ART. 18 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall’art. 16 della legge 808/77, ivi comprese le ipotesi di mobilità intercompartimentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali. Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per le qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata al CCNL sottoscritto in data 9 agosto 2000.

2. Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli artt. 51, comma 5, e 53 dello stesso CCNL 9 agosto 2000, il periodo nel quale sono state espletate le funzioni che hanno dato luogo all’inquadramento è riconosciuto per intero.

3. L'anzianità del personale ex ISEF transitato nelle Università è valutata per intero ai fini delle progressioni economiche previste dagli articoli 56 e 57 del CCNL 9.8.2000.