ART. 12

 

Formazione in servizio

 

1.       Alla  formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema  scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.

 

2.       Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.