ART. 61 - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso al giudice competente avverso agli atti applicativi dell'art.60 del vigente C.C.L. il dipendente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo e istituite ai sensi dell'art.59, del D. Lgs n. 29 del 1993.

2. Il dipendente ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'Ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.

3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che cotituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al Collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'Ente.

4. Il Collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dipendente ricorrente e l'Ente designano un componente ciascuno, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

5. Il dipendente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'Ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente che lo rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

6. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente.

7. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'Ente si obblighi a riassumere il dipendente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'Ente è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.

9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.

10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'Ente un indennità supplementare, determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.

11. L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del dipendente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto;

12. Le mensilità di cui ai commi 10 e 11 sono corrisposte in misura pari alla retribuzione fondamentale mensile.

13. In caso di accoglimento del ricorso, l'Ente non può assumere altro dipendente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.

15. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre un anno dalla data della sua stipulazione, il Collegio dispone la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11 qualora accerti che il recesso è ingiustificato.

16. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall'art.69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.

 

art.prec. art.succ.