DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nella circostanza le parti convengono sull’opportunità di precisare l’esatto significato dell’art. 33 del CCNL 09.08.2000, nel senso che per la fruizione dei permessi brevi riportati nel predetto articolo sono fatti salvi norme o accordi di miglior favore sottoscritti presso gli atenei.
Convengono inoltre di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze di cui all’art. 51, comma 4, del CCNL 9.8.2000, si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle Università nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2 dello stesso art.51.