ACCORDO DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL' ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL'ACCORDO COLLETTIVO
QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
A seguito del parere favorevole espresso in
data 10 ottobre 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul
testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell' art. 1
comma 3 – parte seconda – dell'accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonché della positiva certificazione
della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore
12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI quale Presidente f.f. firmato
Ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL |
firmato |
CGIL |
firmato |
UIL |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
CISAL |
firmato |
RDB CUB |
firmato |
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l' accordo
collettivo quadro per la integrazione e modifica dell'accordo collettivo quadro
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA –
DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO
1998.
ART. 1 (Clausola di interpretazione autentica)
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la
elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU
che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le
ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri
motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla
decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con
le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in
caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei
componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.