ART. 83 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DA ATTRIBUIRE AI DIRIGENTI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA O ASSUNZIONE

1. All'atto della nomina, al dirigente sarà corrisposta la retribuzione mensile come definita nell'art. 82 del presente contratto.

2. Nel caso in cui la retribuzione in godimento superi quella derivante dall'applicazione di quanto previsto dall'art 82, potrà essere riconosciuta al neo-dirigente un superminimo per un importo pari alla differenza tra le due retribuzioni.

3. Con lo stesso meccanismo si procede per le nuove assunzioni, in relazione alle esperienze maturate all'esterno dell'Ente.

4. Le retribuzioni mensili verranno corrisposte nei termini e modalità previste per il personale non dirigente dell'Ente inquadrato nel massimo livello.

 

art.prec. art.succ.