ART. 35 - PERMESSI ED
ASSENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
E TECNICO CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale amministrativo e tecnico chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare all’ istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno accademico, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.