ART. 42 - INDENNITÀ PER DISAGIO AMBIENTALE
1. Ai dipendenti compete una indennità per le attività svolte in modo continuativo in ambienti particolari comportanti un obiettivo disagio psico-fisico o una particolare gravosità del lavoro che non possono essere ulteriormente ridotti, dovuti:
a) alle particolari condizioni ambientali quali illuminazione esclusivamente artificiale, micro-clima, prolungata permanenza in alta montagna, miniere o in condizioni simili, rumorosità, presenza di tossici convenzionali che, pur rientrando nei limiti previsti come "accettabili" dagli organismi tecnici e scientifici nazionali ed internazionali, sono comunque fonte di disagio;
b) al tipo di attività svolta che può comportare un notevole impegno fisico o psichico quale ad esempio: lavoro in posizioni obbligate, attività fisiche ripetitive;
c) alle specifiche attività che possono comportare contatti e/o manipolazioni di materiale biologico (escreti, secreti e liquidi biologici) o di animali da laboratorio.
2. Sulla base dei suddetti fattori sono individuate le misure qui di seguito elencate, tra loro non cumulabili:
- L.75.000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorrono simultaneamente le condizioni contemplate ai punti a) e b) del precedente comma;
- L.40.000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorre la condizione di cui al punto c) del precedente comma;
- L. 30.000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorre solo una delle condizioni indicate rispettivamente ai punti a) e b) del precedente comma.
3. L'indennità non viene corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
4. L'ammissione di altre situazioni lavorative , ivi comprese quelle riguardanti lo svolgimento di attività presso organismi esterni, che danno titolo, sulla base dei presupposti di cui al primo comma, alla presente indennità, sarà disposta dal Direttore Generale previo esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.
5. I valori di cui al comma 2 entreranno in vigore non appena completato l'esame congiunto con le OO.SS. firmatarie a livello locale relativamente all'individuazione delle specifiche situazioni lavorative che danno titolo alla fruizione dell'indennità in oggetto.
Nel frattempo l'indennità viene erogata nei valori e per le situazioni lavorative previste dalla previgente normativa.
6. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali.
Le Parti convengono, altresì, di effettuare, a livello decentrato, riunioni periodiche al fine di verificare l'entità del fenomeno.