ART. 31 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA
1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come stabilite dall'Allegato B al C.C.L. ENEA 31.12.1988-30.12.1991, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementate, a regime, delle misure mensili lorde sotto specificate.
9.2 | 426.000 |
9.1 | 309.000 |
9.0 | 242.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
9.2 | 257.000 |
9.1 | 186.000 |
9.0 | 146.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
5. Nell'Allegato B al presente C.C.L. sono riportati i valori del livello base 9.0 e dei livelli differenziati 9.1 e 9.2 in vigore dal 1° dicembre 1995.