ART. 23 - CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA SCIENTIFICA O DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE
1. Ai dipendenti possono essere concessi congedi per motivi di studio, di ricerca scientifica o di collaborazione industriale, allo scopo di recarsi presso istituti, laboratori o società italiane o estere, nonché presso istituzioni nazionali, internazionali o comunitarie, di durata non superiore a 2 anni, eventualmente prorogabili per un uguale periodo, previa valutazione dell'interesse dell'Ente alla concessione dei congedi stessi.
2. Ove ricorrano particolari motivi di interesse per l'Ente, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata continuativa, sino a dieci anni, eventualmente prorogabile per un periodo di sei.
3. Durante il periodo di congedo il dipendente
potrà beneficiare degli emolumenti riservatigli a qualsiasi titolo
dall'organismo ospitante.
Ove tale trattamento risulti inesistente, ovvero di misura inferiore a quello
erogatogli dall'ENEA al momento dell'adozione del relativo provvedimento, il
dipendente potrà usufruire, qualora ricorrano specifici interessi dell'Ente,
rispettivamente alla conservazione della sola retribuzione complessiva mensile
oppure ad una retribuzione ridotta pari alla differenza dei due trattamenti
retributivi.
4. Nel caso di congedo, senza retribuzione o con ridotta retribuzione, l'Ente provvederà al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, nel rispetto della normativa in materia.
5. I periodi di tempo trascorsi in congedo ai sensi del presente articolo sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.