ART. 15 – MENSE E SERVIZI SOCIALI

vedi articolo 49 modificato


Al comma 1 dell'art. 49 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente periodo:

"E' dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l'erogazione del buono pasto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo del pasto-tipo. E' confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il servizio di mensa."

All'art. 49 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.

6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilità immediata.

 

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