CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
SINDACALI
NELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA
DIRIGENZA
A seguito del parere favorevole espresso in data
16 settembre 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai
sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal
d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro relativo alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali
nelle autonome aree della dirigenza nonché della certificazione della Corte dei
conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 25 novembre1998 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le
Confederazioni sindacali per la sottoscrizione del relativo contratto.
Prima della sottoscrizione le parti prendono atto,
in relazione all'art. 3, comma 1 del contratto medesimo che - tra la sigla
dell'ipotesi di accordo avvenuta il 29 luglio 1998 e la data odierna - sono
intervenuti i seguenti cambiamenti nei soggetti sindacali riconosciuti
rappresentativi nelle aree:
1. AREA I
In tale area - comparto Ministeri - si è
costituita la federazione Assomed - Sivemp, aderente alla COSMED, che pur
raggiungendo la richiesta percentuale di rappresentatività del 4% nell'area I
non ha titolo ad alcun distacco.
2. AREA III
In tale area, afferente alla dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa del comparto Sanità, la
Federazione Nazionale CGIL - UIL, si è sciolta. Nell'area rimangono
separatamente le organizzazioni sindacali della dirigenza di entrambe le sigle
con la denominazione sottoindicata, ciascuna aderente alla confederazione di
riferimento. I distacchi risultano così ripartiti:
UIL Sanità n. 1
CGIL FP Sanità n.5
Alle relative confederazioni spetta un distacco
ciascuna.
Inoltre le organizzazioni sindacali SINAFO ed AUPI
aderiscono alla confederazione CONFEDIR.
3. AREA IV
In tale area, afferente alla dirigenza medico -
veterinaria del comparto Sanità, la Federazione FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP si è sciolta. Nell'area sono costituite al suo posto le seguenti
organizzazioni sindacali della dirigenza:
- CGIL medici, aderente alla confederazione CGIL
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI,
CUMI-AMFUP, aderente alla confederazione UIL
La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC) ha aggregato
al suo interno la sigla sindacale SNR, assumendo la denominazione UMSPED (AAROI-AIPAC
- SNR).
Alle predette organizzazioni spettano i seguenti
distacchi:
- CGIL medici n. 3 ; confederazione CGIL n. 1;
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI,
CUMI-AMFUP n. 2; confederazione UIL nessun distacco;
La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR) n. 6
distacchi.
Poichè per effetto dei sopracitati cambiamenti
vanno modificate anche le tabelle allegato nn. 5 e 6, le parti rinviano ad un
accordo contestuale le complessive integrazioni e correzioni derivanti dal
presente contratto.
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato
contratto collettivo quadro.
Per l'ARAN, il prof. Carlo Dell'Aringa quale
Presidente del Comitato Direttivo
Per le seguenti Confederazioni sindacali :
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
CIDA
COSMED
(ammessa con riserva)
1. Con il presente contratto le parti, preso atto
della stipulazione del contratto riguardante la definizione delle autonome aree
di contrattazione della dirigenza avvenuta il 25 novembre 1998, danno attuazione
alla clausola di cui all'art.19 comma 6 del
CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 applicabile
anche a tutti i dirigenti sindacali delle predette aree.
2. Con il presente contratto ed a decorrere dalla
sua entrata in vigore, le parti , pertanto, ripartiscono, nell'ambito delle
autonome aree dirigenziali, le seguenti prerogative ai sensi degli artt.
6, 11 e 20 del relativo CCNL quadro stipulato
il 7 agosto 1998:
- n.124 distacchi (cfr. Tab.1 del CCNL quadro
sopracitato) ;
- n.20 permessi cumulati sotto forma di distacchi
;
- n.42.084 ore di permessi sindacali per le
riunioni degli organismi direttivi ;
3. Gli artt.8,
comma 2 e 9 del CCNL quadro sulle
prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 è applicabile ai dirigenti a
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART. 2 - Ripartizione
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art.44,
comma 1 lettera g) del D.Lgs.80/1998, la ripartizione dei complessivi n.144
distacchi di cui all'art. 1 comma 2, primo e secondo alinea, è effettuata in
via transattiva secondo le tabelle dal n.1 al n.5 .
2. I distacchi spettanti alle organizzazioni
sindacali di categoria nell'area I sono tra di esse ripartite all'interno delle
varie aree aggregate che la compongono al fine di consentire l'esatta
individuazione dei soggetti sindacali cui attribuire le predette prerogative in
sede locale.
ART. 3 - Clausola di salvaguardia
1. Eventuali
cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali
riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del
presente contratto, comporteranno la modifica a cura dell'ARAN delle tabelle
allegate al presente contratto.
TABELLE
. . . omissis . . .