Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto
scuola anni 1998-2001
Rapporto di lavoro
Art.1
Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come
stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti
contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse
disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi
definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la
qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la
valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con
l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi
innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste
dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio
1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art.2
Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.
Art.3
Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel
rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione,
decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L. ,
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali
rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa
con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la
procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi
di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del
decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a
seguito dei controlli di legge.
Particolari tipologie di situazione
Art. 4
scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente articolo
intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale
disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza
sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata
prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di
sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in
relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla
prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate
nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili
invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine
sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie
del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi
situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di
durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni
individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale
degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base
del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori
finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti
Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle
associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali
interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30
settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico
successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico
2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto
elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma
precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata
Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al
numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le
modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal
presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti
particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle
istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter
coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione
scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma
3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti
interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la
migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie,
strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e
contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo
flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle
scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario
prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in
essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti
citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale
arricchimento dell'offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie.
L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle
attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e
cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del
progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale
docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e
funzione - le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il
personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative
modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del
Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste
dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel
progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di
trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da
finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e
sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle
scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse
disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti
eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e
alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni
descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse
contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia
dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il
coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in
servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi
disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione
a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e
professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di
tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito
della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di
permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del
progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano
Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una
relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti
titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo
stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli
obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia
strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30
gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della
valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti
nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi
didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto,
le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di
esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni
scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al
Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al
Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno
effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o
meno del progetto medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non
oltre il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio
annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente
in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di
riferimento.
15. Il compenso è pari a:
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte
del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le
risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori
specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia
previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del
CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i
progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e
modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della sua applicazione.
Art.5
scuole collocate in aree a forte processo
immigratorio
1. Al fine di sostenere l’opera del personale
della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli
alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle
sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti
nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati
nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette
scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti
entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per l’attuazione
dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
Formazione
Art.6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo nazionale di
durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di
ripartizione delle risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della
formazione del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie,
Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza
annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione
in ciascun esercizio finanziario e si individuano le modalità di verifica dei
risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa. Per
l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in materia di formazione è
contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo
annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno
antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30
giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i
criteri per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle
tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure
di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore
della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde un’unica
unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per il livello
centrale.
Art.7
La formazione per il personale della scuola
1. L’amministrazione scolastica, con le risorse
finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente
un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è
una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la
crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e
innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla
mobilità professionale nonché all’ampliamento delle opportunità professionali
offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro
formazione iniziale, del profilo professionale così come individuato nel
C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per
il personale ata la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla
crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di
arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e
la riconversione professionale sono orientate, in particolare, all’attuazione
dell’autonomia scolastica, all’innovazione metodologico - didattica,
all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo,
post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro,
all’educazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della
scuola viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale,
anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta
ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento disciplinare,
nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle
istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con
le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza
con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di
formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.
Art.8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete
o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione,
riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f,
individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul
territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati
a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di
ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di
mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione
finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il
coordinamento complessivo degli interventi.
Art.9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento
e di monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale
legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione
e alla mobilità professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa
e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante
per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero
di rappresentanti dell’amministrazione. In sede di primo incontro i membri
definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale.
Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello
regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le
condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
Art.10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione centrale.
Art.11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard
organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in
primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art.12
Il diritto alla formazione
del personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è
indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione
riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la
qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di
lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma
2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento
dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa
in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione
riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di
cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o
come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione
a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed
elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante
l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani
di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di
concorso e degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza
Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al
personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi
compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito della
contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai
corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con
particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con
la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di
articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei
programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate dalle
istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli
effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di
viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e
personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno
ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con la previsione
anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della
professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici
istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 1999-2000 e a
diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del
personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione
preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai soggetti
sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art.13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano
annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è
deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della
programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può
avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e
periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
Art.14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di
superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di
aggiornamento, di introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle
agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da
parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della
scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e
gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del
personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione
e l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati
associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche, sulla base dell’attività formativa svolta, del livello di
diffusione e dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci
innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute
e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS.,
definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a
progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in
consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i
soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello
territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati
sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono essere
riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e periferica - ad
esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione
organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3,
che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano
coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto
degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il
riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono
tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma 12,
l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
Art.15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard
organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i
percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors
appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità
opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza
di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
Art.16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art.17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art.18
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli
obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della
legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e
di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle
scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi
che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio, sono organizzati dalle
scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti
presenti sul territorio.
Art.19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
2. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi
di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento
linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso
alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e
l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o
accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte
degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati,
delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato
riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione
realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla
legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.
Art.20
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con
l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti
che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di
insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,
riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione
integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione
professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali
delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i
Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione,
l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art.21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla
riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle
esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione
integrativa annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata
sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità
professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le
situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta di
formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con
l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e
anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni
formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio nazionale.
Art.22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art.23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art.24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale
di cui al comma 2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo,
integrato dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili, i cui
criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo quadriennale di
valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti
priorità:
3. La realizzazione delle priorità indicate nel
comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio
per la formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle
risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con
le procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di
completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini
di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla qualità dei processi
di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
Distribuzione delle risorse economiche
Art.25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei
confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e
retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il
compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e
agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei
responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle
indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato
all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato
alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello
indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per
ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato
alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto
1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la
riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza
trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time,
il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal
contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i
compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni
provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno
1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per
gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e
2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse
aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.
Art.26
Il fondo dell’istituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali
statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le
accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo
dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di
cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente,
educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia scolastica, con
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e
dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle
attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e
all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla
domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle
tabelle D, D1, D2 e
E allegate al presente contratto.
Art.27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte
agli specifici capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario,
individuate nell’allegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti
disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica
finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese
quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti
privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma 5,
del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dall’art.41 dello
stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi
2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da
disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4
- 2° linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al
medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei
compensi da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità
didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del
presente contratto:
5. Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di
bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a
2/12 per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente
contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12
dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati
attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4
agosto 1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al
precedente comma 1 sono riservate:
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste
disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio
finanziario confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine
di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nell’esercizio
successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse
e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal
precedente comma 1 è effettuata sia a livello di Ministero della pubblica
istruzione che a livello provinciale in base al numero dei posti previsti
nell’organico di diritto per il personale docente, quale indicatore semplice
ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.
Art-28
parametri finanziari
per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
3. I parametri finanziari di cui al comma 1,
potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo
Stato del personale ata (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di
ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti
concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del
precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione
all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole
istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett.
B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in
base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.
Art.29
maggiorazione del fondo
a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno del personale
delle scuole di cui all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo
dell’istituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2. Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole
tale da consentire l’erogazione di una significativa maggiorazione del fondo
volta a sostenere la progettazione e le strategie necessarie all’accoglienza e
all’integrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi.
3. In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni
necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con le OO.SS firmatarie
del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà
entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art.30
attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle
risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari
ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e
organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F.,
su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
Art.31
Criteri di retribuzione
a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa
e didattica
1. La flessibilità organizzativa e didattica
consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di
flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività
scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti
ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che
abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista
la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso
nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare
utilizzando parte del fondo dell’istituzione scolastica nonché lo specifico
stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.
Art.32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali
effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di
educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed
erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che
può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il
compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del
10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo
forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel
progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel
limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore
eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art.33
Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi
d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici
degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e
delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti
superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato
della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di
educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso
di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in
parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto,
nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto ovvero
nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata
in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al
sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste
per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il
cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al
presente contratto:
limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno
o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese
detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun
giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in
posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità
stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni
provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati
per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le
istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c)
del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 del
C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi
parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di
titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla
situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a)
del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla
liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e
alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente
comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della sede di titolarità
ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
9. L’indennità in questione compete,
relativamente all’importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente
comma 5, anche ai capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in
questione al personale che sostituisce il capo d’istituto nei casi di sua
assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale,
una quota dello stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%,
da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta
delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i
criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal contratto
decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto
contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, ammontanti a
lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del
comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale
finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario
1998 per il pagamento dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante
sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del
Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei
capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della
pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione
classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi
al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui all’art.21 -
comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico
2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall’art.42 - comma 4 -
secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti
dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo
lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I
criteri per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente,
in sede di contrattazione integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Art.34
Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede
che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e
ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori
amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di
amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al
direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile
amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è
corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo
senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione
viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo
sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo del compenso
individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non
docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri
e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore dei capi
d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C
allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1°
settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle
individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Progetti
speciali
Art.35
Snellimento burocratico
libretto personale informatizzato
1. In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L.
26.5.1999 le parti concordano i criteri per l’attivazione di un progetto
nazionale volto alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile.
2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle
competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi
professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva
emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di
eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
Il libretto informatizzato può essere utilizzato
come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4
gennaio 1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno
esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato
al momento della stipula del contratto individuale.
3. L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
4. L’avvio della procedura è prevista con
l’inizio dell’anno 2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse
specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli
adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze
temporanee precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione
dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire
entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS.
firmatarie, saranno predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità,
frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di
misura di ampiezza variabile a seconda della complessità dell’attività al fine
di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi stabiliti.
Art.36
Monitoraggio e recupero degli arretrati
relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
1. Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da
parte dell’Amministrazione Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione
delle pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una
scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione
dovrà concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase
della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di
attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi
costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli
elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per la complessità della
natura dei provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di
formazione.
3. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di
personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei
provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.
Norme
di area
Docenti
Art.37
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle
finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e
l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica
dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono
assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo,
da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da
retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere
in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31
agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo
svolgimento della libera professione non possono essere assegnate
funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le
istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto dal Ministero
della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione
delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione
annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni
istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di
collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di
svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione
del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il
conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o
più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono
assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale
educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o
superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle
scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono
considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate
complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai
settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di
secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono
assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri,
dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per
scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle
scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei
circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche
verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione
corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o
corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle
aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le
competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle
funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia
organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno.
Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono
adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di
scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta
congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività
dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l’insieme dei
docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del
mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree
di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma
decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per
incarico, salvo quanto previsto dal precedente comma 2.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con
motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra
coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità
a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17
del presente contratto. (formazione)La dichiarata disponibilità a
permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce
titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati
di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in
particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i
progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso
dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da
attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze
per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati
dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La
partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività
di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte
dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in
nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di
graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività
del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti,
sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della
funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite
dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma
degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
Art.38
Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
Il presente articolo disciplina la prima
applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la
maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva
- a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del
presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla
formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c,
specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di
formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al
rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione
del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio
corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno
150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo
servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui
ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti
sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della
scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione
delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei
provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in
proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i.
in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi,
sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente
tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola
secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando
la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in
servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due
seguenti aree omogenee:
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane
all’estero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore
scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle
risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo,
abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il
15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si
svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale
saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di
titolarità gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni
dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e
detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata
dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il
curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione
e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento
di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle
necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è
volta all’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche,
anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento
professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge
mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della
commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla
verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione
di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della
seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il
CNPI, entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza
gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del
C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso
formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area
relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia
strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli
elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione
educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli
abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la
collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con
le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il
curricolo è validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti
di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e
le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa
dell’unità didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il
25%, per il 25% e per il 50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione
del punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a
ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere
comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività
previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base
dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le
maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello
assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è
pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore
agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro
il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole
formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma
5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità
di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono
frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione,
finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della
maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e
dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro
assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli
educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste
dal presente articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle
disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti del curricolo
del personale stesso, che terranno conto della specificità del profilo
professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto
alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno
stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto
entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per l’erogazione
di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del
precedente comma 10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate
nell’anno 1999 dal C.C.N.L. all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L.
medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di
retribuzione accessoria di cui al comma 2.
Art.39
Personale docente
avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46
del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio
dell'entità della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente
titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati
della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio
previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata
d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie
di personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli
Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi
delle relative provvidenze economiche di spettanza.
Capi d'Istituto
Art.40
conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:
2. L'amministrazione, con atto motivato,
individua il capo d'istituto affidatario dell’incarico in applicazione dei
criteri di cui al precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del luogo
di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel conferire
gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie
del C.C.N.L..
5. Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni
territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti
gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica. L'organo
dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto
a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso
all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di servizio
del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono prendere visione in ogni
momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i
poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel
rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli
incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi dall’amministrazione
scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime
autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.41
Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico
Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto,
presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il
nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in
tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata
preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità
il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta,
altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i
nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione
all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri
d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del
presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da
adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno
resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le
modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei
di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto
del contesto socio-economico in cui opera il capo d’istituto e dei risultati dei
processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola
nell’ambito del piano dell’offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i
processi promossi dal Capo d’istituto in ordine a:
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono
attività lavorativa nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei
valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti
organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei
processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e
all’attuazione dell’autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al
capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare
anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di
norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di
cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente
scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato
e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che
sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere
attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello
regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella
misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso
istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. L’indennità è
attribuita in una unica soluzione al termine dell’anno scolastico di
riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione
giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi
e i giudizi complessivi annuali.
Art.42
Mobilità dei capi d’istituto
1. Nella fase transitoria in cui non si sono
ancora conclusi i procedimenti per l’inquadramento nella dirigenza scolastica
dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la
mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo
grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di secondo
grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in
istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste
eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei criteri precedentemente
indicati, si procede ai passaggi dall'una all’altra fascia riconoscendo come
requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli insegnamenti
dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato,
aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso
ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori.
Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola
secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti
principi e criteri generali :
3. Nella prima contrattazione decentrata
nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali,
acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della
qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e utilizzazione per
eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta
delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le
disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del contratto collettivo
decentrato nazionale del 20.1.1999.
Art.43
sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art.44
sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
2. Il quadro sopra definito si delinea quale
sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di
crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con
una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può
essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori
percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il
personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione
ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le
tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di
persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, organizza in via prioritaria:
4. Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione
a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate
secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l’assolvimento della
frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale.
L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della Pubblica
Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle
Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di
musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici
periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato per l’Istruzione
Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta
articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e
correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a
distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie
di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in
materia di formazione dal presente contratto.
Art.45
Aggiornamento
1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.
Art.46
Formazione Specialistica
1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di
cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a
verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche
responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili.
Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente,
almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni
descritte nell’allegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle
graduatorie di cui all’allegato 7.
Art.47
Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi
all’interno della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono
attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a
far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili
professionali emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica. Analoghe
iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale
appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione
delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno
una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree
previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità
di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non
appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro
che si ritrovino in un profilo professionale con soprannumero.
Art.48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto
legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni,
dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi
formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un
profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A) all’area
B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie
di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del
40% - per il passaggio dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio
dall’area B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole
dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti
di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale
per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli
Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni
emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione
integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa
informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il
profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di
studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di
appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area
di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene
previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata
dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte per
profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60
ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte per
profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel
superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un
colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova
selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e
professionali già considerati ai fini della preselezione.
7. L’accesso all’area D, è riservato per il 30% dei posti disponibili. Ha titolo
di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dell’area C) e del
profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei
servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti
al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel
superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio
integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva
d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali
già considerati ai fini della preselezione
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio
all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di
formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o regionale.
9. Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in
corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente
articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area
C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite
lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in
permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
Art.49
corsi di formazione per il conferimento
del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. Il presente articolo disciplina i corsi di
formazione, di cui all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il
consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire
l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza
esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività in
situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza,
quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e
di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti
sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti
secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità
giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile
amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può
usufruire di un credito formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il
personale in possesso di titoli culturali e professionali. I criteri per
l’individuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico
nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la
somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale
realizzata attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i
responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza
dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché
trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge
n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo
statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25
maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate
dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso
di formazione secondo le modalità definite nell’allegato 5 del presente
contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui
ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei responsabili
amministrativi. Al fine di consentire una più efficace organizzazione
dell’attività corsuale il personale in argomento presenta all’Ufficio scolastico
provinciale competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero
della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di
formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze
rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa
prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai
partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra
previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a
un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere organizzato a
livello provinciale, regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in
materia di formazione dal presente contratto. Per l’attuazione e la gestione
finanziaria dei corsi l’Amministrazione centrale del Ministero può avvalersi
delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni
scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica
Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto,
insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il
monitoraggio dei corsi in argomento.
Art.50
Funzioni per
la valorizzazione della professionalità del personale Ata
1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4,
del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono
descritte nell’allegato 6 al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo
l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni in base
alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei
titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite
le OO.SS. determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni
provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di
contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive
attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola
sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo
professionale di:
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica
sono assegnate funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due
collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio
delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così
definita:
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art.51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il
direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di
assenza annuale o di durata superiore ai 20 giorni , dall’assistente
amministrativo a cui è stato assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a
sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
2. Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile
amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi
all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di
istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti
amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti
amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione
sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo
l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha
nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti l’incarico
verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei
servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e
generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui
all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia
dichiarato la propria disponibilità o dall’assistente amministrativo con
maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.
Art.52
Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale ATA
è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle
Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni
orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995.
Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo
devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le
esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio
sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio
il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione
dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del
C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura
all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica
è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste
nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità
e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta
formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le
eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze,
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di
volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta,
compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto
delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1- La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario,
viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva
un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di
servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare
riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto
delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono
essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di
servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei
giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa
ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di
lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3- Le indennità di turno sono
determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente
contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a
richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a
non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del
recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando
le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla
mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni
impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere,
in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro
e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse
devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente
modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in
compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è
addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore
settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della
riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto
all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi
sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L. del
comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- All’inizio dell’anno scolastico il responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una
proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le
procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La
puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali
ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Art.53
ridefinizione dotazioni organiche
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici provinciali del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura
stabilita dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
Mobilità
Art.54
Mobilita’ territoriale e professionale
del Personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
2. La contrattazione decentrata relativa alla
mobilità territoriale e professionale del personale della scuola per l’anno
scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese
di settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione
fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla
verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione
decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del
presente Contratto integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle
peculiarità degli insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti;
per la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di
procedure elettive, un’apposita commissione articolata a seconda delle materie
di insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e
termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i
criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su
richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può
disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in
altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
Art.55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
Art.56
Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a
consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nell’intesa
Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive
modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e
le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale
scolastico, come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di
valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità
intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri
compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è
garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o
profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del
D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle
disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le
Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o
qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale
docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di
mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
6. A seguito degli accordi, l’Amministrazione
scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di
mobilità del personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di
studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di
valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto
integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..,
verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dell’anno
scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente
Pubblico in corso d’anno scolastico.
9. E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a
condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non
superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna,
solo in casi di esigenze particolari, debitamente documentate.
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art.57
Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art.58
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal
DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali
unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1
rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3
rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a
1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati
nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali
RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS
secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.)
del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le
parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
Art.59
Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello
scolastico provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in
materia di igiene e sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo
collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono
affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del
D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative
formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli
altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento
degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i
soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e
sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali
organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non
escludendo la via giurisdizionale.
Art.60
osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art.61
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
Allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
. . . o m i s s i s . . .
Tabelle A - A1 - B - C - D - D1 - D2 - E - F - G
. . . o m i s s i s . . .