ART. 14
Finanziamento del fondo
d’istituto
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In aggiunta alle quote
già definite nel contratto collettivo integrativo del 31.8.1999,
confluiscono, con decorrenza 1.1.2001
nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a)
le risorse non
spese previste dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999,
per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta
per l’anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
b)
le risorse non
spese di cui alla lettera a) riferite all’anno 2001;
c)
lire 300
miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non
spesi per effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
d)
un importo
corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri
riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in
vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari
1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di
incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati
sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e
dall’indennità integrativa speciale;
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Per gli anni successivi
al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della
contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma
3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione
di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002
e di 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
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La distribuzione delle
risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra
le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in
proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui
all’art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito
ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
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Le risorse residue anche
già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili
nell’esercizio successivo.