Art. 29. Collegio di conciliazione.

1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere ad apposito Collegio di conciliazione di cui al successivo comma 3.

2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento. L'avviso di ricevimento costituisce a tutti gli effetti prova del rispetto dei termini. Il ricorso non ha effetto sospensivo del recesso.

3. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano ciascuno un componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

4. Il dirigente interessato designa il componente che lo rappresenta con l'atto di ricorso. La designazione di pertinenza dell'amministrazione è da questa comunicata per iscritto al ricorrente entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso.

5. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente o comunque di mancato rispetto dei termini per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione.

6. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

7. Ove si pervenga alla conciliazione a seguito del tentativo di cui al comma precedente e l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione.

8. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.

9. Qualora, con motivato giudizio, accolga il ricorso, il Collegio dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in una misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo, pari al corrispettivo di 22 mensilità.

10. L'indennità supplementare di cui al comma 9 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e del 52° anno compiuto;

- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e del 53° anno compiuto;

- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e del 54° anno compiuto;

- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e del 55° anno compiuto;

- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e del 56° anno compiuto.

11. Le mensilità di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.

12. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità al medesimo riconosciute ai sensi dei commi 9 e 10.

13. Le spese relative alla partecipazione del Presidente del Collegio alle attività del Collegio stesso sono a carico della parte soccombente.

14. In fase di prima applicazione del presente contratto il collegio e comunque non oltre il 30 settembre 1997, il Collegio, ove accolga il ricorso, dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro - restando esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10 - nel caso in cui accerti che il licenziamento è dovuto alle cause di nullità di cui all'art. 30 ovvero ingiustificato.

15. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall'art. 69 del decreto n. 29 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.

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