ART. 40 - INDENNITÀ DI SEDE DISAGIATA

1. Ai dipendenti con sede di lavoro presso i Centri del Brasimone, della Trisaia e di Saluggia, spetta una indennità mensile pari a:

L. 130.000 per il C.R. Brasimone;

L.  65.000 per i C.R. Trisaia e Saluggia;

2. Per periodi di assenza superiori ai 15 giorni l'indennità viene proporzionalmente ridotta.

 

art.prec. art.succ.