ART. 26 – ATTIVITA’ DI DIREZIONE IN ISTITUTI E LABORATORI DI RICERCA.
1. Con decreto del direttore, su conforme parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, i professori possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di ricerca e/o di produzione a carattere internazionale, nazionale o regionale.
2. Considerate le caratteristiche, le dimensioni dell’ente nonché l'impegno che la funzione richiede, i professori possono essere collocati a domanda in aspettativa senza assegni. Il periodo dell'aspettativa non è utile ai fini della progressione della carriera.