ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
a) criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
c) la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
d) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
“c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole “da concordare tra le parti”.