ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI

1. I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l’Istituzione di appartenenza. A tal fine l’Istituzione rilascerà il necessario il nulla osta dietro richiesta dell’interessato.

 

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