ART. 32 - COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

1. I compiti del personale amministrativo e tecnico sono costituiti:

a)       dalle attività e mansioni riconducibili ai profili di area indicati nella tabella A;

b)       da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione delle attività accademiche.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal direttore amministrativo, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione locale nell’ambito del piano delle attività.

 

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