ART. 14 - CHIAMATA FUORI ORARIO
1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, richiestone, effettui una
prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario"
vengono corrisposte le seguenti quote orarie della retribuzione, con i relativi
compensi di lavoro straordinario, feriale, notturno e festivo:
- fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
- fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
- fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
- fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
- oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore
effettivamente lavorate.
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale "reperibile".
5. I dati relativi del presente trattamento
accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente portati a conoscenza delle
Organizzazioni Sindacali Locali.
Saranno effettuate, a livello decentrato, riunioni periodiche al fine di
verificare l'entità del fenomeno e di individuare ove necessario, adeguate
soluzioni operative.