti
verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.