CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005


Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :
per l’ARAN, su delega del Presidente:  Dott. Antonio Guida FIRMATO
per le Confederazioni sindacali:
CGIL FIRMATO
CISL FIRMATO
UIL FIRMATO
CISAL FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
CGU FIRMATO
RDB CUB NON FIRMATO
USAE FIRMATO


All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore materiale:
1) all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei Conti;
Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB, sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005.
 

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005

CAPO I
ART. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell’art. 2 comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
 

CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2 - Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli – pari a n.12 – relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002 n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12.
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e
del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l’AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell’avvenuta compensazione
viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell’art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
ART. 3 - Contingente dei permessi sindacali
1. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:
a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 4 - Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall’art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con l’art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto Scuola, con le medesime modalità :
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all’art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART. 6 - Disposizioni particolari per il comparto Scuola
1. Per l’ applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’ anno scolastico 2004-2005. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco
o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare
alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art.6 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART. 7 - Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in
vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo
accordo successivo all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative – purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle
– saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ
del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell’art. 6 del CCNQ del 9 agosto
2000 e dall’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.
 

TAVOLA 1 - CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE
NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
RDB CUB
USAE
 

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 3 - AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 5 - ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
 
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
UNIONE ARTISTI UNAMS 1 CGU -
CGIL SNUR AFAM 1 CGIL -
CISL UNIVERSITA' - CISL -
UIL AFAM -  UIL -
SNALS - CONFSAL - CONFSAL 1
totale 2   1

  
 

TAVOLA 6 - ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
 
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 8 CGIL 1
CISL FIR 8 CISL 1
UIL PA 6 UIL -
USI - RDB / RICERCA 1 RDB CUB -
totale 23   2

  

 

TAVOLA 7 - MINISTERI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 11 - SCUOLA
 
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL SCUOLA 301 CGIL 29
CISL SCUOLA 285 CISL 29
SNALS - CONFSAL 214 CONFSAL 22
UIL SCUOLA 131 UIL 10
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 68 CGU 9
    ASGB/USAS 1
totale 999   100

  

 

TAVOLA 12 - UNIVERSITA'
 
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 19 CGIL 1
CISL UNIVERSITA' 12 CISL 2
UIL PA 6  UIL 1
FED NAZ CONFSAL SNALS  UNIV/CISAPUNI 3 CONFSAL  
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill universitàcusal, tecstat usppi) 1 CISAL  
totale 41   4

  

 

TAVOLA 13 - RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI
 

confederazioni numero
distacchi
CGIL 42
CISL 38
 UIL 13
CISAL 11
CONFSAL 41
CGU 7
RDB CUB 6
totale 158

 

TAVOLA 14 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI
 

 

confederazioni ore permessi
CGIL 4.323
CISL 4.323
 UIL 4.323
CISAL 4.323
CONFSAL 4.323
CGU 4.323
RDB CUB 4.323
USAE 4.323
totale 34.584

 

 

TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI - TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI
 

 

comparto ore permessi
Agenzie fiscali  2.500
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo  8.512
Enti Pubblici non Economici 14.147
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale 800
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 2.802
Ministeri 34.600
Presidenza del Consiglio dei Ministri 500
Regioni - Autonomie Locali 97.642
Servizio Sanitario nazionale 89.503
Scuola 127.355
Università 7.515
totale 385.876

 

 

TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 17 - AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 19 - ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
 

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi
UNIONE ARTISTI UNAMS 366
CGIL SNUR AFAM 221
CISL UNIVERSITA' 101
UIL AFAM 68
SNALS - CONFSAL 44
totale 800

 

 

TAVOLA 20 - ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
 

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi
CGIL SNUR 930
CISL FIR 1.049
UIL PA 646
USI - RDB / RICERCA 177
totale 2.802

 

 

TAVOLA 21 - MINISTERI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
    . . . o m i s s i s . . .
 

TAVOLA 25 - SCUOLA
 

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi
CGIL SCUOLA 37.642
CISL SCUOLA 36.466
SNALS - CONFSAL 27.304
UIL SCUOLA 16.536
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 9.407
totale 127.355

 

TAVOLA 26 - UNIVERSITA'
 

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi
CGIL SNUR 2.655
CISL UNIVERSITA' 2.615
UIL PA 1.194
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI 765
CSA DI CISAL UNIVERSITA'
(cisal università, cisas  università,
confail-failel-unsiau, confill universitàcusal, tecstat usppi)
286
totale 7.515

 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d’anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall’art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all’art. 2, comma 5, le parti concordano sulla necessità di accertare l’attuale validità dell’art. 43, comma 13 del dlgs. 165 del 2001 relativamente all’assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel territorio per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola, Sanità e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o provinciale.
 

NOTA A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la sigla all'ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla condivisione o meno del testo dell'accordo ma alle tabelle di ripartizione che evidenziano, oltre che elementi di illogicità e contraddittorietà, alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse solo dopo una approfondita disamina del quadro complessivo (distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla dell'ipotesi di accordo).
In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei professionisti e dei ricercatori dai comparti Ricerca e Enti Pubblici non Economici all'area della dirigenza risultano esserne stati sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad altri comparti;
- si è continuato a considerare un unico comparto Ministeri anche le .Agenzie Fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare la ripartizione sulla base della rappresentatività e della diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di penalizzare chi,
come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più alta negli altri due comparti;
- la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della diminuzione o perdita di rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali non ha premiato solo chi ha rafforzato la propria rappresentatività.
La RdB Pubblico Impiego contesta, inoltre, la preclusione della possibilità di un esame comparato della distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla rappresentatività di ciascuna sigla.
Roma, 3 agosto 2004