ART. 41 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. Il personale amministrativo e tecnico può prestare la propria collaborazione ad altra istituzione per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, dal servizio ed è autorizzata dal direttore, sentito il direttore amministrativo.