ART. 9 - ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui alla legge 13-08-1984, n. 476, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30-11-1989, n. 398, coś come integrata dall’art.52, comma 57, della legge 28-12-2001, n. 448.