ART. 15 – MENSE E SERVIZI SOCIALI
Al comma 1 dell'art. 49 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente periodo:
"E' dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l'erogazione del
buono pasto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo
del pasto-tipo. E' confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3
per quanto concerne il servizio di mensa."
All'art. 49 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono
attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro
contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come
convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di
asilo nido e sussidi economici.
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a
carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega
stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilità immediata.