ART. 3 –
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
L'art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque
fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente.
Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi
o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere
a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro
trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli
artt. 40 e
40 bis del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei
costi della medesima si attua ai sensi dell'art.48, comma 6, del D.Lgs.165/2001.
A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla
delegazione trattante è inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi
di controllo interno entro 5 gg., corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilevi, l'organo di
governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di
rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. I
contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia
giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.