ART. 2

 

Sistema di relazioni sindacali a livello regionale

 

1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.

 

2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia.