CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005
Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l’incontro tra
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)
e le Confederazioni sindacali nelle persone di :
per l’ARAN, su delega del Presidente: Dott. Antonio Guida FIRMATO
per le Confederazioni sindacali:
CGIL FIRMATO
CISL FIRMATO
UIL FIRMATO
CISAL FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
CGU FIRMATO
RDB CUB NON FIRMATO
USAE FIRMATO
All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore
materiale:
1) all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono
sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già
segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei Conti;
Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB,
sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005
CAPO I
ART. 1 -
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate
nell’articolo 1, comma
2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei
distacchi e permessi il cui
contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in
sostituzione del vigente
CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva
del pubblico impiego” è
semplificata in “comparti”.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal
relativo accordo collettivo
quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono
indicate con la sigla RSU. Il
predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto
1998”. Il CCNQ del 7
agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre
prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ
del 27 gennaio 1999 è
indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa nazionale ai
sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
specificato nell’art. 2 comma
5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
“organizzazioni sindacali
rappresentative”.
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le
confederazioni cui le
organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il
termine di associazioni
sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le
organizzazioni di categoria
rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni
pubbliche comunque denominate.
CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2 -
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente
contratto è pari a n. 2448. Esso
deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli
– pari a n.12 – relativi ai
professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e
tecnologi degli Enti di ricerca
collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi
dell’art. 7, comma 4 della legge
15 luglio 2002 n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree
dirigenziali.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei
distacchi fruibili in tutti i
comparti dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, commi 5 e 6, fatto
salvo quanto previsto
dall’art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di
ciascun comparto secondo
le tavole allegate da n. 2 a n. 12.
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e
AFAM, anche per la durata
del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per
scorporo dai comparti di
provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre
2002. Al fine di
consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria
del comparto Ministeri e
del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma
compensativa rispettivamente
per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per
l’AFAM, i distacchi di
loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale di categoria nei
limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza.
Dell’avvenuta compensazione
viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
ed all’ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi
tra le associazioni sindacali
di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con
la precisazione che, ai
sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per garantire le
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle
d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile
con forme di rappresentanza
in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in
base al CCNQ del 7
agosto 1998.
6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono
rappresentative nei comparti,
ai sensi dell’art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle
tavole dal n. 2 al n.12. Tali
tavole avranno valore sino al successivo accertamento della
rappresentatività valido per il
quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
ART. 3 -
Contingente dei permessi sindacali
1. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall’art.
8 del CCNQ del 7
agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella
misura di n. 30 minuti
per dipendente.
3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:
a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi
sindacali di cui al
comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al
netto dei cumuli
previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU
del comma 2 – sono fruibili
dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso
l’amministrazione dove sono
utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori
ruolo.
b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali
rappresentative, al netto dei cumuli di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e
dei permessi spettanti alle
RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per
dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della
precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3
sono ripartiti nelle
amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate
nell’art. 9 del CCNQ del
7 agosto 1998.
ART. 4 -
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU
previsto dall’art. 3, le
associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei
permessi sindacali previsti
dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con l’art. 4
del CCNQ del 18
dicembre 2002 e, per il comparto Scuola, con le medesime modalità :
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i
comparti escluso il
comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b)
ammonta, nella presente tornata,
a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le
associazioni sindacali di cui al presente
contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all’art. 2
comma 1 - pari ad un totale
complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata
nelle tavole allegate dal n.
2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo
la ripartizione tra le
organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive
confederazioni.
ART. 5 -
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall’art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 per i
dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o
aspettativa, è confermato, in
ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal
CCNQ del 18 dicembre
2002.
2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le
organizzazioni di categoria
rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18
dicembre 2002.
ART. 6 -
Disposizioni particolari per il comparto Scuola
1. Per l’ applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine
di consentire a regime
l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si
conferma la seguente procedura
che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le
esigenze organizzative legate
all’avvio dell’ anno scolastico 2004-2005. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base
e nei limiti dei
contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni
dalla sigla della
stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al
vigente CCNQ del 18
dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative
dell’amministrazione
scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente
contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di
spettanza delle
singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno
del mese
successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove
questo corrisponda
per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche
delle Istituzioni
scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell’anzianità di
servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi
all’obbligo di assicurare la
continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno
per le richieste di distacco
o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere
accolte senza arrecare
alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art.6 del CCNQ del 18
dicembre 2002.
ART. 7 -
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli
artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in
vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed
avranno valore sino al nuovo
accordo successivo all’accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle
organizzazioni sindacali
rappresentative – purché non comportino modifiche associative dei soggetti
individuati nelle tabelle
– saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente
contratto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore
le clausole del CCNQ
del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell’art. 6
del CCNQ del 9 agosto
2000 e dall’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le
tavole ivi previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.
TAVOLA 1 -
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI
IN DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE
NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI
COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
RDB CUB
USAE
TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 3 -
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 5 -
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi |
confederazioni | numero distacchi |
UNIONE ARTISTI UNAMS | 1 | CGU | - |
CGIL SNUR AFAM | 1 | CGIL | - |
CISL UNIVERSITA' | - | CISL | - |
UIL AFAM | - | UIL | - |
SNALS - CONFSAL | - | CONFSAL | 1 |
totale | 2 | 1 |
TAVOLA 6 -
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi |
confederazioni | numero distacchi |
CGIL SNUR | 8 | CGIL | 1 |
CISL FIR | 8 | CISL | 1 |
UIL PA | 6 | UIL | - |
USI - RDB / RICERCA | 1 | RDB CUB | - |
totale | 23 | 2 |
TAVOLA 7 - MINISTERI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 11 - SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi |
confederazioni | numero distacchi |
CGIL SCUOLA | 301 | CGIL | 29 |
CISL SCUOLA | 285 | CISL | 29 |
SNALS - CONFSAL | 214 | CONFSAL | 22 |
UIL SCUOLA | 131 | UIL | 10 |
FED. NAZ. GILDA/UNAMS | 68 | CGU | 9 |
ASGB/USAS | 1 | ||
totale | 999 | 100 |
TAVOLA 12 - UNIVERSITA'
organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi |
confederazioni | numero distacchi |
CGIL SNUR | 19 | CGIL | 1 |
CISL UNIVERSITA' | 12 | CISL | 2 |
UIL PA | 6 | UIL | 1 |
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI | 3 | CONFSAL | |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill universitàcusal, tecstat usppi) | 1 | CISAL | |
totale | 41 | 4 |
TAVOLA 13 -
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A
DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI
confederazioni | numero distacchi |
CGIL | 42 |
CISL | 38 |
UIL | 13 |
CISAL | 11 |
CONFSAL | 41 |
CGU | 7 |
RDB CUB | 6 |
totale | 158 |
TAVOLA 14 -
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI
confederazioni | ore permessi |
CGIL | 4.323 |
CISL | 4.323 |
UIL | 4.323 |
CISAL | 4.323 |
CONFSAL | 4.323 |
CGU | 4.323 |
RDB CUB | 4.323 |
USAE | 4.323 |
totale | 34.584 |
TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI -
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI
comparto | ore permessi |
Agenzie fiscali | 2.500 |
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo | 8.512 |
Enti Pubblici non Economici | 14.147 |
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale | 800 |
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione | 2.802 |
Ministeri | 34.600 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 500 |
Regioni - Autonomie Locali | 97.642 |
Servizio Sanitario nazionale | 89.503 |
Scuola | 127.355 |
Università | 7.515 |
totale | 385.876 |
TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 17 -
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO
AUTONOMO
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 19 -
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative |
ore permessi |
UNIONE ARTISTI UNAMS | 366 |
CGIL SNUR AFAM | 221 |
CISL UNIVERSITA' | 101 |
UIL AFAM | 68 |
SNALS - CONFSAL | 44 |
totale | 800 |
TAVOLA 20 - ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative |
ore permessi |
CGIL SNUR | 930 |
CISL FIR | 1.049 |
UIL PA | 646 |
USI - RDB / RICERCA | 177 |
totale | 2.802 |
TAVOLA 21 - MINISTERI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
. . . o m i s s i s . . .
TAVOLA 25 - SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative |
ore permessi |
CGIL SCUOLA | 37.642 |
CISL SCUOLA | 36.466 |
SNALS - CONFSAL | 27.304 |
UIL SCUOLA | 16.536 |
FED. NAZ. GILDA/UNAMS | 9.407 |
totale | 127.355 |
TAVOLA 26 - UNIVERSITA'
organizzazioni sindacali rappresentative |
ore permessi |
CGIL SNUR | 2.655 |
CISL UNIVERSITA' | 2.615 |
UIL PA | 1.194 |
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI | 765 |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill universitàcusal, tecstat usppi) |
286 |
totale | 7.515 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facoltà delle
associazioni sindacali di
trasformare, in corso d’anno ed in tutti i comparti, le aspettative non
retribuite in distacchi sindacali
retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a
ciascuna associazione con il
presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la
procedura prevista dall’art.
6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche
per le aspettative non
retribuite.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all’art. 2, comma 5,
le parti concordano sulla
necessità di accertare l’attuale validità dell’art. 43, comma 13 del dlgs.
165 del 2001 relativamente
all’assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel territorio
per garantire la
rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola, Sanità e
Regioni autonomie locali,
in riferimento alla legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta
alle medesime una
competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale
o provinciale.
NOTA A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la
ripartizione dei
distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio
2004-05 e,
contestualmente, ritira la sigla all'ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla condivisione o meno
del testo
dell'accordo ma alle tabelle di ripartizione che evidenziano, oltre che
elementi di illogicità
e contraddittorietà, alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse solo
dopo una
approfondita disamina del quadro complessivo (distribuita peraltro solo
pochi minuti prima della
sigla dell'ipotesi di accordo).
In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei professionisti e
dei ricercatori
dai comparti Ricerca e Enti Pubblici non Economici all'area della dirigenza
risultano
esserne stati sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad
altri comparti;
- si è continuato a considerare un unico comparto Ministeri anche le
.Agenzie Fiscali e la
Presidenza del Consiglio ed effettuare la ripartizione sulla base della
rappresentatività e
della diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di
penalizzare chi,
come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più alta negli
altri due comparti;
- la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della
diminuzione o perdita di
rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali non ha premiato solo
chi ha rafforzato
la propria rappresentatività.
La RdB Pubblico Impiego contesta, inoltre, la preclusione della possibilità
di un esame
comparato della distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali
stante il monopolio
riservato solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla
rappresentatività di ciascuna
sigla.
Roma, 3 agosto 2004