ART. 7 - CONGEDI PER MATERNITA' E PARENTALI
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n.151/2001, e le norme di cui alla legge 8-3-2000, n.53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel D.Lgs. 151/2001.
2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 34, comma 8, lett. a), del CCNL 9-8-2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs.151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5.Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art.
47,
comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello
stesso art. 47, comma 3, del D.L.gs. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta
giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità
di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque
giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in
frazione di giorni.
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli.
8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente CCNL di comparto.
9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all’interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.