ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1. A decorrere dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo.
2. In aggiunta all’importo definito ai sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
4. L’indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.