ART. 29 bis - NUMERO DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE

(ex art.23 ccl enea 1988-1991)

 

1. L'Ente corrisponderà al dipendente, ogni anno, la retribuzione complessiva mensile per tredici mensilità ed una tredicesima mensilità (dodici retribuzioni "normali" riferite ai dodici mesi dell'anno e una retribuzione "aggiuntiva").

 

2. La retribuzione mensile "normale" è corrisposta il 27 del mese di riferimento. Il calcolo delle componenti retributive è effettuato in relazione allo stato del rapporto di lavoro del dipendente al 1° del mese di riferimento.

 

3. Nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, per aspettative o altra causa che siano intervenuti nel corso del mese, si provvederà alla liquidazione dei relativi ratei giiornalieri calcolati secondo quanto previsto dal successivo art.28 (art.38 bis del presente contratto).

 

4. La tredicesima mensilità è corrisposta tra il 14 e il 16 dicembre di ogni anno, con riferimento allo stato del rapporto del dipendente al 1° dicembre.

 

5. Ai fini del calcolo della tredicesima mensilità nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, per aspettativa o altra causa,che siano intervenuti nel corso dell'anno solare vanno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato a retribuzione intera o ridotta rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

 

art.prec. art.succ.