ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni, in particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri per l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del D.Lgs.165/2001;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
d) in relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi di studio, l’orario di servizio per le attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i criteri per la fruizione di congedi e permessi in coerenza con il predetto orario, fermo restando quanto previsto dall'art.9, comma 2, dell'Accordo 1° agosto 1996.;
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.