ART. 40 - INDENNITÀ DI SEDE DISAGIATA
1. Ai dipendenti con sede di lavoro presso i Centri del Brasimone, della Trisaia e di Saluggia, spetta una indennità mensile pari a:
L. 130.000 per il C.R. Brasimone;
L. 65.000 per i C.R. Trisaia e Saluggia;
2. Per periodi di assenza superiori ai 15 giorni l'indennità viene proporzionalmente ridotta.