ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI
CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il
codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene
garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in
possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno
persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone
in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di
infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai
sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
Art. 3
(Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art. 4
(Procedura
informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto
deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia
formale)
1. Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora
la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.
3. Nel
corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
4.Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati
i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede
che non gli comporti disagio.
6. Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.
Art. 6
(Attività
di sensibilizzazione)
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.