ALLEGATO C

CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

In applicazione di quanto contemplato dall'art. 45 del presente contratto ai dipendenti inquadrati nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 può essere attribuita l'indennità di responsabilità qualora i medesimi siano :

A) titolari di incarichi di struttura, attribuiti con atto formale, che riportano direttamente ai Direttori di Dipartimento, di Divisione, di Funzione Centrale, di Centro, ovvero ai Direttori di Unità assimilabili, per l'espletamento di funzioni di direzione di Unità o di funzioni di coordinamento di rilevante responsabilità e complessità ;

B) titolari di incarichi attribuiti con atto formale per l'espletamento di funzioni di responsabilità e/o specialistiche di rilevante ampiezza e complessità nell'ambito di Unità che riportano direttamente ai Direttori di Dipartimento, di Divisione, di Funzione Centrale, di Centro ovvero ai Direttori di Unità assimilabili (es., Capi Progetto, Capi Commessa, ecc.).

L'elenco dei Responsabili cui attribuire l'indennità di responsabilità viene approvato annualmente dal Direttore Generale.

L'indennità di responsabilità viene attribuita mensilmente relativamente al periodo nel quale il dipendente ha effettivamente espletato l'incarico.

L'erogazione di dette indennità non potrà avere decorrenza anteriore all'1.11.1996 e per il biennio 1996-1997, gli importi relativi sono determinati rispettivamente in :

- L. 250.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo A)

- L. 200.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo B)

Successivamente gli importi dell'indennità di responsabilità saranno determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.